Testo massima
È responsabile nei confronti del cliente l’avvocato che dilazioni lo svolgimento del processo a danno dell’assistito, chiedendo continui rinvii delle udienze, a nulla rilevando l’eventuale negligenza “inconsapevole”.
È quanto si ricava dalla recente sentenza della Cassazione n. 5410, pronunciata lo scorso 7 marzo 2014, all’esito di un procedimento che vedeva coinvolti un avvocato ed il proprio assistito.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine da un giudizio di responsabilità professionale nell’ambito del quale una cliente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello con cui si affermava che il legale della stessa, appellato, non poteva considerarsi responsabile dei rinvii giudiziari, essendo notorio che tali rinvii sono sempre fisiologici e dovuti alle enormi pendenze giudiziarie che non consentono le trattazioni dei processi in corso di una od al più di due udienze.
Ebbene la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha ritenuto fondate le censure della ricorrente, notando come la Corte di appello si fosse limitata a riprodurre letteralmente la motivazione della sentenza di primo grado, escludendo illogicamente una consapevole negligenza da parte del legale, quasi che una negligenza inconsapevole non potesse essere altrettanto ingiustamente pregiudizievole per il cliente e per i relativi interessi.
Pregiudizio che a ben guardare anche alla luce delle prove e degli atti di causa era stato effettivamente subito dall’assistito, e che con tutta evidenza poteva essere “evitato” se solo il professionista avesse adottato la condotta doverosa. Né, al contrario, poteva dirsi integrata “una qualche lieve leggerezza” così come ritenuto dal locale Consiglio dell’ordine.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di legittimità, ritenuta che il legale fosse responsabile dei rinvii dallo stesso richiesti, ha cassato la sentenza impugnata con conseguente rinvio della causa alla competente corte territoriale.
Testo del provvedimento
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