ISSN 2385-1376
Testo massima
Dal calcolo del TAEG, al fine dell’applicazione della normativa “antiusura” rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
Per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene effettuata «solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita», conformemente a quanto chiarito dalla Banca d’Italia con le note del 3 luglio 2013.
In tale ottica, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli con la decisione n.5195 del 16 ottobre 2013, in materia di valutazione del superamento del “tasso soglia” antiusura, nel caso di finanziamenti con piano di ammortamento predefinito.
Nel caso di specie, il ricorrente ha posto all’attenzione del suddetto organo la vicenda relativa alla stipulazione di un contratto di finanziamento, lamentando di aver richiesto ed ottenuto un prestito personale pari ad euro 15.000,00, ma di essersi trovato a dover restituire all’istituto di credito una somma superiore, maggiorata del costo della polizza assicurativa a suo dire mai richiesta, oltre alle spese mensili per incasso R.I.D., anch’esse asseritamente non indicate nel contratto.
Ha dedotto pertanto che, includendo nel costo effettivo del finanziamento anche quello della polizza assicurativa a garanzia del rimborso del prestito, il TAEG applicato era da calcolarsi in misura superiore a quello pubblicizzato, con sforamento del “tasso soglia” antiusura, individuando quest’ultimo con riferimento alla categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre 5.000,00 euro”.
Di contro, l’intermediario si è difeso adducendo che il cliente aveva spontaneamente sottoscritto l’apposita condizione relativa alla “copertura assicurativa credito”, espressamente indicata come opzionale e che, con l’accettazione delle “condizioni contrattuali comuni” aveva accettato anche la clausola denominata “oneri e spese”, inclusiva delle “spese di presentazione per l’incasso”.
Il resistente ha precisato di aver dato compiutamente riscontro alle missive con le quali il cliente aveva già eccepito in via stragiudiziale il superamento del “tasso soglia” con riferimento a due contratti di finanziamento (uno dei quali, poi, ceduto ad altra società), contestando nettamente gli addebiti ed indicando le modalità con le quali era stato determinato il TAEG concretamente applicato, nel quale erano state conteggiate tutte le spese connesse all’erogazione del credito ed ai servizi accessori, escludendo la polizza, in quanto meramente facoltativa.
Nelle note in replica alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato, richiamando l’orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione Civile n.350 del 9 gennaio 2013, che nel calcolo dell’indicatore sintetico di costo vanno inclusi gli interessi di mora. Ha inoltre affermato che l’elemento dirimente per l’inclusione o meno del costo della polizza assicurativa tra i costi del finanziamento è la contestualità della sottoscrizione e non, come affermato dal resistente, la facoltatività della copertura assicurativa.
Di contro, l’intermediario ha ribattuto che la mancata considerazione della polizza nel calcolo del tasso praticato va considerata del tutto conforme alla normativa vigente (sul punto si veda la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 22.08.2013 n.3283, nella quale si afferma il principio per il quale il costo della polizza va incluso nell’Indicatore Sintetico di Costo, ogni qualvolta la relativa sottoscrizione sia condizione necessaria per l’erogazione del credito).
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli ha nettamente prestato accoglimento alle argomentazioni dell’istituto di credito, sottolineando però, preliminarmente, che le voci di costo relative al pagamento tramite procedura del Rapporto Interbancario Diretto non erano state realmente conteggiate nel TAEG pubblicizzato, ma che, a voler includere anche queste ultime, in ogni caso il tasso praticato sarebbe risultato al di sotto della soglia antiusura, correttamente individuata dall’intermediario nel 19,08%, vigente all’epoca della stipula del contratto.
In punto di diritto, il Collegio partenopeo, potendosi ritenere infondato qualunque addebito nei confronti del resistente, ha fornito alcune importanti precisazioni in merito alle voci da ricomprendere nel calcolo del tasso realmente praticato, nel caso di un prestito con piano di ammortamento predefinito.
Ha richiamato, a tal fine, le note della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, che dispongono, anzitutto, per questi ultimi, che la verifica sul rispetto delle soglie antiusura venga effettuata “solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita”, ed inoltre che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che ‘i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento'”.
Dalla decisione dell’ABF si evince, poi, l’adesione completa alle tesi prospettate dal resistente quanto all’esclusione del costo della polizza a garanzia della copertura del finanziamento, ai fini del confronto con il “tasso soglia”, siccome prevista quale mera “opzione” e, dunque, non necessaria per l’erogazione del prestito.
