Testo massima
Il privilegio generale sui mobili del debitore disposto dall’art. 2752 cc sui crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche in capo ai crediti dei comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI), così come introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonostante sia temporalmente successiva e quindi non ricompresa tra i tributi introdotti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (TU per la finanzia locale).
È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su di un caso che ha visto il Tribunale di Monza respingere l’opposizione avanzata da un Comune allo stato passivo del fallimento di una s.a.s., in quanto finalizzato ad ottenere l’ammissione in via privilegiata e non al chirografo del credito dovuto a titolo di ICI (imposta comunale sugli immobili) ai sensi dell’art. 2752, comma 4, cc.
Il Tribunale di Monza ha respinto la richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata del credito ICI, ritenendo che l’art. 2752, comma 4, cc in quanto dispone un rinvio generico ai tributi locali – anche non disciplinati nel R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanzia locale) – non può che riferirsi ai tributi già istituiti alla data di entrata in vigore della norma medesima.
L’Ente ha proposto ricorso per cassazione contestando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2752, comma 4, cc.
Secondo quanto previsto dall’art. 2752 cc, i crediti dello Stato dovuti a titolo di imposte e sanzioni godono del privilegio generale sui mobili del debitore.
La norma riconosce poi il privilegio, anche in capo ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie previsti dalla legge per la finanza locale.
L’ICI è tuttavia un’imposta che è stata introdotta con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, quindi in un periodo successivo rispetto al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza locale) implicitamente richiamato dal disposto ex art. 2752 cc, nella parte in cui fa riferimento alle imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale ai fini del riconoscimento del privilegio in sede di ammissione dei crediti al passivo fallimentare.
Nel richiamare un proprio precedente giurisprudenziale, la Cassazione ha affermato che le norme che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva. L’uso dell’interpretazione estensiva è infatti il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma. Ciò consente sia di determinare l’esatto ambito di operatività della norma, anche oltre il limite della sua formulazione testuale sia di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio (Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17202).
La Cassazione ha pertanto ritenuto che il privilegio generale sui mobili del debitore sancito dall’art. 2752 cc sui crediti per le imposte, le tasse ed i tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale debba essere riconosciuto anche in capo ai crediti relativi all’ICI introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sebbene sia successiva e non sia quindi ricompresa nell’ambito dei tributi previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza locale).
La Cassazione osserva poi che tale orientamento trova conferma anche da quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica sancita dall’art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in forza del quale il riferimento alla “legge per la finanza locale” previsto dall’art. 2752, comma 4,cc deve intendersi effettuato, con effetto ex tunc, a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso proposto dall’Ente e, decidendo nel merito la causa, ha ammesso al passivo del fallimento il credito ICI in via privilegiata.
Testo del provvedimento
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