ISSN 2385-1376
Testo massima
“Nel caso di decadenza del correntista ex art. 1832 cc dal diritto di impugnare gli estratti conto, il fideiussore, chiamato a pagare quanto dovuto, non può sollevare contestazioni attesa la definitività degli stessi che sono, pertanto, vincolanti anche per il garante”.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, Giudice Onorario di Tribunale Avv. Vincenzo Scalzone, con la sentenza n.4905 del 28/03/2014.
In particolare, nell’ambito di un giudizio di merito proposto nei confronti di un Istituto di credito dalla società correntista per la restituzione di somme indebitamente corrisposte, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale condannando i fideiussori chiamati in causa al pagamento dell’importo dovuto alla Banca sul rilievo che la mancata contestazione tempestiva degli estratti conto inviati al cliente comportano la decadenza dal diritto di impugnazione ai sensi dell’art.1832 c.c.
Va rilevato che, in corso di causa, era intervenuta la dichiarazione di fallimento della società attrice ed il giudizio era, quindi, proseguito, ad istanza della Banca, nei confronti del solo fideiussore costituito non comparso dopo la detta riassunzione.
Il Giudice partenopeo, quindi, ha accolto la domanda riconvenzionale della Banca sul rilievo che l’estratto di conto corrente aveva assunto valore incontrovertibile della esposizione debitoria della società per non aver quest’ultima sollevato contestazioni nel termine previsto.
In particolare, il giudicante, rifacendosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità affermatasi sin dal 2003, ha ribadito che l’estratto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, è idoneo a fungere da prova anche nel giudizio instaurato dal cliente.
Il Tribunale, poi, rilevato che la fideiussione in atti, costituiva, per le clausole in essa contenute, un contratto autonomo di garanzia, ha espressamente affermato, richiamando la decisione della Corte di Cassazione n. 13889 del 9.6.2010, che qualora il cliente sia decaduto dal diritto di impugnare le risultanze degli estratti conto queste diventano vincolanti anche per il fideiussore laddove non è fornita prova di eventuali contestazioni mosse nei confronti della banca.
I fideiussori come affermato dalla costante giurisprudenza – non sono titolari, dunque, di un autonomo diritto di impugnazione delle risultanze contabili della Banca non impugnate tempestivamente dal correntista.
Il Giudice ha evidenziato, inoltre, che in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non è possibile applicare al contratto autonomo di garanzia il dettato di cui all’art.1957 cc sull’onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che, tale disposizione instaura un collegamento ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale e, quindi, rientra tra le disposizioni su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio e per questo motivo inapplicabile in caso di obbligazione di garanzia autonoma.
Sulla base di tali considerazioni e ritenendo gli estratti conto ordinari funzionali alla certificazione delle movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, condannando i fideiussori in solido al pagamento del credito principale e delle spese di giudizio.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 226/2014