Nel respingere il ricorso, il Collegio ha comunque precisato, per inciso, che la soglia antiusura non sarebbe stata in concreto sforata, neanche eventualmente includendo nell’ISC il costo percentuale della copertura assicurativa.
Per completezza, si segnala che, con particolare riferimento alla ratio decidendi relativa alla questione del tasso moratorio, la decisione dell’Arbitro risulta coerente con l’orientamento da esso espresso in altre analoghe pronunce, già oggetto di commento su questa rivista (si veda, tra le altre, la decisione del 26-11-2013).
In conclusione, in essa viene ribadito che il tasso moratorio, in quanto relativo alla fase patologica del rapporto, vale a dire quella dell’inadempimento, non va computato ai fini della valutazione in ordine alla usurarietà del tasso ab origine praticato.
Testo del provvedimento
Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
IL COLLEGIO DI NAPOLI
Nella seduta del 17.9.2013, dopo aver esaminato:
il ricorso e la documentazione allegata;
le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
Con ricorso pervenuto l’11 giugno 2013, il ricorrente ha esposto di avere stipulato con l’intermediario, in data 19 dicembre 2006, a seguito della richiesta di un prestito personale di euro 15.000,00, un contratto di finanziamento di euro 15.756,00, pari alla somma richiesta, maggiorata dell’importo di una polizza assicurativa sulla vita, di euro 756,00. Tale polizza, non richiesta, era stata inserita direttamente nel contratto tra gli elementi di costo, e giustificata come obbligatoria ai fini della concessione del prestito.
A fronte di un importo finanziato come sopra descritto, di euro 15.756,00, al ricorrente veniva dunque erogata la somma di euro 15.000,00, da rimborsare in sessanta rate mensili.
L’ultima rata pagata nel mese di dicembre 2011, era pari a euro 366,61 + euro 1,00 per spese incasso R.I.D., spese queste ultime non indicate quantitativamente tra gli elementi di costo, ma appurate a posteriori con l’addebito delle rate sul conto corrente.
Il ricorrente ha denunciato che il TAEG applicato per l’intero finanziamento era del 16,39966%, in luogo di quello pubblicizzato nel contratto del 14,93%.
L’intermediario sarebbe stato reticente – ha contestato il ricorrente – circa la natura facoltativa della polizza assicurativa sulla vita, inserita invece obbligatoriamente in contratto, e avrebbe applicato al finanziamento un TAEG diverso da quello rappresentato, con conseguente grave e irreparabile lesione del proprio diritto a una scelta consapevole e informata e compromissione della possibilità di valutare le offerte più vantaggiose presenti sul mercato.
Il ricorrente ha asserito che in nessun caso avrebbe sottoscritto il prestito in questione se fosse stato possibile ricevere, in modo appropriato, chiaro e trasparente, le dovute informazioni pre-contrattuali e contrattuali.
Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Arbitro: di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, condannando parte resistente a ripetere l’indebito percepito, rivalutato a oggi; in via subordinata, di dichiarare nullo il TAEG del finanziamento provvedendo ad applicare, in sostituzione, il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del prestito, condannando controparte a restituire la maggior somma incassata, rivalutata a oggi; di stabilire in via equitativa ed eventualmente condannare parte resistente a rifondere il danno subito qualora fosse accertato che il tasso del 16.39966% applicato al contratto, ben al di sopra del TEGM rilevato nel trimestre 01/10/2006-31/12/2006 del 12,72% per la categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari oltre 5.000,00 euro”, integri il reato di usura ai sensi della legge n. 108/96, facendo rilevare il principio della sproporzione del tasso applicato rispetto ai tassi medi rilevati, di cui alla normativa richiamata.
L’intermediario si è difeso premettendo che, in data 19 dicembre 2006, il ricorrente avanzava una richiesta di finanziamento per un importo totale di euro 15.756,00, oltre agli interessi convenzionali pattuiti e agli oneri accessori, da rimborsare in sessanta rate mensili, di euro 366,61 cadauna, decorrenti dal 15 gennaio 2007 al 15 dicembre 2011, con previsione dell’incremento della prima rata per le imposte di bollo, pari a euro 14,62.
