ISSN 2385-1376
Testo massima
La qualificazione giuridica dell’opposizione proposta (come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata dal ricorrente.
Così si è pronunziato il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Cacace, confermando il principio – ampiamente consolidato – secondo il quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica dell’azione e del rapporto controverso adottati dal giudice che ha pronunciato il provvedimento ed al rito conseguentemente adottato (ex pluris Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137; Cass. sez. un. 13 aprile 2004, n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
Il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
L’interpretazione della domanda, dunque, deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 125/2014