ISSN 2385-1376
Testo massima
La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore.
È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha ribadito ancora una volta, in materia di usura, con la sentenza n.2821 emessa in data 07/02/2014.
Nel caso di specie, una società, in seguito alla proposizione dell’Istituto di credito di una procedura esecutiva in ragione di un credito costituito da scoperto di conto corrente per lo sconto di cambiali e di due prestiti risalenti al 1990 e al 1991, proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi la quale era stata rigettata dal Tribunale di Camerino e, avverso detta decisione, quindi, presentava ricorso straordinario per cassazione.
La Suprema Corte, pur rilevando l’inammissibilità dei motivi di impugnazione con conseguente rigetto del ricorso, ha colto l’occasione per ribadire il principio innanzi riportato che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la società ricorrente, con uno dei motivi proposti, aveva censurato la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 1418 cc e 1419 cc assumendo che quel giudice non avrebbe considerato che la clausola del contratto relativa agli interessi si poneva in contrasto, anche se sopravvenuto, con una norma imperativa e, quindi, sarebbe dovuta essere posta nel nulla.
I Giudici del palazzaccio, pur rilevando che con il ricorso sottoposto veniva sollecitato un nuovo giudizio nel merito inammissibile in sede di legittimità, affermano la legittimità della sentenza con la quale era stata rigettata l’opposizione in quanto il Tribunale, nel precisare che i parametri sulla soglia dell’usura vanno applicati solo ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge e non a conclusi o rescissi a quel momento, ha fatto corretta applicazione del principio di irretroattività della legge 108/1996.
Si rileva che il rapporto, nella fattispecie oggetto della sentenza, alla data di entrata in vigore della legge 108/1996 si era concluso.
Con la sentenza in commento, infatti, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato dalla stessa affermato secondo cui i criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla relativa entrata in vigore, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (conv., con modif., in L. 28 febbraio 2001, n. 24), riconosciuta legittima dal giudice delle leggi.
In conclusione per i rapporto sorti antecedenti all’entrata in vigore all’entrata in vigore delle legge anti-usura è possibile legittimamente incassare interessi superiori al tasso soglia
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14824-2007 proposto da:
B.A.M. – & C. S.A.S. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante
– ricorrente –
contro
B.N.L. S.P.A., in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/2007 del TRIBUNALE di CAMERINO, depositata il 07/03/2007 R.G.N. 253/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 7/3/2007 il Tribunale di Camerino respingeva l’opposizione, qualificata all’esecuzione e agli atti esecutivi, proposta dalla società B.A.M. s.a.s. in relazione al procedimento esecutivo promosso dalla BNL in ragione dello scoperto sul c/c n. (OMISSIS) acceso presso la Filiale di (OMISSIS), dello sconto di n. 5 vaglia cambiari, del prestito agrario di conduzione del 10/4/1991, del prestito agrario per acquistare bestiame del 31/7/1990.
Avverso la suindicata pronunzia la società B.A.M. s.a.s. propone ora ricorso straordinario per cassazione, affidato a 8 motivi.
Resiste con controricorso la B.N.L. s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione della L. n. 890 del 1982, art. 4 e art. 492 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.
Formula al riguardo il seguente quesito: “Nell’espropriazione forzata intrapresa con atto di pignoramento notificato a mezzo posta, laddove il creditore procedente non produca l’avviso di ricevimento da parte del debitore pignorato del piego postale contenente l’atto di pignoramento, o certificazioni equipollenti, il pignoramento deve o meno ritenersi inesistente e l’esecuzione illegittima?”.
Con il 2 MOTIVO denunzia violazione degli artt. 149, 497 e 562 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 4 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo il seguente quesito: “Nell’esecuzione forzata intrapresa con atto di pignoramento notificato a mezzo posta, il termine per il deposito dell’istanza di vendita decorre dalla data di perfezionamento della notificazione per il creditore notificante o dalla data in cui la stessa notificazione si perfeziona per il debitore pignorato? E, nella prima ipotesi, laddove l’istanza di vendita venga depositata oltre il 90 giorno dalla spedizione del piego raccomandato contenente l’atto di pignoramento, l’esecuzione deve o meno ritenersi estinta ai sensi dell’art. 497 c.p.c. con conseguente obbligo del giudice di provvedere in merito anche d’ufficio, oltre che su eccezione del debitore formulata prima che sia emessa l’ordinanza di vendita?”.
