ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’Avv. Francesco Fiore del foro di Avellino
La costituzione di un patrimonio segregato e separato quando non accompagnato da un trasparente piano di informazione sulla natura e sulla quantità delle prestazioni collegate al suo funzionamento, determina l’inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi allo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori di cui all’art. 2740 c.c.
Così si è pronunciato il Tribunale di Nola, GI dr. Eduardo Savarese, con la sentenza n.2649 pubblicata in data 29 ottobre 2013, accogliendo l’azione revocatoria ex art. 2901 cc avente ad oggetto gli atti dispositivi posti in essere dai debitori e attuativi della destinazione degli immobili su patrimoni separati e segregati, costituiti per scopi assistenziali e previdenziali.
In particolare il Tribunale ha qualificato gli atti impugnati a titolo gratuito, in quanto dall’esame degli stessi, in cui non era data alcuna indicazione chiara circa la loro natura ed i loro meccanismi di funzionamento, non era desumibile alcun elemento concreto circa la prospettiva di un collegamento seppure indiretto tra il depauperamento subito a seguito del trasferimento degli immobili e il guadagno di tipo assistenziale e previdenziale garantito ai disponenti.
Conseguentemente la costituzione di un patrimonio segregato e separato secondo la ricostruzione del Giudice – non può che apparire nel mondo dei traffici ed al ceto creditorio, quale segregazione di informazioni sulla consistenza del patrimonio dei debitori da cui deriva la inevitabile presunzione di gratuità degli atti di apporto al fondo e di destinazione di essi a null’altro che a sottrarre i beni dei debitori alla garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 cc.
Nel merito, quindi, la domanda è stata ritenuta fondata sia perché sussistente l’eventus damni, posto che i convenuti avevano alienato tutti i loro beni, sia il consilium fraudis, provato per presunzioni, tenuto conto della tempistica degli atti, della sopravvenuta impossidenza dei debitori e della tipologia dell’atto.
La sentenza in esame offre uno spunto di riflessione sulla prassi sempre più frequente del ricorso allo strumento del patrimonio separato in deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica del debitore (art. 2740, 1° co., c.c.) e della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), al punto che alcuni hanno sostenuto che il sistema tradizionale della responsabilità patrimoniale non è più una garanzia sicura per i creditori.
La norma che più di ogni altra ha contribuito a ribaltare i vecchi principi della responsabilità patrimoniale generale del debitore e della par condicio creditorum è stata quella di cui all’art. 2645 ter cc, secondo cui chiunque può costituire, su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale, la quale rimane separata rispetto alla restante parte del patrimonio a condizione, però, che realizzi interessi meritevoli tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Tale disposizione non prevede né la tipizzazione delle possibili finalità cui deve essere preordinato il vincolo di destinazione, né regole specifiche con cui condurre l’amministrazione e la gestione dei beni oggetto di vincolo, ma prevede come unico limite una generale compatibilità della sua destinazione con gli interessi meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c.
Il creditore, dunque, non può più fare affidamento sul principio della generale responsabilità patrimoniale del debitore in quanto le limitazioni a questa responsabilità non sono più limitati ai soli “casi stabiliti dalla legge”, come recita il secondo comma dell’art. 2740 c.c., ma sono aperte all’autonomia negoziale dall’art. 2645 ter che individua come unico limite la realizzazione di interessi meritevoli di tutela. In questo modo però la perdita del requisito della tipicità fa sì che questo strumento possa prestarsi più facilmente ad intenti fraudolenti come nel caso della sentenza in commento, in cui i fondi separati sebbene siano stati costituiti allo scopo ufficiale di ottenere prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, in realtà perseguiva l’unico obiettivo di sottrarre beni ai creditori trafugando tutti gli immobili di proprietà.
Ecco perché il generico riferimento agli interessi meritevoli di tutela comporta l’ovvia e necessaria esigenza di conciliare la meritevolezza cui è preordinata la costituzione del vincolo di destinazione con l’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale secondo il principio generale contenuto nell’art. 2740 cc.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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