ISSN 2385-1376
Testo massima
È revocabile, in favore del creditore, il fondo patrimoniale costituito dal socio accomandatario di una S.a.s., in data posteriore all’assunzione del debito, sol che ricorrano le condizioni di cui all’art.2901, comma 1, n.1 cc (c.d. “scientia damni”).
La prova dell'”animus nocendi” è insita nella duplice qualifica di accomandatario della società e fideiussore del debito, non potendosi non conoscere l’esposizione debitoria e non avere la rappresentazione del danno cagionato al creditore con l’alienazione nel fondo del patrimonio immobiliare.
È in re ipsa l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale, se il debitore conferisce nel fondo l’intero suo patrimonio immobiliare.
Sono questi i principi di diritto contenuti nella sentenza n.1303 del 5.11.2013,con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’azione revocatoria presentata da una Banca per la declaratoria di inefficacia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale.
In quest’ultimo, il socio accomandatario della S.a.s. debitrice, nonché fideiussore per il medesimo debito, aveva conferito tutto il proprio patrimonio immobiliare, con conseguente nocumento alle ragioni della Banca creditrice.
Chiaro l’iter argomentativo del Giudice, che, premessa la funzione ricostitutiva della garanzia patrimoniale svolta dall’azione revocatoria ordinaria, qualifica subito quale atto a titolo gratuito la costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dai coniugi che vi conferiscano beni di proprietà comune (cfr. Cass. 2.12.1996 n.10725).
Ne consegue che è sufficiente la sussistenza dei requisiti di cui al n.1 dell’art.2901 cc perché l’atto possa essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, vale a dire la circostanza “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”(c.d. “scientia damni”). A tal proposito, il Giudice, richiamando la Suprema Corte, precisa che l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’avvenuto accreditamento e non all’atto dell’avvenuto prelievo delle somme da parte del debitore principale.
Nel caso di specie la Banca era creditrice della società e quindi del socio accomandatario illimitatamente responsabile in virtù di decreto ingiuntivo emesso in data anteriore alla costituzione del fondo. Essa aveva prodotto, inoltre, il contratto di fideiussione sottoscritto dallo stesso socio accomandatario, anch’esso in data anteriore alla costituzione del fondo.
È allora evidente il danno derivante alla Banca per la realizzazione delle sue ragioni di credito, principalmente perché la costituzione di un fondo patrimoniale rappresenta un atto gratuito che pur senza modificare la titolarità dei beni – assoggetta gli stessi a un particolare regime che ne limita la libera circolazione e l’assoggettamento a procedura esecutiva, destinando i beni al soddisfacimento dei bisogni familiari, manifestamente in pregiudizio delle legittime aspettative di soddisfacimento dei creditori.
Alla luce di tali elementi, stante l’oggettiva sussistenza dell’eventus damni, che per la Cassazione ricorre anche quando vi sia una mera variazione quantitativa del patrimonio del debitore (che in tal caso era stato sostanzialmente azzerato), l’animus nocendi viene riscontrato dal Magistrato nella circostanza secondo la quale il debitore, in quanto contemporaneamente accomandatario della S.a.s. e fideiussore per il debito contratto con la Banca, non poteva non conoscere l’esposizione debitoria della società, né poteva “non rappresentarsi che il fatto di spogliarsi della titolarità di diritti immobiliari avrebbe cagionato un danno alle legittime ragioni creditorie di quest’ultima”.
Peraltro, la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale è in re ipsa nel momento in cui l’intero patrimonio venga sottratto alla garanzia del creditore.
Considerati tutti questi elementi, il Tribunale non ha potuto che concludere per l’accoglimento della domanda attorea, in completa adesione a quanto sancito sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti della Banca creditrice.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Barbato Maria Rosaria ha pronunziato all’udienza di discussione del 05.11.2013, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 468 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2011 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
vertente
TRA
Banca s.p.a.
