ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’esperibilità dell’accertamento tecnico contabile, la parte deve sollevare le questioni supposte allo stesso nei termini di decadenza previsti dal codice di procedura civile e senza l’utilizzo di formule dubitative, che implichino un’accertamento – da parte del Consulente Tecnico – di natura esplorativa.
Questo il principio sotteso alla sentenza n. 135 del 12 marzo 2014, con cui il Tribunale di Verbania ha deciso su di un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti di un correntista.
In particolare l’opponente contestava il difetto di prova del credito azionato, per aver, l’Istituto di credito, con la domanda monitoria, prodotto esclusivamente il saldo conto di cui all’art.50 TUB.
Nella pronuncia vengono esaminate diverse problematiche del diritto bancario, in primo luogo le questioni relative all’onere della prova incombente sull’istituto di credito con l’opposizione a decreto ingiuntivo e, successivamente, quelle relative all’inammissibilità della CTU contabile, laddove sollevate tardivamente.
Per quanto attiene alla prima, il Giudice si è uniformato all’orientamento oramai maggioritario e pressoché unanime, che ritiene corretta la produzione degli estratti conto certificati ex art 50 TUB nella fase monitoria, ed il suo valore meramente indiziario, invece, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove la sua portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (Cass. Civ. 2.12.2011 nr 25857).
Degna di attenzione è anche la successiva parte della sentenza, laddove il Tribunale ha respinto la richiesta di CTU tecnico contabile proposta dall’opponente, sul rilievo che la stessa fosse stata chiesta con formula dubitativa per verificare la “modalità di regolamentazione dei rapporti tra le parti“, ovvero, “se l’istituto di credito abbia applicato interessi attivi e passivi in maniera corretta sia nell’ammontare che nelle periodicità” ovvero “se siano state addebitate a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia forma somme non dovute ex lege“.
Il Giudicante, dunque, ha correttamente ritenuto che la richiesta di CTU fosse inammissibile, in quanto resa da una parte con finalità esplorative, stante da un lato, la formula dubitativa del richiesto accertamento, e dall’altro il fatto che le doglianze siano state avanzate solo con la memoria ex art 183 nr 2 cpc “allorché doveva ritenersi oramai definito il thema decidendum e, conseguentemente, probanudum“.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Verbania ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti alle spese di lite.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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