ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di negoziazione di strumenti finanziari quali le obbligazioni Lehman Brothers la Banca non commette violazione del dovere di assistenza ed informazione sulla natura e i rischi dell’investimento se è provato che l’operazione consigliata è appropriata alle conoscenze ed alla esperienza specifica del cliente.
In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento finanziario può determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.. La detta violazione dei doveri posti a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione o può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione.
Sono questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, sesta sezione civile, in Giudice dott. Antonio S. Stefani, che con sentenza del 15 marzo 2014 che ha ancora una volta confermato l’orientamento costante ed unanime assunto dalla giurisprudenza in tema di responsabilità ed obblighi nelle operazioni di investimento.
Nel caso di specie i due clienti di una Banca avevano stipulato un contratto per l’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers e, con il giudizio introdotto, hanno proposto una prima domanda diretta alla declaratoria di nullità o inesistenza del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari per difetto di forma e conseguente nullità dell’ordine di acquisto con richiesta di restituzione del capitale investito e, in via alternativa, contestando di non aver ricevuto, prima dell’acquisto, informazioni specifiche sulla natura, i rischi e le implicazioni dell’investimento in violazione degli obblighi di cui al Regolamento Consob 16190/2007, hanno chiesto il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o, comunque, contrattuale.
Per il rigetto della domanda di nullità, il Tribunale ha accertato che il contratto quadro è stato redatto in forma scritta con il conseguente rispetto dell’art. 23 TUF attesa la produzione da parte della Banca del contratto definito di “deposito, amministrazione, negoziazione, recezione e trasmissione di ordini su titoli e strumenti finanziari” sottoscritto dai clienti quale “copia per la banca” e il documento attestante la recezione di una copia dello stesso.
Quanto alla domanda di risarcimento per violazione degli obblighi di condotta imposto dal TUF e dal Regolamento Consob 16190/2007, tale doglianza è stata disattesa dal Tribunale sul rilievo che gli attori sempre come provato dalla Banca – avevano una conoscenza media degli strumenti finanziari e che l’operazione oggetto di causa era appropriata all’esperienza degli stessi sia in ragione della professione svolta essendo dipendenti della medesima banca, sia perchè dagli estratti conto risultava che avevano già eseguito, antecedentemente all’ordine di acquisto della obbligazioni Lehman Brothers, investimenti per somme anche maggiori in obbligazioni emesse sempre da Banche americane, il cui rating era coerente con un profilo finanziario prudente.
Il Giudice meneghino ha ritenuto, infatti, provato da dette circostanze l’adempimento degli obblighi imposti alla Banca consistenti nell’onere di valutazione in ordine alla appropriatezza dell’operazione sulla base del livello di esperienza e di conoscenza del cliente ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Consob 16190/2007.
Gli attori, poi, avevano, altresì, lamentato, a fondamento della domanda di risarcimento, l’omessa informazione da parte della Banca relativamente all’andamento del titolo nel corso del rapporto.
Il Tribunale, affermando preliminarmente che l’obbligo innanzi indicato non sussiste a livello normativo nel caso di negoziazione di un ordine di acquisto, rileva che a livello contrattuale le parti avevano previsto che il cliente sarebbe stato tempestivamente informato dell’eventuale variazione significativa del livello di rischio.
In ordine al rilievo della violazione dell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente circa l’aumento del livello di rischiosità dei titoli verificatosi in epoca successiva all’acquisto, è appena il caso di richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui, quando non sia stato concluso fra intermediario e investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli sussistono soltanto fino al momento dell’investimento (Trib. Trapani, 03/04/2013, Trib. Torino 14.2.2012 e 22.12.201; Trib. Arezzo 10.2.2009, Trib. Parma 9.1.2008; Trib. Milano 18.10.2006; Trib. Modena 20.1.2006; Trib. Catania 22.11.2005), con la conseguenza che l’intermediario non è tenuto a informare l’investitore della perdita di valore o dell’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto.
Ad ogni modo, nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto non sussistere l’inadempimento da parte della Banca neanche degli innanzi indicati obblighi contrattuali.
Parte attrice ha sostenuto, infatti, che la Banca avrebbe dovuto ugualmente e in via autonoma conoscere e segnalare l’aggravamento del rischio sulla base di articoli del New York Times, relativi anche ad ingenti perdite, e all’incremento delle quotazioni dei credit default swap.
Il Tribunale ha ritenuto tali elementi definiti “settoriali” non idonei a poter superare i giudizi emessi dalle principali agenzie internazionali di rating che riportavano una valutazione altamente positiva delle obbligazioni LB fino al 15/9/2008 e, precisamente, fino al default Moody’s attribuiva alla società un rating A2 e Standard & Poor’s un rating A, valutando da parte della Banca corretto, in un giudizio necessariamente ex ante, e non alla luce di quanto poi avvenuto, attribuire maggiore rilevanza e attendibilità ai ratings emessi, piuttosto che a notizie di stampa non specializzata.
La sentenza in commento, quindi, nel ritenere infondate le doglianze degli investitori legittimamente ha accertato, con decisione logica e motivata, la insussistenza di responsabilità della Banca nella negoziazione di strumenti finanziari conformemente all’orientamento giurisprudenziale formatosi sia in sede di merito che di legittimità.
In sintesi principi affermati dalla sentenza sono i seguenti:
– contratto quadro valido anche se la copia è sottoscritta solo dal cliente;
– onere di valutazione dell’appropriatezza dell’operazione sulla base del livello di esperienza e di conoscenza del cliente;
– obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli solo fino al momento dell’investimento e non anche sull’aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all’acquisto.
Per ulteriori approfondimenti in merito alle operazioni Lehman Brothers si rinvia ai seguenti articoli:
Non sussiste responsabilità per la Banca che abbia adeguatamente informato l’investitore.
Sentenza | Tribunale di Pordenone – Dott.ssa Martina Gasparini | 08-11-2013 | n.898
Imprevedibilità del default per assoluta mancanza di circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti il rischio di insolvenza.
Sentenza | Tribunale di Roma, terza sezione civile GU dr.ssa Clelia Buonocore – | 12-06-2013 | n.12766
Rivendita sistematica di obbligazioni ad operatori non qualificati entro 12 mesi dall’acquisto.
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Dr. Cardinali, rel. Dr.ssa Buonocore, giudice dr. Garri | 25-06-2013 | n.13853
La banca è immune da censure se non è dimostrato che disponeva di inequivoche informazioni sulla variazione significativa del valore di rischio delle obbligazioni.
Sentenza | Tribunale di Roma, G.U. dott. Stefano Cardinali | 11-01-2013 | n.489
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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