Con il 3 MOTIVO denunzia violazione degli artt. 274, 112 e 183 c.p.c., art. 1421 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo i seguenti quesiti: “Laddove, nel corso di giudizio di opposizione all’esecuzione, vengano proposti, con ulteriore ricorso depositato avanti al G.E., nuovi motivi di opposizione alla stessa esecuzione e, in assenza di provvedimenti del G.E. circa la nuova opposizione il nuovo ricorso venga, ad istanza dell’opponente, acquisito al giudizio di opposizione già pendente e sui nuovi motivi il G.I. disponga accertamenti istruttori e consulenza tecnica, il nuovo ricorso in opposizione deve ritenersi o meno validamente riunito alla opposizione già pendente ai sensi del disposto dell’art. 274 c.p.c. con conseguente dovere del Giudice di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., anche sulle domande proposte con detto nuovo ricorso?”.
“Nel giudizio di opposizione all’esecuzione forzata è ammissibile l’introduzione, con memoria ex art. 183 c.p.c., di eccezioni meramente dirette a contrastare alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato esecutivamente e cd. di mera difesa?”.
Con il 4 MOTIVO denunzia violazione dell’art. 1856 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo il seguente quesito: “Laddove il titolare di conto corrente bancario contesti la legittimità di una disposizione di bonifico effettuata dalla banca con addebito in conto ed in favore di terzo che, oltre che beneficiario del bonifico, risulti delegato ad operare sul medesimo conto, possono ritenersi legittimi, ai sensi dell’art. 1856 c.c., il bonifico e il correlativo addebito in conto in assenza di prova dell’identità del soggetto che ha disposto il bonifico e per il solo fatto che il beneficiario dello stesso bonifico è anche delegato ad operare sul conto?”.
Con il 5 MOTIVO denunzia violazione dell’art. 216 c.p.c., art. 1388 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo i seguenti quesiti: “A fronte di disconoscimento di scrittura privata e in assenza di istanza di verificazione della parte interessata è consentito al Giudice indagare e decidere sulla autenticità della scrittura disconosciuta?”.
“Laddove il contratto di sconto bancario venga posto in essere da persona che, pure in possesso di delega ad operare con la banca, presenti per lo sconto cambiali con firma di girata per l’incasso, riferita al titolare del rapporto bancario, apocrifa e, in relazione all’operazione di sconto, in luogo del proprio nome e della propria qualità di rappresentante, falsifichi la firma del titolare del rapporto sulla distinta di presentazione degli effetti, il mandato all’incasso e il contratto di sconto, possono ugualmente ritenersi validamente conferito e conclusi con il titolare del rapporto del quale la firma è stata falsificata?”.
Con il 6 MOTIVO denunzia violazione dell’art. 216 c.p.c., art. 2727 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo il seguente quesito: “Laddove venga tempestivamente disconosciuta la sottoscrizione di un contratto bancario prodotto nel giudizio, può costituire valida prova presuntiva ai sensi dell’art. 2727 c.c. ed al fine di ritenere l’autenticità della sottoscrizione disconosciuta, la circostanza, semplicemente affermata dal Giudice e non provata in causa, che è prassi degli istituti di credito assumere – le sottoscrizioni dei clienti alla presenza di loro funzionari?”.
Con il 7 MOTIVO denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Formula al riguardo il seguente quesito: “Qualora l’opponente ex art. 615 c.p.c. deduca e contesti, nell’atto di opposizione, di avere versato somme in conto del credito per il quale si procede e, formulando domanda per l’accertamento della insussistenza della pretesa produca, nel corso del giudizio ricevuta di pagamento relativa a parte del credito per cui si procede, l’omessa pronuncia su tale domanda da parte del giudice da luogo a violazione dell’art. 112 c.p.c.?”.
