ISSN 2385-1376
Testo massima
La provvisoria esecutività che, ai sensi dell’articolo 180, comma 5, L.F. assiste il decreto di omologa del concordato preventivo non è suscettibile di sospensione.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Appello di Genova con decreto emesso in data 14/11/2013 a seguito di un’istanza di sospensione del decreto di omologazione del concordato preventivo proposta in sede di reclamo.
In particolare, la Corte di Appello di Genova, dopo aver sentito il parere negativo dei Commissari giudiziali, che si sono opposti alla sospensiva, ritenendo che nella fattispecie in esame non vi fossero dismissioni di rilievo in corso nè beni liquidabili, se non un immobile di valore minimale, hanno dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione, attesa la provvisoria esecuzione del concordato preventivo ex art.180, comma 5, l.fall.
I giudici di appello hanno preliminarmente evidenziato che, in tema di concordato preventivo, non esistono norme paragonabili all’art.19, comma 1, l.fall. che prevede, in tema di fallimento, pendente reclamo avverso lo stesso, la sospensione della liquidazione dell’attivo. Ed infatti, il disposto normativo di cui all’art.19 l.fall secondo cui “proposto il reclamo, la corte d’appello, su richiesta di parte o del curatore può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la liquidazione dell’attivo” si presenta come una novità assoluta, da leggere in connessione con la norma dell’art.18, 3 co. l.fall. volta ad escludere che alla proposizione del reclamo possa ritenersi collegato l’effetto sospensivo della efficacia della sentenza di fallimento, consentendo invece la sospensione soltanto della liquidazione dell’attivo; tutte le altre attività della procedura concorsuale non sono suscettibili di essere sospese.
I giudici hanno altresì precisato che, come in materia di fallimento, l’esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento ex art.16, ultimo comma, l.f. non è suscettibile di sospensione atteso che gli effetti della stessa possono essere rimossi solo con il passaggio in giudicato della sentenza che revoca il fallimento, così, tale ragionamento può essere concretamente applicato in tema di reclamo avverso l’omologazione del concordato preventivo.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, i giudici, ritenuto che in sede di reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo non possa essere accolta l’istanza di sospensione del decreto di omologazione provvisoriamente esecutivo ex art.180 comma 5 l.fall., hanno rigettato la domanda e rinviato la causa per la discussione sul reclamo.
Testo del provvedimento
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