ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza n. 3115 del 03/03/2014, la nona Sezione del Tribunale di Milano, giudice estensore dott.ssa Rosa Muscio, è intervenuta per la prima volta ad esprimere un indirizzo interpretativo in ordine all’individuazione di un termine temporale per il deposito telematico degli atti.
Il Collegio Milanese ha statuito che il deposito per via telematica degli atti e dei documenti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia. Decisiva è la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC) senza considerare il limite temporale delle ore 14:00 introdotto dal regolamento tecnico previsto dal DM 44/2011, atteso che alcun riferimento a tale arco temporale è previsto dall’art. 16 bis della L. 221/2012, ciò in quanto tale norma, di rango primario, non può essere derogato dal citato D.M., norma di rango secondario.
Il tema è di particolare attualità stante l’approssimarsi dell’entrata in vigore del Processo Civile Telematico ed in particolare con l’obbligo a decorrere dal prossimo 30 giugno dello strumento della telematica per il deposito in cancelleria degli atti endoprocessuali (memorie ex art 183 cpc, delle memorie conclusionali).
A prescindere dalla prossima scadenza la valutazione che esprime il Tribunale con il provvedimento in esame, il primo intervenuto dall’entrata in vigore della L. 221/2012, ha un effetto immediato nei confronti di tutti quei Tribunali, come ad es. quello di Napoli, ove è stato anticipato il valore legale del deposito telematico.
In merito al deposito telematico occorre riassumere l’excursus normativo che sul punto è derivato per effetto delle successione temporale dei diversi provvedimenti di legge..
La legge 24/10 all’art. 4, recante rubrica dal titolo Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia, ha statuito che “Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione“.
A fronte di tale precetto normativo è intervenuto il D.M. 44/2011 (disciplinante le Regole tecniche del PCT) che all’art 13 che al comma 2 stabilisce che i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC).
Al successivo comma 3 il detto DM precetta che la detta RAC dovrà essere rilasciata entro le ore 14, diversamente il deposito verrà effettuato il giorno feriale successivo.
A fronte di tale quadro normativo è poi intervenuta il D. L. 18.10.2012 n. 179 convertito con la L. 221/2012 che all’art 16bis ha precisato che il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, senza porre limiti orari.
La problematica dunque non è senza rilievo atteso che lo stesso art. 16 bis, pur non menzionato il detto limite orario delle ore 14:00, al comma 1 fa salvo il “rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
Il Collegio Milanese partendo dall’esegesi di tali norme le ha sottoposte al suo vaglio critico analizzandole in primis sotto il profilo della diversa natura di fonte normativa.
Il problema infatti è scaturito dal deposito di una memoria conclusionale occorsa l’ultimo giorno alle ore 14:27.
Il Tribunale di Milano ha infatti considerato valido tale deposito sull’assunto che la normativa regolamentare che ha introdotto il limite orario rappresenta un’integrazione della disposizione di legge primaria ma rimane sempre fonte di grado secondario.
In ragione del principio generale del nostro ordinamento le norme di rango secondario non possono disapplicare quelle di rango primario; ed in caso di contrasto queste ultime prevalgono.
Il problema che affronta la presente pronuncia è la differenza di trattamento nel deposito dell’atto nell’ipotesi “analogica” (cartacea tradizionale) e quella “telematica” ritenendo che la limitazione alle ore 14:00 la validità del deposito telematico, in linea teoria, significherebbe applicare un trattamento disparitario rispetto al deposito telematico effettuato dopo quest’ora se la cancelleria fosse aperta.
Il dato attuale però è nella scelta che spetterà al singolo professionista di rispettare il disciplinare tecnico imposto ex DM 144/2011 e dunque di depositare in via telematica gli atti entro le ore 14:00, ovvero di seguire il portato dei Giudici milanesi, allo stato l’unico orientamento.
Di fronte alla mancanza di un coordinamento normativo, che colmi questa come altre criticità del P.C.T., ritengo che gli avvocati, onde dover subire eccezione da parte delle controparti o comunque soggiacere alle valutazioni del giudice debbano rispettare il disciplinare tecnico che impone il deposito entro le ore 14:00, ed evitare di depositare l’ultimo giorno stante il pericolo di incappare in problematiche tecniche che li esponga a mancati depositi.
Del resto è auspicabile un intervento dell’Ufficio Legislativo del Ministero che, sulla scorta di quanto accade da anni per l’invio telematico dei dichiarazioni dei redditi con il sistema Entratel, ponga il limite orario della mezzanotte o al minimo delle ore 21:00.
Tale modifica normativa infatti andrebbe a soddisfare altresì la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti ed i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli “utenti” del sistema giustizia
Testo del provvedimento
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