ISSN 2385-1376
Testo massima
3 aprile 2014
In vigore da oggi i nuovi criteri di liquidazione dei compensi degli avvocati.
È del 02.04.2014, infatti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n.55, recante la “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Molte le novità, già anticipate su questa rivista all’indomani dell’emanazione del Regolamento, da parte del ministro Orlando.
Tra le più rilevanti si segnala la previsione dell’art.2, comma 2, a mente del quale “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Previsto anche un criterio di liquidazione dei compensi per le “prestazioni di assistenza stragiudiziale”, che, ai sensi dell’art.18 del decreto in esame, sono “onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare”.
Per il dettaglio si rinvia alla consultazione del decreto, con relative tabelle già pubblicate su questa rivista, che si riporta in allegato.
Si ricorda che i nuovi parametri forensi si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del d.m. in oggetto, criterio che, in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla promulgazione della legge n.247/2012 (di cui il decreto costituisce attuazione), potrà suscitare qualche perplessità interpretativa – di carattere intertemporale che la giurisprudenza sarà chiamata a risolvere (si pensi, in particolare, alle attività svolte sotto la vigenza della precedente normativa e liquidate dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 216/2014