ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto di mutuo nel quale risulta, espressamente indicata, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo degli interessi, anche moratori, preclude il verificarsi del superamento del tasso soglia.
La cd. clausola di salvaguardia impedisce cosi il verificarsi dell’usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia.
Così il Tribunale di Napoli, Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Monica Cacace, con ordinanza del 09/01/2013, si è pronunciata in merito alla richiesta di sospensione dell’esecuzione per un presunto superamento del tasso soglia di un contratto di mutuo.
Ebbene l’adito giudicante rilevato che, nel contratto di mutuo in contestazione era stata espressamente pattuito all’art.4 del detto contratto che: “
la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art.2, comma 4, Legge 108/1996, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento del detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo”, ha ritenuto di dover rigettare la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
Ed invero, precisa l’adito Giudicante che al ricorso in opposizione non risulta allegato alcun conteggio relativo alle somme effettivamente ricevute in sorta capitale, alle somme relative alle rate già restituite, agli interessi corrisposti e/o contestati, alle somme ancora dovute con calcolo degli interessi legali e/o di mora alle stesse inerenti.
La clausola di salvaguardia, come noto, ha la funzione di limitare il superamento del tasso di mora, nel senso di evitare che questi sfori la soglia stabilità dell’usura, ed è pattuita con l’inserimento all’interno del contratto di mutuo di una dicitura che pone un limite percentuale oltre il quale la banca non applicherà il tasso di mora.
In conclusione, dunque, una clausola di salvaguardia espressamente inserita in un contratto impedisce il verificarsi dell’usura.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 30/2014