Il ricorrente, nell’occasione, sottoscriveva, sua sponte, apponendo firma autografa nell’apposito box, la “copertura assicurativa credito” (opzionale), dichiarando: “Presa conoscenza delle condizioni concernenti la copertura assicurativa stipulata con
sceglieva di aderire al pacchetto assicurativo medesimo, che si applicherà abbinato a tutti i servizi finanziari sottoscritti con il presente Modulo: precisamente al finanziamento diretto ovvero al finanziamento stesso ed alla Carta di Credito …”.
Col perfezionamento del contratto de quo, inoltre, il ricorrente accettava le “condizioni contrattuali comuni” presenti nel documento di sintesi e, in particolare, il disposto dell’articolo 9 – “Oneri e spese”, ai sensi e per gli effetti del quale: “Sono a carico del Richiedente ogni onere fiscale relativo al presente contratto o all’utilizzo della Carta, le spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti nonché, in caso di pagamento con RID, le spese di presentazione per l’incasso e degli eventuali insoluti richieste dal sistema bancario all’intermediario…”.
A tal proposito, il ricorrente decideva di avvalersi, per il saldo delle scadenze pattuite, dell'”autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso” (opzionale), contestualmente fornendo gli estremi utili alla domiciliazione degli importi mensili.
Il prestito in argomento, allo stesso modo, veniva erogato, alle condizioni pattuite nel box “bene e condizioni di finanziamento” e, quindi, con T.A.N. del 14,00% e T.A.E.G. del 14,93%. I pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento sottoscritto, quindi, venivano regolarmente saldati, dal ricorrente, fino alla scadenza naturale del contratto, datata 15 dicembre 2011, come si evince dall’allegato estratto conto.
In data 20 marzo 2013, il ricorrente reclamava contro “la constatazione di fatti potenzialmente riconducibili a pratiche commercialmente scorrette, e che ravviserebbero la violazione di normative, tanto sotto il profilo civilistico e regolamentare, tanto sotto il profilo penale”. Facendo riferimento, infatti, ai “finanziamenti n. 5820550 (integralmente rimborsato) e n. 5936157, poi ceduto ad altra società, per la morosità di due rate”, il cliente rilevava “per entrambi, la presenza di vizi sostanziali legati alla determinazione del TAEG ed alla pubblicizzazione del medesimo, che ne determinerebbe la nullità e/o l’annullamento”.
In particolare questi eccepiva, in via presuntiva, che né per il primo né tantomeno per il secondo finanziamento, ai fini della determinazione del TAEG, era stato fatto riferimento alle prescrizioni della Banca d’Italia non risultando ricomprese, come invece avrebbero dovuto esserlo, le spese relative ai RID bancari, pari ad un euro per ciascuna rata, né le spese delle polizze assicurative, vendute … come obbligatorie, e pari a 756,00 euro per il primo finanziamento e ad euro 680,41 per il secondo.
Inoltre, quanto al prestito erogato in data 19 dicembre 2006, n. 5820550, il T.A.E.G. risultava al di sopra del tasso soglia rilevato e pubblicato dalla Banca d’Italia per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” (indicato pari al 15,105%), di ben 120 punti base (16,30% – 15,105% =1,2%), nonché sproporzionatamente superiore al TEGM rilevato per la categoria “altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” (indicato pari al 12,72%), di ben 358 punti base (16,30% – 12,72% = 3,58).
Quanto al prestito erogato in data 01/03/2007 n. 5936157, il T.A.E.G. risultava al di sopra del tasso soglia rilevato e pubblicato dalla Banca d’Italia per la categoria “altri finanziamenti alle
famiglie effettuati dalle banche” (indicato pari al 15,705), di ben 214,5 punti base (17,85% -15,705% = 2,145%), nonché sproporzionatamente superiore al TEGM rilevato per la categoria “altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” (indicato pari al 12,88%), di ben 497 punti base (17,85% – 12,88% = 4,97%), lamentando i metodi vessatori e minacciosi perpetrati dalla società cessionaria, con il ripetuto invio di lettere intimidatorie, e aggressive.
Precisava quindi che il finanziamento di euro 15.680,40, contraddistinto dal numero 5936157, era stato ceduto a una società di recupero, in data 16 luglio 2012, a seguito di gravi e reiterati ritardi eccedenti i novanta giorni nel saldo delle rate, registrati in varie occasioni, come da estratto conto allegato.
