ISSN 2385-1376
Testo massima
La legge Lagarde N. 2010-737 del 1° luglio 2010 (riforma del credito al consumo) e i successivi decreti di attuazione hanno riformato strutturalmente la professione dell’intermediazione bancaria ed in servizi di pagamento (d’ora in avanti IOBSP).
Obiettivo principale della normativa: tutelare gli interessi del debitore.
La Riforma ha spiegato i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2013.
Tra le modifiche strutturali di maggior impatto per la professione di intermediario, si deve considerare:
A. L’INTRODUZIONE DELL’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL REGISTRO TENUTO DALL’ORIAS.
1. L’articolo L. 519-3-1 del Codice monetario e finanziario (CMF), integrato con decreto n 2012-100, stabilisce l’obbligo per un IOBSP di iscriversi al registro unico degli intermediari tenuto dall’Orias. Questa associazione non-profit fondata nel 2007, si é già occupata di tenere un registro simile per gli intermediari assicurativi (articolo L. 512-2 del Codice assicurazione).
2. Obiettivo: trasparenza per quanto riguarda i terzi in quanto i dati saranno disponibili e riportati sul sito di Orias (www.orias.fr).
3. Cosa deve contenere la domanda di immatricolazione:
I. se l’attività di intermediazione viene svolta come attività principale o accessoria ad altre.
II. la categoria intermediazione tra quelle previste nella sezione A. 519-4 del CMF , ossia :
– I mediatori e gli intermediari in servizi di pagamento, che agiscono dietro mandato del cliente e non possono ricevere alcun incarico da parte d’un ente creditizio o di pagamento;
– Gli intermediari in operazioni bancarie ed in servizi di pagamento che esercitano la loro attività dietro mandato di un istituto bancario;
– Agenti plurimandatari nelle operazioni bancarie e di servizi di pagamento, che esercitano la loro attività sotto forma di uno o piu’ mandati non esclusivi dietro mandato di un’istituzione di credito o di pagamento;
– I mandatari di intermediari in operazioni bancarie e in servizi di pagamento che agiscono in base a mandati provenienti dai tre tipi di mandatari precedenti
III. informazioni sull’identità del o dei dirigenti, dei responsabili dell’attività di intermediazione.
IV. documenti che forniscono la prova dei requisiti di capacità professionale (Decreto del 1 ° marzo 2012 sul registro uno di cui all’articolo L. 512-1 del Codice delle Assicurazioni e Articolo L. 546-1 del codice monetario e finanziario).
4. La procedura d’iscrizione all’Orias costituisce un passaggio essenziale e preliminare volto al controllo delle condizioni necessarie per l’accesso alla professione dell’ IOBSP, ossia :
I. Condizione di onorabilità : Tanto gli IOBSP che i suoi dipendenti non devono essere stati condannati ai sensi dell’articolo L. 500-1 del CMF (ad es. reclusione, fermo o sospensione per almeno sei mesi per frode, abuso di fiducia, occultamento …) o non devono essere interdetti dall’esercizio dell’attività di intermediazione.
II. Capacità professionale : gli articoli R. 519-8 a R.519-10 del CMF delineano il titolo di competenza richiesto per ogni categoria d’intermediario la cui prova può essere data da:
a) un titolo di laurea
b) l’esperienza professionale acquisita (quest’ultima è oggetto di valutazione, tenendo conto soltanto gli ultimi anni precedenti all’iscrizione)
c) l’aver seguito una formazione professionale di 150 ore, formazione accreditata per poter svolgere l’attività di intermediazione bancaria o in servizi di pagamento.
III. Responsabilità professionale : Intermediario è tenuto a rilasciare al momento della sua registrazione all’ Orias, un attestato di responsabilità professionale. L’intermediario è tenuto, quindi, a sottoscrivere un contratto di assicurazione, che deve includere le garanzie minime fissate a 500.000 per sinistro e 800.000 per ogni anno assicurativo per lo stesso intermediario.
IV. Capacità finanziaria : L’obbligo per l’intermediario di fornire una garanzia finanziaria.
I decreti di applicazione della legge Lagarde pubblicati a gennaio e giugno 2012 hanno contribuito a definire le caratteristiche della garanzia finanziaria richiesta. Quest’ultima non può essere inferiore alla somma di 115.000 nonchè il doppio della quantità media mensile dei fondi ricevuti. L’obbligo di fornire questa garanzia è tacitamente rinnovato il 1° gennaio di ogni anno e l’importo puo’ essere, eventualmente, rivisto.
B) ISTITUZIONE DI UN OBBLIGO DI INFORMAZIONE RIGUARDO AL CLIENTE
I. Quando l’intermediario entra in contatto con un potenziale cliente deve trasmettergli i dati relativi alla sua identificazione (nome, sede sociale …), ed il suo numero di iscrizione all’Orias ma anche gli strumenti per consultare il registro unico. Obiettivo : trasparenza sull’identità dell’intermediario e sulle condizioni necessarie all’esercizio della professione di intermediario.
