ISSN 2385-1376
Testo massima
La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell’opposizione e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto.
È quanto stabilito dal Tribunale di Catania, nella persona del Dott. Giorgio Marino, con la sentenza emessa il 24/03/2014 nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui non era stato prodotto, dal creditore opposto, il fascicolo della fase monitoria.
Il Giudice ha ribadito, infatti, il principio già espresso in Cassazione, secondo il quale, in materia di prova documentale nel processo civile, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa, debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cass. civ. Sez. II, 08/01/2007, n. 78; Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n.8955; Cass. Civ. 7.10.2004 n. 19992).
In conclusione il creditore ha l’onere di allegare il fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto l’acquisizione non è automatica.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provedimento
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Numero Protocolo Interno : 320/2014