ISSN 2385-1376
Testo massima
La controversia sulla liquidazione del compenso dell’avvocato non può essere decisa dal giudice monocratico.
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda in materia di liquidazione del compenso all’avvocato, costituisce un’autonoma causa di illegittimità del provvedimento.
È questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, settima sezione civile, con l’ordinanza n. 3915 emessa il 19/02/2014.
La Suprema Corte si è pronunciata accogliendo il ricorso proposto da una società contro la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Torino, che all’esito di un procedimento sommario di cognizione, aveva condannato la stessa al pagamento in favore dell’avvocato di una somma a titolo di compenso per l’assistenza legale prestata in giudizi davanti al Tribunale.
La società adduceva come unico motivo di doglianza la violazione dell’art. 14 del D.lgs. 150/2011, osservando che ai sensi di tale articolo “le controversie, previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono decise dal tribunale in composizione collegiale”.
I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso sottolineando, inoltre, che alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater cpc al successivo art. 161, comma primo, la mancata osservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione.
Alla luce di tali considerazione il Supremo Collegio ha concluso, pertanto, che la causa dovesse essere rinviata al Tribunale di Torino per il nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI-2 SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.G S.R.L.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4;
– ricorrente
Contro
Avv. U.T.
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 17 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. pubblicata il 17 settembre 2012, all’esito di un procedimento sommarlo di cognizione iniziato con ricorso del 6 aprile 2012, il giudice monocratico del Tribunale di Torino ha condannato la società s.r.l. C. G al pagamento, in favore dell’Avv. UT , della somma di euro 45.549,75, oltre accessori, a titolo di compenso per l’assistenza legale prestata in giudizi dinanzi al Tribunale di Torino.
Per la cassazione di questa ordinanza la società C.G ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 dicembre 2012, sulla base di un motivo.
L’intimato Avv. UT non ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’unico motivo – con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 – è fondato.
Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, in tema di liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono decise dal tribunale in composizione collegiale (cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2012, n. 12609).
L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione.
Il ricorso può, quindi, essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2014.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 FEB. 2014
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Numero Protocolo Interno : 116/2014