In data 19 aprile 2013, parte resistente riscontrava il messaggio di posta elettronica del ricorrente, chiarendo che:
il finanziamento n. 5820550, concesso in data 19 dicembre 2006 con TAEG del 14,93% era classificato, ai sensi della legge n. 108/96, nella categoria delle operazioni “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli Intermediari non bancari”, il cui tasso soglia, per la classe d’importo oltre euro 5.000,00 e nel periodo di applicazione dall’1 ottobre fino al 31 dicembre 2006, era pari al 19,080%”; e che:
il finanziamento n. 5936157, concesso in data 1 marzo 2007 con TAEG del 16,65% era classificato anch’esso, ai sensi della legge n. 108/96, nella categoria delle operazioni “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli Intermediari non bancari”, il cui tasso soglia, per la classe d’importo oltre euro 5.000,00 e nel periodo di applicazione dall’1 gennaio fino al 31 marzo 2007, era pari al 19,32%.
Il resistente, nell’evidenziare che il tasso effettivo applicato ai finanziamenti era ben al di sotto della soglia oltre il quale il tasso è considerato usurario e che le spese di incasso erano state correttamente considerate tra gli oneri ai fini di calcolo del TAEG, confermava, da un lato, che la copertura assicurativa aveva carattere meramente facoltativo, il che ne escludeva il computo nell’ISC, e invitava, dall’altro lato, il ricorrente a rivolgersi alla società cessionaria per qualsiasi questione attinente alla pratica ceduta.
Nel merito evidenziava, in via preliminare, l’assenza di evidenze probatorie a sostegno delle pretese attoree.
In ordine alla prima obiezione avente ad oggetto la “polizza assicurativa sulla vita di euro 756,00 non richiesta ed inserita direttamente nel contratto tra gli elementi di costo e giustificata come obbligatoria ai fini dell’ottenimento del prestito”, era evidente, ictu oculi, come il ricorrente fosse pienamente a conoscenza della discrezionalità riguardo alla sottoscrizione della copertura assicurativa, come avvalorato dalla firma autografa volontariamente apposta nell’apposito spazio.
Infondata era anche ogni doglianza in merito all’importo di euro 1,00, corrisposto a titolo di “spese incasso RID”, considerato che queste spese sono compiutamente indicate all’art. 9 (Oneri e spese), ai sensi del quale: “Sono a carico del Richiedente ogni onere fiscale relativo al presente contratto o all’utilizzo della Carta, le spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti nonché, in caso di pagamento con RID, le spese di presentazione per l’incasso e degli eventuali insoluti richieste dal sistema bancario alla resistente …”.
Priva di alcun pregio giuridico, infine, era pure la contestazione sul TAEG “del 16,39966%, in luogo di quello pubblicizzato nel contratto del 14.93%”.
Infatti, soprassedendo sul criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente al fine di addivenire al valore del tasso, appare incontestabile il dato che l’ISC debba ricomprendere, in ossequio alle disposizioni attualmente vigenti, gli interessi ed i costi, conosciuti dal finanziatore, che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di finanziamento e dei servizi accessori.
Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario resistente ha chiesto a questo Arbitro di rigettare il ricorso nella parte in cui si invoca la dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento o anche solo del TAEG applicato al finanziamento per le ragioni di fatto e di diritto ampiamente esposte; chiede inoltre che sia rigettata anche l’ulteriore pretesa del ricorrente attinente al risarcimento dei danni, perché il fatto non sussiste.
Con note in replica alle controdeduzioni, il ricorrente ha invocato l’indirizzo specifico della Corte di cassazione (sentenza n. 350/2013) per ribadire che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia, è necessario “conteggiare anche gli interessi di mora inseriti in contratto, ancorché non pagati” e per precisare che il documento di sintesi del contratto di finanziamento in contestazione riporta, tra le “condizioni economiche massime del finanziamento”, un tasso di mora dell’1% mensile, pari al 12% annuale.
Per quanto concerne l’inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG, il ricorrente ha richiamato quanto riportato nelle “Istruzioni” della Banca d’Italia dell’agosto 2009 per sostenere come l’elemento discriminante fondamentale per l’inclusione del costo della polizza nel TAEG, risulti essere la “contestualità” della sottoscrizione del servizio assicurativo con la concessione del finanziamento, nel caso specifico ampiamente provata, e non già la natura facoltativa del medesimo, della quale non si rintraccia alcun rinvio nelle istruzioni menzionate.
