ISSN 2385-1376
Testo massima
In presenza della dichiarazione resa dalla cliente e delle precisazioni scritte circa la rischiosità delle operazioni, la banca non è tenuta all’assolvimento di ulteriori obblighi informativi di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/1998, in ordine, rispettivamente, al contenuto delle informazioni da richiedere e fornire al cliente e all’astensione dall’effettuazione di operazioni non adeguate.
La prescrizione secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità riguarda solo il contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non i singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma.
Sono questi i principi che il Tribunale di Trieste, dott. Daniele Venier – aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato con la sentenza n. 248, pubblicata il 17 marzo 2014.
Nel caso di specie una società aveva concluso un contratto di mutuo per sanare i debiti sorti da originari rapporti di intermediazione finanziaria stipulati per l’acquisto di prodotti “derivati” e il cui saldo negativo era confluito nel conto corrente della società facendo aumentare la sua esposizione debitoria.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la società e i fideiussori hanno dedotto, con riguardo ai suddetti rapporti, la nullità per assenza del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. e la violazione dell’obbligo di fornire adeguate informazioni al cliente da parte della Banca, con riferimento alla natura e alle caratteristiche dello strumento consigliato e all’adeguatezza o meno dell’operazione, così come prescritto dall’art. 31, II comma del Regolamento Consob n. 11522/1998.
Il Tribunale, sul punto, ha respinto la domanda di nullità dei tre contratti aventi a oggetto operazioni in strumenti derivati stipulati tra le parti, rilevando l’esistenza del contratto quadro allegato dagli stessi opponenti relativo ad operazioni su strumenti derivati il quale, essendo espressamente qualificato “accordo normativo” e contenendo la disciplina di futuri contratti specifici di interest rate che sarebbero stati tra le parti perfezionati, corrisponde, non solo per denominazione ma anche per contenuto, proprio al contratto previsto dall’art.23 T.U.F.
Tanto in completa adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva già affermato il principio secondo cui l’obbligo previsto dall’art. 23, I comma, T.U.F., di redigere per iscritto a pena di nullità gli atti relativi alla prestazione dei servizi di investimento deve riguardare solo il contratto-quandro che disciplina i termini di svolgimento del rapporto tra intermediario e cliente e non anche quelli che dispongono i successivi singoli ordini di investimento.
Neppure la domanda di risoluzione dei contratti swap per inadempimento dei plurimi obblighi di informazione imposti dal T.U.F., è stata ritenuta accoglibile.
In particolare, l’inadempimento contestato dagli opponenti atteneva alla mancata assunzione di adeguate informazioni sulla natura dello strumento finanziario consigliato e sul reale profilo di rischio del cliente, nonché all’omessa comunicazione della natura del titolo, dell’adeguatezza dell’operazione e alla mancata adozione di strumenti idonei a informare delle perdite in atto.
Il Tribunale ha disatteso anche tale domanda sulla base del contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante di essere operatore qualificato e di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di contratti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai contratti menzionati nel detto accordo normativo.
Il Giudice ha espressamente statuito che la Banca, quindi, in conseguenza della dichiarazione resa dal cliente, non fosse tenuta all’assolvimento degli ulteriori obblighi informativi dedotti dall’opponente a fondamento della domanda di risoluzione.
Tale statuizione è stata assunta confermando l’orientamento precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione che ha precisato che la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, esonera l’intermediario stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto e costituisce argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri.
In altre parole, la dichiarazione del legale rappresentante opera – ad avviso della cassazione ma anche del Giudice con la sentenza in commento che ha integralmente recepito il principio affermato – un’inversione dell’onere della prova, tale per cui la dichiarazione può costituire “argomento di prova che il giudice nell’esercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio a propria disposizione ed apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.) può porre a base della propria decisione anche come unica e sufficiente fonte di prova, in assenza di ulteriori riscontri“.
La giurisprudenza ricostruisce, quindi, l’efficacia della dichiarazione ex art. 31 sostanzialmente nei termini di una presunzione di esistenza della competenza ed esperienza che potrebbe essere superata solo dalla allegazione e prova di circostanze specifiche che dimostrino il contrario.
Si è, quindi, ad oggi raggiunto un punto fermo con la chiara presa di posizione della giurisprudenza, anche di merito, a favore dell’orientamento secondo cui l’intermediario non è tenuto ad effettuare un controllo quanto alla veridicità della dichiarazione, non consentendo il tenore letterale della norma diversa interpretazione ed essendo viceversa necessario ricondurre alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società gli effetti della dichiarazione.
Si segnala che sono pubblicate altre decisioni relative alle operazioni in strumenti finanziari:
Grava sul cliente l’onere di dimostrare la non conformità.
Sentenza | Tribunale di Firenze, Pres.dott. Fiorenzo Zazzeri, G.Est. dott. Ludovico Delle Vergini | 29-11-2013 | n.3842
l’operatore qualificato non può contestare un’operazione effettuata solo se l’esito si riveli o rischi di rivelarsi troppo oneroso.
Sentenza | Tribunale di Sassari, dott. Silvio Lampus | 13-05-2013 | n.765
L’assenza di competenza ed esperienza va provata dalla società che ha sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98.
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sezione prima | 04-03-2013 | n.944
Nel caso di commissioni implicite nei contratti derivati l’ente ha diritto alla ripetizione ex art.2033 cc in mancanza dell’obbligo di informazione e trasparenza.
Sentenza | Tribunale di Pescara | 11-10-2012 | n.1241
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 179/2014