ATTRICE
E
A.G.;
CONVENUTO CONTUMACE
C.I.;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Come da verbale del 05.11.2013.
FATTO E DIRITTO
L’attrice, in epigrafe indicata, premesso di essere creditrice della società Alfa di A.G. dell’importo complessivo di euro 85.776,20, oltre interessi convenzionali a far data dal 28.06.2011 in virtù dei rapporti bancari di conto corrente per anticipi e conto corrente ordinario, meglio indicati in citazione, e che A.G. era socio accomandatario della predetta società e come tale illimitatamente responsabile, e di aver, pertanto, già richiesto in sede monitoria decreto ingiuntivo di importo corrispondente a quello del credito vantato, deduceva che, come emerso da accertamenti effettuati presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 2, A.G. aveva costituito in un fondo patrimoniale tutti i beni ad esso appartenenti, e precisamente: (OMISSIS) era pregiudizievole per le ragioni creditorie dell’esponente Banca e posto in essere al solo scopo di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale di essa creditrice.
Ciò premesso, la Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio A.G. e C.I., per sentire sentir dichiarare l’inefficacia del fondo patrimoniale dagli stessi costituito con atto notarile del 10.12.2009 in quanto simulato e/o revocabile; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti restavano contumaci.
Assegnati i termini di cui all’art. 183, VI comma, c.p.c., all’esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed all’udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.
Merito.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Giova richiamare la funzione ed i presupposti applicativi dell’istituto di cui agli ara. 2901 ss c.c. Come è noto l’azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l’azione espropriativa (cfr. fra le tante Cass. 25.5.2001 n. 7127; Cass. 18.2.2000 n. 1804; Cass. 25.1.2000 n. 791; Cass. 29.3.1999 n. 2971).
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 n. 1, c.c. (cfr Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2012, n. 22878, secondo cui la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. “scientia damni”) e al fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (fattispecie relativa all’azione di una serie di banche creditrici che chiedevano venisse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi convenuti).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche va esaminata la res controversa.
Nella fattispecie sono documentalmente provate le seguenti circostanze:
a) La banca è creditrice nei confronti della società Alfa s.a.s. di G.A. dell’importo complessivo di euro 85.776,20, oltre interessi convenzionali a far data dal 28.06.2011, come cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 134/2011 emesso il 18.07.2011 e ritualmente notificato agli ingiunti (cfi. allegato 1 memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., depositata in data 26.09.2012);
b) A.G. è socio accomandatario della Alfa s.a.s. di G.A. oltre che fideiussore della stessa nei confronti della Banca istante in virtù di fideiussione omnibus sottoscritta in data 29.05.2008 (cfr allegato 1 memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., depositata in data 26.09.2012, visura camerale e fideiussione in atti);
c) Dal registro Protesti iscritti nei confronti della società Alfa s.a.s. di G.A. risulta l’esistenza di diversi protesti di titoli per difetto di provvista elevati in epoca anteriore alla stipula dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale (cfi. allegato 5 memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., depositata in data 26.09.201),;
d) con atto pubblico per notar (OMISSIS), in data 10.12.2009 i coniugi A.G. C.I. hanno conferito tutte le loro proprietà immobiliari in un fondo patrimoniale (cfr relazione ipotecaria e visure catastali, allegati alla produzione di parte attorea).
Risulta, inoltre ex actis che la società Alfa s.a.s. costituita nell’anno 1988, sin dalla sua costituzione ha avuto quale socio accomandatario G.A., che in aggiunta alla responsabilità già derivante a suo carico in via solidale per i debiti della società ha anche prestato fideiussione in suo favore.
Tanto evidenziato in fatto ed in diritto ritiene il giudicante che nella fattispecie non possa revocarsi in dubbio che l’avvenuto conferimento da parte dei convenuti di tutti i loro beni immobili in un fondo patrimoniale, integri gli estremi di un atto revocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 ss c.c., ravvisandosi nella specie sia l’elemento soggettivo della scientia damni che quello oggettivo del pregiudizio alle ragioni del creditore.
