ISSN 2385-1376
Testo massima
È nulla la notifica effettuata mediante consegna dell’atto da parte di soggetto privato vettore o pony express non abilitato.
L’attestazione fidefacente dell’ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto, neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.
Questo è il principio di diritto statuito dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2035 del 30.01.2014 in tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dal ricorso di un curatore fallimentare che aveva notificato il deposito dello stato passivo tramite un servizio postale privato. Equitalia aveva presentato opposizione allo stato passivo e in quella sede il curatore ne aveva eccepito la tardività.
Il Tribunale aveva accolto, però, la tesi di Equitalia e, conseguentemente, l’opposizione di quest’ultima.
Il Curatore fallimentare avverso la decisione del Tribunale ha perciò proposto ricorso alla Suprema Corte, basato su tre motivi di censura, lamentando anche la tardività dell’opposizione di Equitalia.
Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno affermato che “nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta effettuate dall’ufficiale giudiziario”
L’affermazione trova il suo fondamento nel riconosciuto ruolo di soggetto incaricato dei servizi inerenti alle notificazioni affidato a Poste Italiane. Ruolo riconosciuto sia dal Legislatore (D.Lgs. 261/1999, D.L. n. 58/2011) sia dalla stessa sesta sezione della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 2262 del 31.01.2013, aveva già statuito che gli invii a mezzo raccomandata, attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, sono riservati in maniera esclusiva, per motivi di ordine pubblico, all’Ente Poste universale, cioè Poste Italiane S.p.A.
Data l’importante funzione pubblica affidata dalla legge a Poste Italiane, i giudici del palazzaccio hanno ritenuto che solo le attestazioni inserite degli agenti di Poste Italiane possono godere dello stesso carattere fidefacente di cui godono le dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario e solo da queste possono discendere effetti giuridico-processuali rilevanti.
Dunque, le notifiche a mezzo di vettore privato non possono avere alcuna rilevanza giuridica e non producono nessun effetto giuridico, poiché la legge non riconosce alcuna funzione pubblica e processualmente significativa nei confronti dei suddetti vettori postali privati.
Alla luce delle predette considerazioni, i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso della curatela, ritenendo l’opposizione di Equitalia tempestiva, non essendovi prova certa circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento, e ciò perché “è nulla consegna dell’atto fatta privatamente, con un vettore o pony express”
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 85/2014