Anche l’intermediario ha fatto pervenire note in controreplica, insistendo sul fatto che il tasso effettivo globale (T.E.G.) è stato correttamente calcolato nel caso di specie, perfettamente in linea con le indicazioni della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, e che esso non può qualificarsi usurario.
Quanto alla polizza assicurativa, l’intermediario ha ribadito che essa è stata spontaneamente sottoscritta dal ricorrente e che ha carattere opzionale, come anticipatamente rappresentato al cliente e come evidenziato nel modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, nonché nel medesimo contratto di finanziamento.
Anche la metodologia di calcolo del T.A.E.G. adottata, che non prevede l’inclusione degli oneri relativi alle polizze assicurative facoltative, risulta conforme alla normativa vigente.
DIRITTO
Il ricorrente si duole del comportamento dell’intermediario, contestandogli la violazione delle regole di trasparenza e correttezza e l’applicazione al finanziamento erogato di un tasso superiore alla soglia antiusura.
In particolare, il ricorrente lamenta che il TAEG indicato dall’intermediario resistente non sia inclusivo di tutte le spese sostenute per il finanziamento, con la conseguenza che il costo complessivo ed effettivo del credito risulta più elevato rispetto all’importo originariamente pattuito, superando la soglia che delimita l’usurarietà dello stesso.
Come è noto, la finalità del TAEG è di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell’importo totale del credito.
Nel calcolo di tale indice monetario devono essere ricomprese, oltre al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi, tutte le voci di spesa sostenute in relazione al rapporto di credito: spese di istruttoria, spese di incasso e di gestione della rata, imposta di bollo e così via.
Da tale indice rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengono offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
L’intermediario ha confermato di avere escluso dal computo del TAEG gli oneri sostenuti dal ricorrente con riguardo alla polizza assicurativa, giustificando questa soluzione in virtù della natura facoltativa della copertura assicurativa.
Quanto alle spese di incasso, in sede di riscontro al reclamo, l’intermediario ha sostenuto di avere apprezzato tali oneri ai fini del calcolo del TAEG, nella misura di un euro per ogni rata, mentre invece, in sede di controdeduzioni, questa posizione appare più sfumata e i relativi oneri parrebbero ricompresi tra quelli opzionali.
In verità, riproducendo il calcolo del TAEG, non risulta confermata l’inclusione degli oneri per il pagamento tramite procedura R.I.D. considerato che, in caso di inclusione, il TAEG sarebbe asceso al 15,08%, anziché attestarsi al 14.93%, come pubblicizzato.
In ogni caso, appare assorbente la considerazione che anche tale inclusione non avrebbe potuto contribuire al superamento della soglia del tasso usurario, vigente all’epoca della stipulazione del finanziamento, pari al 19,08%. Soglia che non sarebbe stata superata neppure, sia detto per inciso, in caso di inclusione nel calcolo del TAEG anche degli oneri assicurativi.
I criteri di calcolo applicati nel caso di specie appaiono in linea anche con i chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia con le note del 3 luglio 2013, che dispongono – per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (è il caso qui controverso) – che la verifica sul rispetto delle soglie antiusura venga effettuata «solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita». Le summenzionate note chiariscono pure che gli «interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente … L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”».
Aggiungiamo, infine, che i documenti contrattuali smentiscono la prospettazione del ricorrente volta a contestare all’intermediario un comportamento reticente o comunque contrario ai doveri di correttezza e di trasparenza che incombono nella fase precontrattuale.
Il ricorrente ha sottoscritto una scheda contrattuale recante l’esplicita intestazione “Copertura assicurativa credito (opzionale)”. In maniera altrettanto chiara il ricorrente ha accettato le “condizioni contrattuali comuni” del regolamento contrattuale sottoscritto per il finanziamento, che richiamano esplicitamente gli oneri per il pagamento tramite modalità R.I.D., ponendoli a carico del “richiedente”.
In conclusione, le censure che il ricorrente ha mosso all’operato dell’intermediario non appaiono giustificate sia per quel che riguarda il rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza, sia per quel che riguarda il calcolo del tasso TAEG applicato al finanziamento.
PQM
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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Numero Protocolo Interno : 28/2013