ISSN 2385-1376
Testo massima
Illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Società cancellata dal Registro delle Imprese.
L’invalidità travolge altresì i conseguenti provvedimenti esattivi notificati agli ex soci, poiché motivati per relationem all’avviso di accertamento insanabilmente viziato.
È quanto emerge dalla sentenza emessa il 4 marzo 2014, dalla terza sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.
La res controversa su cui i giudici emiliani si sono pronunciati ha inizio nel 2008, allorquando una srl (a seguito di una trasformazione “evolutiva” da snc) era stata posta dapprima in liquidazione volontaria e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese.
A seguito di tale cancellazione, l’Agenzia delle Entrate procedeva a notificare alla “nuova” srl un avviso con cui accertava una maggiore imposta Ires, Iva ed Irap, contestando al contempo un maggiore imponibile Irpef agli ex soci.
A detta dell’Amministrazione Finanziaria, infatti, l’estinta Società avrebbe dedotto costi per fatture considerate inesistenti in quanto “emesse da un imprenditore individuale che non avrebbe avuto la struttura tecnica necessaria per realizzare il volume d’affari dichiarato”.
Ebbene, gli ex soci impugnavano l’atto de quo, contestando in nuce la legittimità della pretesa impositiva, in quanto l’accertamento sarebbe stato affetto da giuridica inesistenza per via, appunto, della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, così come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione nella celeberrima sent. n. 4062/2010.
Doglianza che veniva pienamente accolta dai giudici di prime cure, i quali decretavano la nullità dell’avviso di accertamento a causa della mancanza di un elemento essenziale, ossia il soggetto destinatario, essendo l’avviso in contestazione “intestato ad un soggetto, ente societario, inesistente in quanto estinto”.
Il Collegio giudicante, tuttavia, non si è limitato a questo aspetto, affermando altresì la nullità degli avvisi di accertamento notificati ai ricorrenti (questa volta ai fini Irpef) per carenza di motivazione, in quanto “motivati per relationem con un atto, a sua volta nullo”. Sarebbe venuto meno, quindi, da parte degli ex soci/amministratori, il potere di impugnare l’atto iure proprio, in quanto non si ricadrebbe in una delle fattispecie delineate dall’art. 36, DPR 602/73.
Dalla lettura della sentenza in commento, si evince dunque che i Giudici di merito stanno procedendo a recepire le istruzioni “impartite” dalle Sezioni Unite della Cassazione che, già dal 2010 (per via della sentenza citata) e, più di recente con le Sentt. nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, hanno di fatto sancito la giuridica inesistenza degli atti tributari notificati alle Società estinte. Del pari viene sancita la parificazione degli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese sia per le società di capitali che per quelle di persone.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 191/2014