ISSN 2385-1376
Testo massima
Assegnazione somme in sede di pignoramento presso terzi affitto d’azienda e conseguente successione a titolo particolare nel rapporto- possibilità per il creditore di precettare anche il cessionario affittante- sussiste.
Ottenuta l’assegnazione di una somma in sede di pignoramento presso terzi, il creditore può precettare non solo il debitor debitoris, ma anche il suo avente causa a titolo particolare (nel caso di specie, affittuario d’azienda).
È questo l’innovativo principio, del quale non si rinvengono precedenti editi, enunciato dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice relatore Dott. Gialuigi Morlini, con l’ordinanza del 10/02/2014.
Nel caso di specie nell’ambito di un pignoramento presso terzi, il Tribunale aveva assegnato al creditore una somma corrispondente ad una percentuale di crediti di lavoro che il terzo debitor debitoris (società cooperativa), doveva al debitore principale.
Successivamente il terzo pignorato affittava un ramo della sua azienda ad una società per azioni, la quale proponeva opposizione al precetto sostenendo che l’affittuario non può ritenersi obbligato per i debiti dell’affittante, tanto più se di tali debiti non aveva contezza al momento della stipula del contratto di affitto e se per gli stessi non era stata effettuata la notifica del titolo esecutivo ex art. 479 comma 2 c.p.c..
Il Giudice rigettava il reclamo sulla base del principio enunciato dall’art. 2112, comma 1,2 e 4 cc secondo il quale in caso di affitto d’azienda, l’affittuario diviene coobbligato solidale con l’affittante per l’adempimento degli obblighi retributivi, indipendentemente da ogni questione in ordine alla conoscenza di tali obblighi, e che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento giurisdizionale fa stato anche nei confronti degli aventi causa a titolo particolare.
È evidente, infatti, che un’operazione quale l’affitto d’azienda, ben può diminuire la capacità patrimoniale dell’affittante a favore di quella dell’affittuario; e che pertanto, il creditore dell’affittante, pur se munito di titolo esecutivo, ben potrebbe avere pregiudizio dalla stipula del contratto, laddove il titolo esecutivo stesso non valesse anche contro l’affittuario.
Il Tribunale, così, seguendo l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, estende alle successioni a titolo particolare il principio disciplinato dall’art.477 c.p.c., secondo il quale il titolo esecutivo ha efficacia anche nei confronti dell’avente causa a titolo universale del debitore defunto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 89/2014