I motivi sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi recano quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi del ricorso risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di precetto per la complessiva somma di L. 610.098.683″, al “contratto di mutuo condizionato del 1 dicembre ’88”, all'”atto inviato a mezzo posta il 14 dicembre ’94 al domicilio contrattualmente eletto dalla mutuataria presso la segreteria del Comune di Matelica”, alla trascrizione del pignoramento del 10 gennaio 1995, alla depositata “istanza di vendita”, allo spiegato “intervento nell’esecuzione per un ulteriore credito di L. 509.475.318″, a n. 5 cambiali da L. 5.000.000 cad. emesse tra il ’91 e il ’92 da debitori diversi all’ordine B.A.M. s.a.s. e da questa girati per l’incasso”, al depositato “certificato di destinazione urbanistica” agli “estratti delle mappe censuarie attinenti al compendio pignorato”, al “primo ricorso depositato il 17 novembre, ai al “prestito agrario di conduzione del 10 aprile, al “successivo ricorso depositato il 27 marzo 2001″, all'”istanza depositata nell’esecuzione il 7 luglio 2001”, alla “fotocopia dell’avviso di ricevimento”, al “primo atto successivo alla produzione della fotocopia dell’avviso di ricevimento (memoria/ricorso 9.10.2001”, alla “memoria istruttoria”, alla depositata “CTU esperita in altra causa”, alla disposta “CTU contabile”, alle “contestazioni circa la indeterminabilità degli interessi di cui al mutuo 1.12.99 e al mancato computo degli acconti versati sullo stesso mutuo”, alla contestata “mancanza, nel fascicolo della esecuzione, delle cartoline attestanti l’avvenuto ricevimento dell’atto di pignoramento inviato a mezzo posta”, all'”istanza di vendita … depositata solo il … 15 marzo, a termine scaduto”, al “provvedimento dato dal Giudice all’udienza dell’8.1.03 con il quale è stata disposta l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione nella parte in cui conteneva la predetta nuova opposizione”, agli “addebito effettuati dalla banca sul conto n. (OMISSIS) in assenza di ogni sua autorizzazione”, alla “operazione di sconto (girata delle cambiali e distinte di presentazione) delle 5 cambiali oggetto dell’intervento del giugno ’95”, alla “ricevuta di pagamento di L. 103.513.715 del 17.4.96”, alla “clausola del contratto” in tema di interessi limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua essa non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi difensiva della parte.
Senza sottacersi, con particolare riferimento al 3 e al 7 motivo, che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701), come nella specie viceversa prospettato. E, per altro verso, che i requisiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, trovano applicazione anche allorchè il ricorrente per cassazione lamenti un’omessa pronunzia relativa ad una domanda o ad un’eccezione, per cui il medesimo ha l’onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e quindi della decisività della questione, offrendo il riferimento all’atto del processo dal quale risulti la domanda o l’eccezione.
E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Con L’8 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che il giudice dell’opposizione non abbia considerato che “la clausola del contratto che si pone in contrasto con norma imperativa di ordine pubblico (sia pur sopravvenuta) è … automaticamente posta nel nulla”.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierna ricorrente, che come già più sopra indicato fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Quanto al merito, va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità i criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni come nella specie anteriori alla relativa entrata in vigore, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (conv., con modif., in L. 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale (v. in particolare Cass., 25/3/2003, n. 4380; Cass., 24/9/2002, n. 13868. V. altresì Cass., 22/3/2013, n. 7243; Cass., 17/12/2009, n. 26499; Cass., 19/3/2007, n. 6514; Cass., 8/3/2005, n. 5004; Cass., 13/12/2002, n. 17813).
Orbene, nel precisare che “Non avendo comunque la legge 108/96 carattere retroattivo … i parametri sulla soglia dell’usura vanno applicati solo per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, non potendo questa influire su contratti oramai conclusi o rescissi come invece nel caso di specie”, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha del suindicato principio fatto invero sostanzialmente corretta applicazione.
Emerge pertanto evidente come, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014
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