Testo massima
La mancanza di un riparto in favore di tutti i creditori non può essere una condizione ostativa alla concessione del beneficio dell’esdebitazione.
La funzione di accertare se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti è sufficiente a garantire quella parzialità dei pagamenti indispensabili per il riconoscimento dell’esdebitazione è compito riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso che ha visto il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo chiedere – ai sensi dell’art. 142 L.F. – il beneficio dell’esdebitazione dopo la chiusura del proprio fallimento.
Il Tribunale di Cuneo respinse tuttavia la domanda perché ritenne ostativa alla concessione del beneficio la mancanza di una sia pur parziale soddisfazione di tutti i creditori in forza di quanto previsto dall’art. 142, comma 2, L.F. in quanto il riparto finale aveva interessato soltanto alcune categorie di creditori privilegiati.
La decisione del Tribunale di Cuneo venne poi confermata anche dalla Corte di Appello di Torino che rigettò il reclamo proposto dal socio il quale presentò ricorso per cassazione.
Il socio eccepì il fatto che la Corte di Appello di Torino non solo non aveva preso correttamente in considerazione la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti necessari per la con cessione del beneficio, ma non aveva neppure tenuto conto del comportamento collaborativo assunto dal ricorrente nel corso della procedura.
Il ricorrente contestò inoltre il fatto che il presupposto della mancata soddisfazione ancorché parziale di tutti i creditori potesse costituire ostacolo alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 142, comma 2, L.F..
Si rammenta che l’esedebitazione è il beneficio premiale a cui può accedere il fallito – persona fisica -, al fine di potersi liberare dai debiti residui pendenti nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
L’esdebitazione può essere però concessa soltanto quando ricorrono determinate condizioni previste dalla legge ed in particolare – l’art. 142, comma 2, L.F. prevede che il beneficio non può essere riconosciuto quando non sono stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Nell’esaminare i motivi di doglianza sollevati dal socio, la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dal ricorrente, richiamando e confermando un proprio precedente orientamento giurisprudenziale.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti già avuto modo di osservare come non possa essere ostativa alla concessione del beneficio dell’esdebitazione la mancanza di un riparto in favore di tutti i creditori (Cassazione civile, sezioni unite, 18 novembre 2011, n. 24214).
Ciò lascia ad intendere che l’esdebitazione possa essere concessa al fallito quando quantomeno una parte dei creditori abbia trovato soddisfacimento, e non anche che tutti i creditori siano stati, sia pur in parte, liquidati.
La Corte di Cassazione non ha tuttavia potuto prendere una decisione della causa da un punto di vista sostanziale poiché il riconoscimento dell’esdebitazione richiede una valutazione riservata al giudice del merito che nel caso di specie non è stata compiuta dalla Corte di Appello.
È infatti insegnamento della Corte di Cassazione il fatto che il disposto ex art. 142, comma 2, L.F. non determina l’entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto come presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’esdebitazione.
La Corte di Cassazione conferisce infatti al prudente apprezzamento del giudice di merito il compito di accertare se la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati possa essere sufficiente ad assicurare quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione.
La Corte di Cassazione ha pertanto cassato il decreto e rinviato alla Corte di Appello di Torino la valutazione nel merito circa la sussistenza dei presupposti necessari per concedere l’edebitazione.
Testo del provvedimento
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