Testo massima
n. 3, cc, inserito dall’art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 426
deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost., ed in
sintonia con la ratio della disposizione nel senso che il privilegio
dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni
spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di
agente.
Il caso ha infatti visto
il Tribunale di Roma accogliere l’opposizione proposta contro lo
stato passivo di una società sottoposta a procedura di liquidazione
coatta amministrativa presentata da un’altra società esercente
l’attività di assicurazione. Nell’accogliere l’opposizione, il
Tribunale di Roma ha ammesso – in via privilegiata – ai sensi
dell’art. 2751 bis, n. 3, cc il credito dall’opponente derivante dal
rapporto di agenzia intrattenuto con la società soggetta alla
procedura concorsuale. La Corte di Appello – investita del gravame –
ha tuttavia confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma,
riconoscendo la natura privilegiata del credito ai sensi dell’art.
2751 bis, n. 3, cc, nonostante l’opponente esercitasse l’attività di
agente in forma di società di capitali.
La società soggetta a
procedura liquidatoria ha pertanto proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza della Corte di Appello di Roma, denunciando la
violazione dell’art. 2751 bis, n. 3, cc, ribadendo l’impossibilità
di riconoscere natura privilegiata al credito vantato dalla società
opponente.
La prima sezione civile
della Suprema Corte di Cassazione – a cui era stata originariamente
assegnata la vertenza – ha ravvisato la sussistenza di un contrasto
giurisprudenziale in materia ed ha quindi rimesso il fascicolo per
l’assegnazione alle Sezioni Unite che sono state dunque chiamate a
comporre la questione.
Il contrasto
giurisprudenziale era maturato in quanto, secondo un primo
orientamento maggioritario, il privilegio generale sui mobili
accordato dall’art. 2751 bis, n. 3, cc in capo alle provvigioni ed
indennità derivanti dal rapporto di agenzia troverebbe applicazione
a prescindere dal fatto che il creditore agente – sia una persona
fisica ovvero una società di persone o di capitali. Il tenore
letterale dell’art. 2751 bis, n. 3, cc non conterrebbe infatti alcuna
specificazione in merito ai soggetti titolari del credito in grado di
comportare una limitazione alla sua causa, poiché la norma fa
esclusivo riferimento al rapporto cui esso consegue (Cass. civ. Sez.
I, 15 giugno 2000, n. 8171; Cass. civ. Sez. II, 17 marzo 2009, n.
6481; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7433)
Secondo un differente
orientamento minoritario, il privilegio riconosciuto dall’art. 2751
bis, n. 3, cc troverebbe invece applicazione solamente in favore dei
creditori persone fisiche, con la conseguente esclusione del caso in
cui l’attività di agente sia svolta da società di capitali. La
ratio dell’art. 2751 bis, n. 3 cc andrebbe invero interpretata nel
senso di favorire i prestatori d’opera che, al pari dei lavoratori
subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i
bisogni propri e della propria famiglia. (Cass. civ. Sez. I, 14
giugno 2000, n. 8114).
Nel risolvere il
contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione sono
dunque state chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di
riconoscere o meno il privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 3,
cc anche alle provvigioni spettanti alle società di capitali che
esercitino l’attività di agente.
L’art. 2751 bis, n. 3, cc
– inserito dall’art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 426 prevede
infatti il privilegio generale sui mobili per i crediti riguardanti
le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo
anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del
rapporto medesimo.
Per trovare una soluzione
al contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione
hanno innanzitutto ritenuto indispensabile richiamare la pronuncia
della Corte Costituzionale n. 1 del 7 gennaio 2000.
Era infatti già stata
sollevata in passato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2751 bis, n. 3 cc ed anche dell’art. 2777, comma 2, lett.
b), cc con riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui dette
disposizioni conferiscono natura privilegiata ai crediti per
provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità
dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente
dalla qualità rivestita dal soggetto creditore.
La Corte Costituzionale
aveva però dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2751 bis c.c., n. 3, e art. 2777 c.c., comma
2, lett. b), sollevata con riferimento all’art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale
aveva infatti osservato che il significato dell’art. 2751 bis cc
andava ricercato nella necessità di garantire ai crediti dei
lavoratori autonomi, nonché ai crediti dei coltivatori diretti e
delle imprese artigiane una tutela di grado pari a quello già
riconosciuto dalla Legge 30 aprile 1969 n. 153 ai crediti dei
lavoratori subordinati conformemente al dettato ex art. 35 Cost.
La Corte Costituzionale
evidenziava pertanto che la ratio dell’art. 2751 bis cc consisteva
nella necessità di attribuire una collocazione privilegiata ai
crediti derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in
forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le
esigenze di sostentamento del lavoratore.
La Corte Costituzione era
giunta pertanto alla conclusione di negare la possibilità di
concedere il privilegio a favore dei creditori diversi dalle persone
fisiche o dai soggetti espressamente considerati dall’art. 2751 bis
n. 5 e n. 5 bis, cc, così come peraltro già riconosciuto da parte
minoritaria della giurisprudenza di legittimità.
Sulla scorta di tali
osservazioni, la Corte Costituzionale ha convenuto che con
riferimento al riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis cc,
l’assimilazione delle società di capitali alle persone fisiche
comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse
in violazione dell’art. 3 Cost..
