Testo massima
La pendenza di un processo esecutivo non incide sul decorso del termine
ventennale durante il quale l’iscrizione di ipoteca conserva il suo effetto, pertanto, in caso di mancata rinnovazione, il titolare perde il privilegio
rispetto agli altri creditori anche se il procedimento è in corso.
E’ questo quanto ha stabilito la
Suprema Corte con la sentenza n. 10632
depositata il 15 maggio 2014.
Nel caso de quo, la Corte di Cassazione si è
trovata a decidere su tre motivi sviluppati dalla ricorrente, una società
finanziaria intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare promossa da
alcune banche nei confronti di una coppia di coniugi, e precisamente: 1) violazione e falsa
applicazione degli artt. 2808 e 2847 c.c.
contestando la conclusione del Tribunale sulla estensione della valenza
costitutiva dell’iscrizione ipotecaria e della sua rinnovazione alle cause di
prelazione; 2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli
artt. 112 c.p.c. e 2938 e 2969 c.c., sostenendo l’illegittimità del rilievo
ufficioso, da parte oltretutto del CTU incaricato della redazione del progetto
di distribuzione, della sopravvenuta carenza di operatività del privilegio
correlato all’originaria iscrizione; 3) omissione di motivazione sulla
qualificazione della natura giuridica dell’estinzione dell’ipoteca ai sensi
degli artt. 2847 e 2878 n. 2 c.c. e sulla questione della necessità di una
specifica eccezione delle controparti.
Gli Ermellini hanno ritenuto i
tre motivi infondati e in merito agli effetti della mancata rinnovazione dell’ipoteca
in pendenza di processo esecutivo individuale hanno richiamato integralmente la sentenza della Cassazione n. 7489 del 14 maggio 2012, a mente della quale “l’efficacia dell’iscrizione di ipoteca, ai
sensi dell’art. 2847 c.c., cessa se l’iscrizione non sia rinnovata entro
vent’anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza
del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso, prima della
scadenza di detto temine ventennale il decreto di trasferimento del bene
ipotecato”.
Il termine ventennale dell’art.
2947 c.c. è un termine che regola l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria non
tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario e il debitore
originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e
gli aventi causa del debitore originario: il suo inutile decorso comporta però
la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi
della garanzia, ai creditori iscritti nel lasso tra l’originaria e la nuova
iscrizione. Nello stesso senso vedasi la la sentenza n.
2610 del 5 febbraio 2014 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione terza.
Secondo i Supremi Giudici, la
protrazione dell’efficacia propria dell’iscrizione, regolata dal sistema di
pubblicità di cui agli artt. 2650 e seguenti del c.c., è una facoltà del
creditore ipotecario, la quale, essendo una estrinsecazione del suo diritto di
garanzia reale sul bene, gli permette di fruire dei benefici della formalità
originaria per un ulteriore ventennio.
Testo del provvedimento
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