ISSN 2385-1376
Testo massima
Ancora libero il rimborso delle spese forfettarie all’avvocato atteso che, in assenza di un decreto ministeriale di attuazione, il giudice non deve tener conto del tetto massimo: sufficiente per il professionista documentare gli esborsi.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione penale con sentenza n. 43143 pronunziata in data 22/10/2013, con la quale i giudici di legittimità sono intervenuti a chiarire alcuni aspetti in materia di spese processuali, in seguito alla introduzione delle norme sui parametri (D.m. n. 140/2012) e delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2012 (c.d. legge professionale).
In particolare, le questioni giuridiche affrontate in tale sentenza concernono, in primis, il regime di applicabilità dei nuovi parametri professionali, come definiti dal d.m. 20 luglio 2012 n. 140, e, in secondo luogo, il quesito relativo alla sussistenza o meno del diritto del professionista al rimborso delle c.d. spese forfettarie, pur in mancanza del decreto ministeriale di attuazione.
In relazione al primo punto, la Suprema Corte ha affermato che i compensi dei professionisti devono essere commisurati ai nuovi parametri, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, persino nel caso in cui il professionista non abbia ancora completato la propria prestazione professionale.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina attinente il rimborso delle spese forfettarie, occorre preliminarmente rammentare che l’art. 13 comma 10 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che, oltre al compenso per la prestazione professionale, e, nel caso di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, all’avvocato sia dovuta una somma per il rimborso delle “spese forfettarie”, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 della medesima legge, ossia dal decreto che deve essere emanato dal Ministro della giustizia ogni due anni.
A tal proposito va sottolineato che, nel caso di specie, il decreto ministeriale da ultimo citato non era stato ancora emanato e, quindi, si è posto il problema se il professionista, avente diritto all’onorario e alle spese processuali, abbia, allo stesso modo, diritto al rimborso delle spese forfettarie di cui alla suddetta legge. In sostanza, ci si è interrogati sulla circostanza se il sopra citato decreto costituisca o meno un presupposto e un requisito per l’esercizio del diritto al rimborso.
Orbene, su tale seconda problematica, la Cassazione ha affermato il principio per cui, non risultando ancora emanato il decreto citato dal comma 6 dell’art. 13 l. n. 247 del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la previsione di cui al comma 10 dell’art. 13, che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, deve ritenersi in concreto non operante.
La Suprema corte, inoltre, ha concluso disponendo la liquidazione delle spese con riguardo ai soli compensi e non, invece, ad altre spese comunque sostenute dalla parte, a causa del difetto della documentazione a sostegno di tali esborsi.
Dalla pronuncia in commento, quindi, è possibile trarre, innanzitutto , il principio in forza del quale non sono rimborsabili le spese forfettarie, in mancanza del decreto ministeriale che fissa il tetto massimo ai fini della liquidazione; è, infatti, la legge professionale (articolo 13 comma 6) che esige tale decreto, sicché non basta la generica previsione di una voce denominata “spese forfettarie”: manca infatti il presupposto di fatto in base al quale quantificare gli importi relativi.
Inoltre, ad avviso della Cassazione, nel liquidare i compensi all’esito delle controversie è sufficiente, per il professionista che ha assistito la causa, documentare gli esborsi, quindi, in definitiva, il rimborso delle spese forfettarie all’avvocato è ancora libero, ed il giudice non deve tener conto del tetto massimo.
Testo del provvedimento
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