In primis va evidenziato che l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale riveste natura di atto di liberalità non solo quando vengano ivi destinati beni di proprietà del singolo, ma anche quando i coniugi conferiscano beni di proprietà comune poiché in tal caso non solo ha luogo una rinuncia gratuita alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, ma si verifica l’ulteriore conseguenza che, cessato il fondo per una causa prevista dalla legge, il giudice può sottrarre ai conferenti una quota dei beni attribuendola ai figli di costoro (cfr. Cass. 2.12.1996 n.10725)
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Come più di recente chiarito dalla Corte Suprema avendo l’actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, mentre a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione quantitativa del patrimonio del debitore, nella specie invece sostanzialmente azzerata con la costituzione di tutti i beni di proprietà dei coniugi nei fondò patrimoniali stante il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva; sotto il profilo invece del consilium fraudis, allorquando si verta nell’ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale in epoca successiva all’assunzione del debito, ovverosia nella fattispecie dell’obbligazione fideiussoria, è bastevole la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che assumano rilevanza la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né l’eventuale partecipazione del terzo al negozio (cfr. Cass. 29.4.2009 n. 10052).
In particolare, per quanto riguarda, l’animus nocendi, richiesto dall’art. 2901 n. 1, c.c., posto che l’A.G. riveste ed ha rivestito la carica di socio accomandatario della Alfa s.a.s. sicchè non poteva non essere a conoscenza di una esposizione debitoria della stessa nei confronti dell’istituto di credito istante, ed evidenziato che lo stesso ha anche sottoscritto una fideiussione in favore dell’attrice, risulta evidente che quest’ultimo non poteva non rappresentarsi che il fatto di spogliarsi della titolarità di diritti immobiliari avrebbe cagionato un danno alle legittime ragioni creditorie di quest’ultima.
In particolare poi, avendo il predetto convenuto conferito nel fondo l’intero suo patrimonio immobiliare, l’esistenza e la consapevolezza, del pregiudizio patrimoniale che tale atto arreca alle ragioni del creditore, ben possono ritenersi in re ipsa (Cass. 8.7.98 n. 6676; Cass. 7104/2005; Cass. 22365/2007; Cass. 10623/2010).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento della domanda attorea si dichiara inefficace nei confronti dell’attrice Banca s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., il negozio di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato per notaio (OMISSIS) in data 14.12.2009 avente ad oggetto i seguenti beni immobili:(OMISSIS), riconoscendo di conseguenza il diritto dell’attrice per il soddisfacimento del proprio credito nei confronti di G.A. di esperire le azioni esecutive sui beni oggetto del suddetto atto.
Le spese secondo la regola della soccombenza devono essere poste a carico dei convenuti in solido fra loro, e si liquidano in applicazione dei parametri di cui al dm 140/2012 nei valori minimi tenuto conto della contumacia dei convenuti..
Ai sensi dell’articolo 2655 c.c. il competente Conservatore dei registri immobiliari dovrà procedere all’annotazione della presente sentenza di revoca a margine della trascrizione dell’atto a rogito notaio (OMISSIS) di cui sopra.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda, e per l’effetto:
– dichiara inefficace nei confronti dell’attrice Banca s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., il negozio di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato per notaio (OMISSIS) in data 10.12.2009, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli in data 14.12.2009 avente ad oggetto i seguenti beni immobili: (OMISSIS), riconoscendo di conseguenza il diritto dell’attrice per il soddisfacimento del proprio credito nei confronti di A.G. di esperire le azioni esecutive sui beni oggetto del suddetto atto;
– – condanna A.G. e C.I. in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.770,00 di cui euro 670,00 per spese, oltre accessori come per legge.
–
Torre Annunziata, 05.11.13 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Depositato in cancelleria il 05.11.2013
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Numero Protocolo Interno : 673/2013