ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intermediazione finanziaria, nessuna violazione può addebitarsi all’intermediario con riferimento al comportamento successivo all’acquisto degli strumenti finanziari qualora il declassamento dei titoli, intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi, sia avvenuto in modo del tutto imprevisto ed imprevedibile.
E’ questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in data 25/11/2013.
Nel caso di specie, un investitore aveva promosso un giudizio nei confronti di una Banca al fine di ottenere l’annullamento dell’ordine di acquisto di obbligazioni LEHMAN BROTHERS HOLDING dallo stesso sottoscritto presso l’istituto di credito convenuto, attesa l’inadeguatezza ed inappropriatezza dell’investimento consigliato nonchè la mancata informativa e l’omessa segnalazione del conflitto di interessi.
Costituitasi la Banca, aveva eccepito integralmente le ragioni della domanda attorea evidenziando l’assoluta imprevedibilità del default LEHMAN BROTHERS.
Ebbene, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rigettato la domanda attorea di annullamento dell’ordine di acquisto delle obbligazioni sul presupposto che i singoli ordini esecutivi del contratto, costituendo solo il momento esecutivo del contratto quadro, non possono essere considerati come atti dotati di una propria autonomia e, dunque, non sono suscettibili di declaratoria di nullità, di annullamento o di risoluzione.
Con riguardo invece alla prevedibilità del default Lehman Brothers, il Giudice ha ritenuto che la Banca non avesse omesso di fornire informazioni in quanto all’epoca dell’acquisto dei titoli non sussistevano circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento delle Lehman Brothers tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, all’epoca dell’investimento, non risultava che il fallimento della LEHMAN BROTHERS fosse realisticamente prevedibile atteso che, sino alla apertura della procedura concorsuale, le principali società di rating avevano continuato a classificare la LEHMAN BROTHERS come molto affidabile, assegnando alla citata banca una categoria A, caratterizzata da uno scarso rischio e da un’alta affidabilità di pagamento delle cedole.
Il Giudice, poi, ha rilevato che alcuna censura potesse essere mossa nei confronti del comportamento della Banca atteso che, se in ipotesi il contratto quadro dovesse prevedere solo l’intermediazione nell’acquisto o vendita dei prodotti finanziari a seguito di singoli ordini e la semplice custodia dei titoli acquistati, è evidente che i più volte richiamati obblighi di condotta, ivi compreso l’obbligo di informazione attiva e passiva, non potranno riguardare il controllo e la supervisione da parte dell’intermediario dell’andamento dell’investimento per tutta la durata dello stesso, talora anche pluriennale, così che il cliente abbia diritto di ricevere -e l’intermediario obbligo di fornire- tempestiva informazione sul mutamento delle condizioni di mercato o dell’emittente e quindi sulla convenienza o meno di mantenere in portafoglio quei determinati titoli.
Alla luce di tale considerazione, ciascun cliente ha il diritto di essere informato da parte dell’intermediario finanziario ma anche il dovere di informarsi e, in tal senso, si segnala la sentenza n.5171 pronunziata dal Tribunale Milano dott.ssa Silvia Brat, in data 15-04-2013 in tema di obbligazioni-bond.
In conclusione, dunque, il Giudice, ritenuto che l’acquisto di tali obbligazioni fosse avvenuto in epoca non sospetta e che le circostanze non fossero tali da poter consentire alla Banca di presagire l’imminente default della LEHMAN BROTHERS, ha rigettato la domanda dell’attore.
Sul punto, si segnalano altresì le seguenti pronunce già oggetto di approfondimento sul sito della rivista:
1.OBBLIGAZIONI LEHMAN: LA BANCA NON HA OBBLIGO DI ASSISTENZA SE IL CLIENTE HA LA CONOSCENZA MEDIA
2.LEHMAN BROTHERS: NON ERA PREVEDIBILE IL FALLIMENTO NEL 2008
3.OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS: L’ INVESTIMENTO ERA AFFIDABILE FINO AL 15/09/2008!
Testo del provvedimento
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