Testo massima
Per i ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori emessi dalla CONSOB è
competente la Corte di Appello.
Questo è quanto viene espresso
nell’ordinanza n. 12089 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, sottosezione
II, emessa in data 11 aprile e pubblicata in data 29 maggio 2014.
Il caso di specie verte sulla
competenza funzionale a decidere in merito al ricorso contro la delibera della
Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, con la quale era
stata applicata, con contestuale ingiunzione di pagamento, a carico di una società,
la sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro, ai sensi del Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, art. 163, comma 1, lett. a), per irregolarità commesse
nello svolgimento dei lavori di revisione contabile sul bilancio d’esercizio.
In questa sede, è stato ribadito
quanto già affermato dalla Corte di Cassazione il 31 luglio 2012, ovvero la
naturale giurisdizione del giudice ordinario, e dunque della Corte di Appello, volta
a coprire anche le fattispecie non espressamente regolate dalle disposizioni
del T.U.F.. E’, pertanto, la Corte di Appello – e non il T.A.R. – a doversi
pronunciare sui provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa irrogati
dalla CONSOB in materia di mercati finanziari, non essendovi spazio per
l’applicazione della disciplina sussidiaria e residuale del D. Lgs. n. 150 del
2011, anche in considerazione di quanto previsto dalla sentenza n. 162 del 2012
dalla Corte Costituzionale.
Testo del provvedimento
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