ISSN 2385-1376
Testo massima
“Non è necessaria la notifica del ruolo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, l’ammissione è però da disporsi con riserva (da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, cit., allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario) in presenza di contestazioni da parte del curatore.“
Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 6126 del 17/03/2014, in ordine all’ammissibilità al passivo fallimentare dei crediti tributari.
La sentenza in commento trae origine da un ricorso per cassazione proposto da Equitalia avverso una sentenza del tribunale di Latina.
In particolare, il Giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento del debitore, proposta da Equitalia per crediti tributari. Nella sentenza impugnata, invero, veniva rilevato che il ruolo su cui i detti crediti erano basati non era stato notificato al curatore, il quale non aveva potuto contestarne la pretesa davanti al giudice tributario.
Equitalia, pertanto, avverso tale decisione ricorreva per cassazione deducendo che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo, non è necessaria la previa notifica di quest’ultimo al curatore fallimentare.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul caso de quo, ha ribadito un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la notifica della cartella esattoriale non ha alcun carattere essenziale ai fini della ammissione al passivo dei crediti tributari.
Infatti, come già più volte espresso dai Supremi Giudici, nelle procedure concorsuali i crediti tributari vengono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 92 L.Fall. e seguenti. Il combinato disposto di suddette norme, permette al concessionario alla riscossione di poter essere ammesso allo stato passivo anche senza la notifica del ruolo al curatore fallimentare, posto che il solo ruolo esattoriale rappresenta un valido titolo attestante il credito.
La Corte, oltretutto, evidenzia che il curatore, una volta venuto a conoscenza del credito iscritto al ruolo, può comunque contestarne la pretesa ante il giudice tributario, con conseguente ammissione del credito con riserva ai sensi dell’art. 45, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Riserva, quest’ultima, da sciogliere allorché il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, gli ermellini, ritenuto fondato il ricorso di Equitalia, hanno cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa ad altro giudice.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore Area Territoriale di Latina sig. G.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via Cavalier d’Arpino n. 8;
– RICORRENTE –
contro
FALLIMENTO D. S.R.L. (P. IVA (OMISSIS)), in persona del curatore Dott. S.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. (OMISSIS)in Roma, Circonvallazione Clodia n. 88;
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1624/11 depositata il 27 giugno 2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento D. s.r.l. proposta da Equitalia. per crediti tributari, sul rilievo che il ruolo su cui essi erano basati non era stato notificato al curatore, il quale dunque non aveva potuto contestare la pretesa davanti al giudice tributario.
Equitalia ricorre quindi per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui il fallimento resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va dato atto preliminarmente che il ricorso è ammissibile in quanto l’opposizione di cui si tratta riguarda lo stato passivo di un fallimento aperto nel 2010 (come si evince dall’intestazione del controricorso), sicchè trova applicazione il disposto della L. Fall., art. 99, u.c., nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nonostante il provvedimento impugnato sia stato impropriamente qualificato, dal Tribunale, sentenza anzichè decreto (come invece sarebbe stato corretto in base al nuovo testo dell’articolo richiamato).
2. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso – ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto – al curatore del fallimento.
Infatti il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, prevede che “il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura” e l’art. 88, comma 1, aggiunge che “se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva”: la previa notifica della cartella, dunque, non è prevista, e del resto il diritto di difesa della curatela non è violato, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo.
2. – Il motivo è fondato.
E’ ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell’ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest’ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la “riserva” prevista dall’art. 45, D.P.R. cit. (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt., nei termini indicati dalla ricorrente, i quali non fanno alcun riferimento alla notifica del ruolo o della cartella.
Nel nuovo contesto normativo questa Corte ha superato quel precedente prima con la sentenza n. 5063 del 2008, poi con l’ordinanza n. 12019 del 2011 e infine con le sentenze nn. 6520 e 6646 del 2013, sempre affermando la non necessità della previa notifica del ruolo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, ammissione da disporsi con riserva (da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, cit., allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario) in presenza di contestazioni da parte del curatore.
3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 246/2014