II. L’intermediario deve dichiarare l’identità dell’istituto di credito o di pagamento con cui lavora in via esclusiva, o eventualmente, i nomi degli istituti con i quali ha lavorato l’anno precedente, registrando entrate almeno pari a un terzo del suo fatturato totale.
III. Obbligo di indagare le conoscenze effettive e l’esperienza del cliente o del potenziale cliente sulle tematiche di operazioni bancarie e operazioni relative ai servizi di pagamento. Questo consente di appurare, prima della conclusione di una qualunque attività di intermediazione, che il cliente sia in grado di comprendere i termini tecnici utilizzati ma anche le conseguenze di questa operazione sulla sua posizione finanziaria.
Adempimento di tale obbligo in termini pratici :
1. L’intermediario, prima di tutto, deve preparare un documento scritto dove vengono evidenziati gli obblighi da assumere ed i bisogni/necessità ai quali dovrà fronte.
2. L’intermediario è obbligato a tenere un documento comprensivo dei costi eventuali e dell’indennizzo dovuto al cliente o al potenziale cliente; egli deve inoltre tenerlo aggiornato ed i relativi dati devono essere concordati con il cliente prima della conclusione di una operazione bancaria.
IV. Gli intermediari bancari ed i loro agenti mandatari hanno l’obbligo di consultare il cliente o il potenziale cliente prima di ogni proposizione o operazione, e dopo aver fatto una analisi di mercato, proporre al cliente un contratto adeguato alle sue effettive esigenze.
C) POSSIBILITÀ PER UN IOBSP DI SVILUPPARE UNA RETE DI PROFESSIONISTI:
Una delle principali sfide dell’intermediario per il futuro sarà proprio quella di crearsi una rete di professionisti e di garantire al contempo che quest’ultima si armonizzi con le condizioni di accesso richieste per l’esercizio della professione.
A partire dal 2013 un IOBSP ha avuto la possibilità di avere propri agenti, ma anche di lavorare con altri professionisti che non si occupano di intermediazione, ossia i « procacciatori di affari ». (articolo R. 519-2-2 CMF).
La differenza tra le due figure professionali risiede nella tipologia di attività svolta.
Quando ci si rivolge ad un Mandatario :
l’intermediario in questo caso si rivolge ad un altro intermediario che é sottoposto alle sue stesse condizioni d’accesso e di esercizio della professione. Il mandatario ha il diritto di esercitare l’attività di intermediazione sulla base di un mandato emesso dallo stesso IOBSP.
Limite imposto dall’ L’Articolo R. 519-4 CMF : una stessa persona non può esercitare l’attività di intermediazione bancaria ed in servizi di pagamento a titolo di piu’ categorie menzionate all’articolo I del presente articolo. Esempio : il mandatario immobiliare non può conferire mandato ad un altro intermediario che esercita la sua stessa attività. Inoltre, alcuni intermediari – di solito facenti capo a piccole strutture devono scegliere se essere mandatari di un’istituto di credito o di altro intermediario.
Quando ci si rivolge ad un Procacciatore d’Affari :
questi non è un intermediario e non è soggetto alla regolamentazione della professione di intermediazione. La sua attività consiste unicamente nell’ indicare il nome di una banca o di un IOBSP a una perona che desideri effettuare una transazione bancaria. A differenza del mandatario il procacciatore si limita a segnalare le occasioni potenziali. Svolge un attività di mera pubblicità.
In conclusione possiamo affermare che questa riforma ha modificato in maniera strutturale e sostanziale la professione degli IOBSP in Francia.
Il Legislatore francese impone nuovi e vari adempimenti agli intermediari, che si traducono in definitiva nella obbligatorietà di dover pianificare la loro attività e nel gestire con più di rigore la relazione con il cliente, o con il potenziale cliente.
Ad un anno dall’ entrata in vigore della legge Lagarde e dei suoi decreti di attuazione si puo osservare che, da un lato, le banche francesi limitato drasticamente il numero dei mandatari e dell’altra che gli IOBSP hanno scelto di sviluppare la loro rete professionale e avvalendosi di altre figure, e attraverso le cosidette “acquisizioni esterne” permettendo cosi’ l’acquisizione delle stesse società da parte di altri IOBSP.
Proprio quest’anno, inoltre, sono partiti i primi controlli dell’Autorità di Controllo Prudenziale (ACP : che monitora l’attività del settore bancario e assicurativo in Francia) e saranno ovviamente seguiti dai professionisti con grande attenzione, dato che tale procedura è destinata ad avere effetti importanti.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 122/2014