ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione
della sentenza.
la Dott.ssa. Gioia Rosania
Essendo la commissione di massimo scoperto un “onere” per il correntista, essa va necessariamente inglobata nel calcolo del TEG.
Ai fini del calcolo degli interessi non dovuti, perché usurari, si deve tener conto della valuta effettiva, vale a dire della data reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme, e non della valuta bancaria, facendo corretta applicazione dell’art.1282, I comma, cc.
In questi termini si è espresso il Tribunale civile di Vicenza, con la sentenza n.454 del 25 marzo 2013, decidendo sulla domanda proposta da un correntista nei confronti della banca, al fine di ottenere pronuncia di accertamento della nullità ex art. 1815, II comma, cc della clausola contrattuale relativa agli interessi su un’operazione di finanziamento, siccome usurari, con la conseguente declaratoria di non debenza delle somme residue a tale titolo.
Nel dettare il principio di diritto sopra riportato, il Giudice Unico, dott. Luigi Giglio, ha dato seguito all’orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in particolare a quello che ha trovato compiuta teorizzazione con la sentenza n.262/2010, in cui la Suprema Corte ha affermato che il calcolo del TEG va effettuato tenuto conto degli interessi, delle spese, delle commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto – in quanto onere che il cliente sopporta in connessione con il suo uso del credito.
Al centro della vicenda processuale di specie si pone la consulenza contabile disposta – e pedissequamente seguita – dal Tribunale vicentino, a fine di valutare l’usurarietà del tasso effettivamente praticato dalla banca nel corso del rapporto.
Nel valutare la correttezza della relazione peritale, il Giudice ha sottolineato come, tra le tre modalità di calcolo del TEG prospettate dal consulente – quella inclusiva di tutte le spese tranne la c.m.s., quella comprendente anche quest’ultima e, infine, quella comprensiva di tutte le spese, della c.m.s. e basata sulla c.d. “rettifica” delle valute – dovesse prendersi in considerazione l’ultima, determinante, nel caso di specie il superamento del tasso soglia antiusura in tutti (tranne due) i trimestri oggetto di analisi.
Il Tribunale ha conseguentemente accolto la domanda attorea, dichiarando nulla la clausola relativa all’obbligo di corresponsione degli interessi ed accertando il credito del cliente alla restituzione degli stessi, sulla base del calcolo effettuato dal ctu.
Al contempo, tuttavia, ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale proposta dall’istituto di credito e volta alla condanna dell’attore al pagamento del saldo di chiusura del rapporto di conto corrente.
Ne è risultata la condanna del correntista al pagamento della minor somma ottenuta detraendo dal saldo finale (negativo) l’intero IMPORTO DOVUTO a titolo di interessi, secondo quanto statuito dall’art.1815, II comma cc.
Concludendo, non può non notarsi, su tale ultimo punto, che la sentenza in commento si presenta problematica sotto l’aspetto della probabile discordanza tra la regula juris applicata e le risultanze fattuali messe in luce dallo stesso Giudice.
Infatti, nel fare applicazione dell’articolo 1815, comma II, a norma del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” si è avuto riguardo non tanto al momento della “pattuizione” degli interessi (e degli oneri in generale), ma al momento della maturazione di questi ultimi, se è vero che la relazione peritale ha verificato che fossero risultati in usura ventuno trimestri su ventitre.
Tale ultimo criterio di valutazione sembrerebbe attagliarsi non tanto all’usura c.d.”originaria”, quanto alla fattispecie dell’usura “sopravvenuta”, concetto elaborato in relazione a quei rapporti bancari di durata in cui gli oneri a carico del cliente siano suscettibili di variazione e rispetto alla quale la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che non ne consegua la non debenza tout court degli interessi, bensì la mera riduzione di questi ultimi al limite del “tasso soglia”.
La sentenza è pertanto da censurare in quanto la fattispecie esaminata era relativa all’USURA SOPRAVVENUTA, per cui il Tribunale avrebbe dovuto eliminare solo ed esclusivamente l’importo che superava il limite del tasso soglia e giammai avrebbe dovuto considerare come non dovuti gli interi importi degli interessi, dovendo procedere alla automatica sostituzione nei limiti del tasso soglia.
Sul punto si segnalano in senso contrario le seguenti decisioni:
NEL CONTRATTO DI MUTUO SONO DOVUTI GLI INTERESSI SOLO PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL TASSO SOGLIA ANTI USURA
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Martino Casavola | 25-06-2013 | n.1359 |
Solo in ipotesi di USURA ORIGINARIA gli interessi contra legem non sono dovuti
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Ettore Pastore Alinante | 29-06-2012 | n.7763 |
l’art.1 legge 108/96 ha previsto la fissazione di tassi soglia al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori vanno considerati usurari e automaticamente sostituiti ex art. 1419 e 1319 cc
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 11-01-2013 | n.602 |
In conclusione pur nell’oggettiva incertezza ancora sussistente in dottrina e giurisprudenza, derivante da una normativa spesso poco chiara – e sempre in fieri – il senso della pronuncia del Giudice vicentino è certamente da rimeditare, tenuto conto dei principi e delle ricostruzioni della normativa in materia di usura bancaria, di cui su questa rivista si è dato ampiamente conto in più occasioni (si veda, da ultimo, USURA BANCARIA: ECCO LE REGOLE )
Testo del provvedimento
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