ISSN 2385-1376
Testo massima
Si considera rispettato il dettato dell’art. 1341 c.c., secondo comma, nel caso in cui le clausole vessatorie redatte unilateralmente all’interno di un contratto, sebbene siano state approvate in blocco con altre clausole, anche non vessatorie, sono state poste in maniera tale da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 4404 del 24/02/2014.
Nel caso di specie, una società aveva impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile l’azione risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di una banca e devoluto la causa alla competenza di un collegio arbitrale ex art.15 del contratto normativo stipulato tra le parti.
Ad avviso del ricorrente la controversia doveva essere decisa dinanzi al Tribunale piuttosto che in sede di arbitrato, atteso che la clausola compromissoria che prevedeva questa evenienza non era stata approvata secondo le prescrizioni di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, ma sottoposta a separata sottoscrizione in calce al contratto unitamente ad altre clausole, anche non vessatorie, che non avevano permesso alla stessa (contraente più debole) di essere adeguatamente edotta della circostanza.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha respinto il ricorso affermando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non esiste un principio di diritto per cui l’approvazione in blocco di clausole contrattuali, vessatorie e non, sia da ritenersi inidonea ad assolvere al dettato dell’art. 1341, c.c., secondo comma.
L’approvazione codicistica delle clausole vessatorie, infatti, s’intende garantita alla sola condizione che il predisponente rediga il contratto in modo tale da permettere al contraente più debole di avere piena conoscenza e consapevolezza delle clausole più sfavorevoli, e, a tal riguardo, nulla rileva il fatto che queste siano state approvate in blocco con altre clausole non vessatorie.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso con ordinanza dichiarando la competenza degli arbitri.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27374-2012 proposto da:
O. 2 SRL
– ricorrente –
contro
BANCA S.P.A.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20507/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.10.2012 pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha dichiarato improponibile l’azione risarcitoria proposta da O. 2 s.r.l. nei confronti di BANCA S.P.A., per essere la causa devoluta alla competenza di un collegio arbitrale ai sensi dell’art. 15 del contratto normativo stipulato fra le parti, predisposto dalla banca.
O. 2 SRL, con ricorso notificato il 28.11.2012, ha impugnato il provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., contestando la competenza arbitrale in ragione della pretesa inefficacia della clausola compromissoria, a suo dire non approvata secondo le prescrizioni di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, in quanto sottoposta a separata sottoscrizione in calce al contratto unitamente ad altre clausole, anche non vessatorie, con modalità inidonee a richiamare l’attenzione del contraente più debole ed a renderlo consapevole della sua onerosità.
La Banca ha depositato memoria difensiva, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 c.p.c..
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del regolamento, proposto nei confronti di sentenza emessa in un giudizio promosso successivamente al 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che prevede espressamente tale mezzo di impugnazione contro le sentenze con le quali il giudice afferma o nega la propria competenza in presenza di una convenzione di arbitrato (Cass. nn. 2926/011, 21926/08).
Il ricorso deve però essere respinto.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non esiste un principio di diritto per cui la specifica approvazione per iscritto di un certo numero di clausole contrattuali, vessatorie e non, richiamate in blocco, deve ritenersi di per sè inidonea ad assolvere al dettato dell’art. 1341 c.c., comma 2.
Ciò che rileva, infatti, è se le modalità del richiamo garantiscano l’attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole compresa fra quelle richiamate e dunque se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale che valga a porre in specifica evidenza le clausole onerose, in modo da rendere pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze che derivano dalla loro approvazione.
Nella specie le esigenze di specificità imposte dall’art. 1341 c.c. devono ritenersi soddisfatte, atteso che la clausola è stata sottoposta alla separata approvazione per iscritto di O. 2 SRL non mediante il mero rinvio al suo numero d’ordine, ma con preciso, seppur sintetico, richiamo al suo contenuto, riportato in grassetto, unitamente ad altre sei sole clausole (e dunque non a tutte, od a gran parte, delle condizioni generali di contratto) che, ancorchè non tipicamente vessatorie, comportavano particolari oneri per la contraente; ciò senza contare che la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver soffermato la sua particolare attenzione sulle clausole separatamente approvate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza degli arbitri;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014
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