Il notaio che, commettendo errori nella redazione della denuncia di successione e nella rinuncia dell’eredità da parte dei delati alla medesima, consentendone l’acquisto da parte dello Stato, non adempie all’incarico professionale affidatogli dal cliente, risponde dei danni provocati.
Questo è il principio di diritto sotteso alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, pronunciata e pubblicata il 15 luglio 2013.
Nel caso di specie, un notaio veniva convenuto in giudizio per non aver assolto al proprio incarico nel modo corretto. La difesa dello stesso, dal canto suo, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che non si era verificato alcun danno al cliente poiché la rinuncia all’eredità de quo poteva essere revocata.
I Giudici hanno considerato, però, fondata la domanda di parte attrice, in quanto la rinuncia del delato alla quota di propria spettanza provoca l’accrescimento della medesima negli altri aventi diritto e tale rinuncia è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 525 del codice civile. Pertanto, il cliente ha certamente subito un danno e la sua pretesa risarcitoria è meritevole di tutela.
La domanda attrice viene considerata ulteriormente fondata anche alla luce di quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1228 del 28 gennaio 2003, da cui si evince che la prestazione del notaio è sì di mezzi, ma non si limita al mero accertamento della volontà delle parti ed alla compilazione dell’atto, ma si estende a tutte le attività, precedenti e successive al rogito, funzionali al raggiungimento dello scopo tipico del negozio voluto dalle parti. Viene, altresì, fatto riferimento alle pronunce n. 566 e n. 10431, rispettivamente del 19 gennaio e dell’8 agosto 2000, con cui la stessa Corte di Cassazione ribadisce che la diligenza del professionista non può essere la medesima dell’uomo medio, ma deve essere quella del medio professionista in relazione alle condizioni ed allo specifico incarico da svolgere.
Per il Tribunale, tuttavia, trova accoglimento solo il risarcimento dei danni patrimoniali, cioè solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento inadempiente del notaio, in quanto allegato e provato, come ribadito dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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