ISSN 2385-1376
Testo massima
L’assegno privo di data è nullo in ossequio al disposto dell’art. 1 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.
Non è nullo l’assegno con data posposta, in quanto, nel caso, esso deve essere considerato come venuto ad esistenza al momento in cui è stato consegnato al prenditore, che coincide con il momento della sostanziale emissione.
Non è nullo l’assegno che contenga una data rettificata, a meno che la suddetta correzione sia rivelatrice della falsificazione del titolo.
Colui che contesta l’apocrifia della sottoscrizione non può limitarsi al mero disconoscimento della sottoscrizione, dovendo fornire una specifica prova della suddetta alterazione o falsificazione che sia rilevabile ictu oculi¸ tale da poter essere immediatamente percepita dal cassiere della banca trattaria; in mancanza non sussiste alcuna responsabilità della banca, essendo sufficiente che la sottoscrizione depositata sulla scheda firme (cd. Specimen) sia assimilabile prima facie a quella sull’assegno bancario.
L’assegno bancario (chèque) contiene : 1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4) l’indicazione del luogo di pagamento ; 5) l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
Con citazione ritualmente notificata, un correntista conveniva in giudizio sia la banca trattaria che quella negoziatrice, il notaio che aveva elevato il protesto ed il prenditore dell’assegno, per ottenere la loro condanna in solido ai risarcimento del danno da illegittimo protesto elevato ad un proprio assegno bancario emesso in favore della banca nell’ottobre 2008. In particolare, esponeva di aver emesso l’assegno, tratto sul proprio conto corrente esistente presso la banca convenuta, relativamente ad una relazione commerciale intercorsa, per cui aveva consegnato il detto titolo a garanzia. Contrariamente a quanto convenuto tra il correntista trattario ed il beneficiario, l’assegno era stato improvvisamente posto all’incasso previa asserita alterazione della data, e, a causa della momentanea assenza di provvista, era stato protestato, con procedura effettuata dai notaio su segnalazione della banca trattaria, nonostante la palese contraffazione della data di emissione.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale ed avverso tale decisione ha proposto appello il correntista sul presupposto che il protesto fosse illegittimo, in quanto l’assegno era stato alterato in modo vistoso, senza però fornire alcuna prova circa l’asserita apocrificità della firma di rettifica della data.
La Corte ha rigettato il gravame con condanna al pagamento delle spese processuali.
La Corte partenopea ha spiegato, che relativamente alla assegno bancario, solo la Data Mancante comporta la nullità del titolo, mentre in ipotesi di data posposta e data rettificata non vi sono effetti invalidanti.
In particolare, nell’ipotesi di data posposta, (cd. “assegno postdatato”) la stessa viene coincide con il momento della sostanziale emissione e quindi al momento in cui è stato consegnato al prenditore.
Nell’ipotesi di data rettificata con una specifica firma l’assegno non è certamente nullo, a meno che la suddetta correzione sia rivelatrice della falsificazione del titolo.
In relazione all’asserita apocrificità della rettifica della data, la Corte ha precisato che la diligenza del buon banchiere impone l’esame superficiale della regolarità del titolo, ma tale esame deve essere effettuato “a vista”, con la conseguenza che la responsabilità della banca va affermata solo se essa abbia accettato per l’incasso un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione fosse rilevabile ictu oculi, non potendosi pretendere il possesso di particolari competenze in grafologia da parte del funzionario della banca.
Orbene, dall’esame del titolo non emergeva alcuna alterazione che avrebbe potuto essere immediatamente percepita dal cassiere della banca trattaria, atteso che la sottoscrizione era assimilabile prima facie a quella del titolare del conto corrente, con quella firma depositata sullo specimen.
In sostanza, al funzionario della banca può essere richiesto esclusivamente un esame circa la verosimiglianza della sottoscrizione, non potendosi pretendersi il possesso di particolari competenze in grafologia.
In conclusione, l’assegno con data rettificata e/o posposta può essere legittimamente protestato, una volta effettuate le verifiche possibili con l’esercizio dell’ordinaria diligenza.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 58/2014