ISSN 2385-1376
Testo massima
L’affermare che competente per l’esecuzione del pignoramento è l’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione non esclude la concorrente competenza dell’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio nel cui mandamento si trovi il luogo in cui l’atto debba essere eseguito mediante notifica.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, Giudice dr. Antonio Casoria, con la sentenza n. 5517/2014 emessa il 7/4/12014, che ha rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di pignoramento sollevata dall’esecutato sul presupposto che la competenza funzionale ad eseguire il pignoramento appartiene agli ufficiali del luogo in cui è sito l’immobile pignorato e non anche a quelli del luogo di residenza ovvero della sede del debitore.
La pronunzia chiarisce e conferma l’orientamento già assunto dalla Cassazione (ex pluris Cass. Sez. III del 14/5/1991 n. 5375) secondo cui quando i beni sono ubicati in un luogo diverso da quello in cui risiede il debitore, la notifica dell’atto può essere eseguita alternativamente o dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche del luogo, ove risiede il debitore, ovvero a cura dell’ufficiale giudiziario del luogo, in cui si trovano gli immobili dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
L’affermare che competente per l’esecuzione del pignoramento è l’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione non esclude, quindi, la concorrente competenza dell’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio nel cui mandamento si trovi il luogo in cui l’atto debba essere eseguito mediante notifica, con l’unica differenza che la notifica a mezzo posta può essere effettuata soltanto dagli ufficiali giudiziari aventi sede nella città in cui ha sede il giudice adito.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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