ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Roberto Guarnotta per la segnalazione dell’interessante decreto.
In tema di accertamento del passivo, l’integrazione della domanda di ammissione di un credito come privilegiato, a fronte dell’iniziale domanda presentata senza specifica richiesta, è ammissibile solo se presentata entro il termine di trenta giorni prima dell’udienza di verifica, ovvero, nel caso di insinuazione tardiva, se presentata prima che venga fissata l’udienza per l’esame delle tardive.
In tal caso, infatti, sulla domanda, e sulla successiva integrazione, non si è instaurato alcun contraddittorio ragion per cui la domanda ben può essere riqualificata, come domanda nuova incompatibile con quella originariamente presentata e non delibata.
È quanto stabilito dal Tribunale di Marsala, Giudice Estenore dott. Vaccaro, Presidente dott. Genco con decreto n.1635 del 04/12/2013, sul ricorso ex art. 98 LF promosso da una banca, ammessa al passivo di un fallimento in via chirografaria.
Nel caso di specie era accaduto che la banca creditrice aveva proposto domanda tardiva di ammissione al passivo senza l’espressa indicazione richiesta all’art. 93 comma terzo LF n.4; successivamente, ma prima che venisse fissata l’udienza di verifica delle tardive, la parte procedeva ad effettuare delle integrazioni chiedendo l’espressa collocazione del proprio credito in via privilegiata.
Con il progetto di stato passivo reso esecutivo il credito veniva ammesso in via chirografaria sul presupposto che non fosse ammissibile l’integrazione della domanda atteso che con la detta modifica/integrazione si avrebbe un’ipotesi di mutatio libelli preclusa dal sopracitato art. 93 LF.
Avverso tale decisione il creditore proponeva opposizione ex art.98 LF che veniva accolta non ritenendo fondate le eccezioni della curatela atteso che la modifica della domandava va intesa quale riqualificazione e dunque come domanda nuova.
Ed invero, come di recente espresso dalla Cassazione (Sent. 4306/2012), l’integrazione della domanda di insinuazione al passivo “in via privilegiata” a fronte delle iniziale domanda presentata senza specifica indicazione del privilegio, è inammissibile se presentata oltre il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di verifica, ovvero nel caso in cui la detta integrazione e/o modifica sia presentata quando il credito sia stato già ammesso in chirografo, atteso che in tali casi si avrebbe una indubbia mutatio libelli.
Sul punto ha ben spiegato l’adito collegio che l’accertamento della qualità del credito è strettamente connesso all’accertamento dell’esistenza o meno dello stesso sì da costituirne un unicum inscindibile dal momento che la verifica del passivo ha ad oggetto non già l’accertamento del credito fine a se stesso ma l’accertamento del diritto dei creditori di partecipare al riparto con la misura e con il grado di tale partecipazione. Ciò implica che il credito sia accertato contestualmente con la sua qualificazione.
Nel caso di specie al momento del deposito dell’integrazione non era maturata alcuna preclusione stante l’assenza del provvedimento del GD di fissazione dell’udienza di verifica delle tardive ragione che ha indotto il Collegio ad ammettere la domanda di insinuazione tardiva quale domanda in via privilegiata, in quanto domanda nuova, incompatibile con quelle originariamente presentata e non delibata.
Il Tribunale, in parziale riforma del decreto opposto, ha così ammesso al passivo del fallimento per il diritto di credito privilegiato fatto valere tardivamente.
Testo del provvedimento
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