ISSN 2385-1376
Testo massima
La responsabilità del notaio che ha violato l’onere di diligenza cui è tenuto in ragione dell’art. 1176 c.c., comma 2, può essere fatta valere se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui il professionista avesse diligentemente adempiuto la prestazione.
È questo il principio enunciato dal Tribunale di Treviso, prima sezione civile, con sentenza depositata il 28 giugno 2013.
Nel caso di specie un’azienda vinicola proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ottenuto dal professionista per il rimborso di quanto dallo stesso versato all’Agenzia delle Entrate a titolo di imposta residuale dovuta in conseguenza di un contratto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare su più corpi composto da 9 unità immobiliari.
In particolare, l’azienda vinicola chiedeva che fosse accertata e riconosciuta la responsabilità ex contractu del notaio per non aver correttamente strutturato l’oggetto del contratto, atteso che se il professionista avesse inserito nell’atto una descrizione più dettagliata del compendio immobiliare avrebbe potuto evitare l’imposizione fiscale effettuata dall’Agenzia delle entrate in disaccordo con la qualificazione degli immobili nei termini di pertinenza operata dal professionista.
In sostanza la mancata indicazione nell’atto di compravendita del prezzo/valore degli immobili aveva consentito all’Agenzia delle entrate di applicare in via arbitraria la maggiore imposta cd. residuale.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che il professionista non aveva adeguatamente svolto l’incarico conferitogli, non potendosi l’attività del notaio esaurirsi nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, estendendosi all’attività di consulenza anche fiscale in conformità all’obbligo di cui all’art.1176, secondo comma cc, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che l’azienda vinicola non aveva fornito in giudizio la prova del danno subito.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l’azienda vinicola avrebbe dovuto indicare, analiticamente, il prezzo valore dei singoli immobili e non il solo valore presumibile degli stessi, tanto al fine di poter valutare la congruità o meno dell’imposizione fiscale applicata dall’Ente.
Alla luce di quanto esposto il Giudicante ha rigettato l’opposizione compensando le spese di lite per aver, di fatto, riconosciuto la responsabilità a carico del professionista.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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