Alla luce del canone
ermeneutico rappresentato dalla ratio legis e di quello secondo cui
tra più significati possibili occorre preferire quello conforme al
dettato costituzionale, il giudice delle leggi ha infine ritenuto che
il combinato disposto ex art. 2751 bis n. 3 cc ed art. 2777 cc debba
essere interpretato nel senso di escludere dal loro ambito
applicativo i crediti delle società di capitali, per la diversità
causale di tali crediti rispetto ai crediti di lavoro subordinato ed
autonomo che il legislatore ha invece inteso tutelare in piena
conformità con i principi sanciti dall’art. 3 Cost.
Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno condiviso le conclusioni cui è pervenuta la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2000.
Nell’esaminare la
questione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno innanzitutto
rilevato come l’art. 2751 n. 3, cc non contenga alcun riferimento
ai soggetti titolari dei crediti assistiti dal privilegio generale
sui mobili del debitore dal momento che la norma fa unicamente
riferimento all’oggetto del privilegio cioè le provvigioni
derivanti dal rapporto di agenzia.
A ciò si aggiunge il
fatto che la legislazione vigente ex art. 6 della Legge 3 maggio 1985
n. 204, D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 ed art. 12 del D.lgs. 6 agosto
2012 n. 147 consente l’esercizio dell’attività di agente anche
in forma societaria.
Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno in primo luogo – evidenziato che la legittimità
dell’esercizio dell’attività di agente in forma societaria non
incide però sulla questione della spettanza del privilegio
relativamente ai crediti maturati nei confronti del preponente
nascenti dal rapporto d’agenzia stante la diversità dei presupposti
specificamente richiesti dall’art. 2751 bis , n. 3), cc.
L’interpretazione
letterale dell’art. 2751 bis n. 3, cc, considerata isolatamente
rispetto a tutte le altre contenute nella medesima disposizione,
contrasta tuttavia con la ratio complessiva dello stesso art. 2751
bis cc
L’individuazione della
ratio complessiva dell’art. 2751 bis cc, osservano i giudici di
legittimità, è infatti determinante ai fini della specificazione
del contenuto precettivo dell’art. 2751 bis n. 3, cc, in ragione
della natura “eccezionale” e, quindi, “derogatoria”
rispetto al principio generale della par condicio creditorum.
Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno sottolineato come la giurisprudenza di legittimità
aveva già avuto modo di interrogarsi sulla ratio dell’art. 2751
bis cc, sottolineando come l’obiettivo della norma consisteva
nell’attribuire un trattamento preferenziale ai quei crediti aventi
natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, o
comunque assimilabili alle attività lavorative.
Ciò in ragione del fatto
che detti compensi erano il frutto dell’esplicazione delle risorse
fisiche od intellettuali di una persona, od anche di più persone,
inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa
(Cass. civ., 21/10/1980, n. 5640).
Le Sezioni Unite della
Cassazione hanno pertanto rilevato una sostanziale sintonia con le
conclusioni cui era già pervenuta la Corte Costituzionale nella n. 1
del 2000 con riferimento all’individuazione della ratio dell’intero
art. 2751 bis cc. giacché diretta ad assicurare una collocazione
privilegiata ai crediti derivanti dalla prestazione di attività
lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma in quanto destinati
a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore in
conformità con il principio costituzionale della tutela del lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni ex art. 35 Cost.
L’art. 35 Cost. si
riferisce infatti non solo al lavoro subordinato, tipico od atipico,
ma anche a quello parasubordinato ed a quello non subordinato, ma
anche al criterio della “prevalenza” o della “preminenza”
del fattore lavoro rispetto al capitale.
Alla luce di quanto
disposto dall’art. 35 Cost., le Sezioni Unite della Cassazione
hanno rilevato come nelle società di capitali le somme che
rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata in specie
provvigioni per lo svolgimento dell’attività di agente – attraverso
le persone che operano per la società debbano essere riconosciute
alla compagine sociale e non invece al socio.
Le somme non
rappresentano pertanto un compenso del lavoro prestato ma una
eventuale remunerazione del capitale conferito.
Per tale ragione i
giudici di legittimità hanno osservato che le provvigioni spettanti
alle società che esercitino l’attività di agente non sono altro che
“utili” derivanti dall’esercizio dell’attività di
impresa.
Ne discende pertanto che
dette somme si configurano come crediti estranei rispetto alla
complessiva ratio giustificatrice del privilegio riconosciuto
dall’art. 2751 bis n. 3 cc, non potendo pertanto essere garantiti
dalla prelazione.
Alla luce delle
considerazioni sopra richiamate, le Sezioni Unite della Cassazione
hanno composto il contrasto giurisprudenziale, affermando che il
privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 3, cc non può assistere i
crediti per provvigioni spettanti alle società di capitali esercenti
l’attività di agente, in virtù della ratio della norma da
interpretarsi in conformità con l’art. 3 Cost..
Di guisa i giudici di
legittimità nell’accogliere il ricorso hanno disposto l’ammissione
del credito derivante dal rapporto di agenzia in via chirografaria
con conseguente esclusione del privilegio a fronte
dell’interpretazione data all’art. 2751 bis, n. 3, cc.
Testo del provvedimento
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