ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cc, ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi.
E’ quanto statuito dalla Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n.13207 pronunziata in data 28/05/2013, in materia di restituzione di corrispettivi versati.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dal ricorso presentato da una società avverso la decisione della Corte di appello che, nel rigettare il suo appello, aveva escluso nel caso de quo la possibilità di ricondurre l’azione restitutoria proposta allo schema dell’indebito oggettivo, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell’alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell’art. 2951 cc.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sulla questione, ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente inquadrato la pretesa restitutoria azionata nel presente giudizio nell’ambito del contratto di trasporto intercorrente tra le parti e non dell’indebito oggettivo, con la conseguenza che ogni questione relativa sia al corrispettivo che alla determinazione delle prestazioni realmente eseguite avrebbe dovuto essere dedotta nell’ambito della relativa disciplina contrattuale e nel termine prescrizionale previsto ex art.2951 cc.
I giudici di legittimità hanno poi evidenziato come il fondamento della ripetizione dell’indebito consista nell’assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 cc la sua giustificazione nell’inesistenza di un dovere della prestazione, ovvero nel difetto della causa dell’obbligazione di pagare.
In conclusione, dunque, gli ermellini, ritenuto che l’azione restitutoria proposta non potesse essere ricondotta allo schema dell’indebito oggettivo, hanno rigettato il ricorso e disposto la reciproca soccombenza delle parti.
Testo del provvedimento
Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-05-2013, n. 13207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5405/2010 proposto da:
società alfa – in persona dell’omonimo titolare
– RICORRENTI –
contro
beta S.P.A. (OMISSIS);
– INTIMATA –
Nonchè da:
beta S.P.A. (OMISSIS)
– ricorrente incidentale –
contro
società alfa
– intimata –
avverso la sentenza n. 992/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/08/2009, R.G.N. 70/2006;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine rigetto e assorbito incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, depositata il 25.08.2009, la Corte di Appello di Bologna, confermando quella di primo grado, in relazione a controversia nella quale la società beta aveva chiesto la condanna della controparte alla restituzione di parte del corrispettivo versatole per trasporti di merci, tenuto conto del chilometraggio effettivamente coperto – quale in seguito verificato – rispetto a quello fatturato, ha respinto gli appelli di entrambe le parti, osservando:
– quanto all’appello incidentale della alfa in ordine all’inattendibilità degli accertamenti svolti dal c.t.u. con l’utilizzo di programmi informatici, non poteva accedersi all’assunto di una natura meramente virtuale del computo chilometrico, attesi i correttivi e le approssimazioni adottate, correttamente ritenuti validi al fine di attribuire concreta aderenza fattuale in vista delle specifiche caratteristiche dei trasporti, organizzati dal mittente in vista delle consegne pianificate;
– l’appello principale, relativo al termine di prescrizione applicabile, era infondato, dovendosi condividere la sentenza di primo grado, che aveva negato la qualificazione di indebito oggettivo alle somme corrisposte in esubero a compenso del vettore, essendo confinata a situazioni marginali detta figura dell’indebito nell’ambito dei rapporti d’origine contrattuale e non rivelandosi pertinente la giurisprudenza citata dalla beta, riferita a particolari indebiti di natura tributaria e parafiscale, o conseguenti a rapporti disciplinati da norme imperative; con conseguente applicabilità del termine di prescrizione breve previsto per la tutela contrattuale in tema di trasporto.
2. – La società alfa ricorre per cassazione sulla base di un motivo; resiste la beta con controricorso e chiede respingersi il ricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale sula base di un motivo.
2.1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine alla C.T.U. espletata in corso di causa, perchè nell’impugnata sentenza non vi sarebbe traccia dell’esame delle censure mosse a detta consulenza (calcolo virtuale e non effettivo delle percorrenze, senza tenere conto dell’articolazione territoriale capillare della committente e che l’inizio del trasporto non sempre coincideva con la sede della stessa, ma con qualche magazzino della stessa), esame che questa Corte dovrebbe controllare sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale.
2.2. – La beta ricorre in via incidentale, deducendo violazione falsa applicazione degli artt. 2033 e 2951 c.c., e ripropone la propria tesi, secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la pretesa al contratto di trasporto (con conseguente applicazione della prescrizione breve ex art. 2951 c.c.), mentre essa aveva dedotto che le somme richieste dalla controparte in rapporto a chilometri inesistenti non avevano alcuna giustificazione, trattandosi, quindi, d’indebito oggettivo. Anche se effettuato in pendenza di un contratto inter partes, quale quello di trasporto, il pagamento senza causa – essendo la prestazione rimasta priva di giustificazione, in quanto rivelatasi poi non eseguita la relativa controprestazione – costituirebbe fonte autonoma di obbligazione, con conseguente applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale.
3. – La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Entrambi i ricorsi si rivelano privi di pregio.
3.1. – Anzitutto, parte ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto specifico e completo della relazione del consulente d’ufficio, nè fornisce elementi idonei a ricostruire l’iter argomentativo impiegato dal consulente (su tale onere, a pena d’inammissibilità della censura, v. Cass. 3737/2001; 15952/2007;4849/2009), limitandosi a riproporre in questa sede le proprie valutazioni circa i metodi di effettuazione dei conteggi chilometrici ed a sollecitare una valutazione di tali critiche diversa da quella operata dai giudici di merito.
3.2. Senza contare che la ricorrente, nel reiterare le proprie doglianze, prescinde del tutto dalle argomentazioni espresse al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto irrilevante la censura d’inattendibilità degli accertamenti del consulente, non assumendo gli stessi carattere virtuale quanto al computo chilometrico, dato che, seppur condotti sulla base di programmi informatici, avevano tenuto conto di correttivi e di approssimazioni. Precisa, altresì, la Corte territoriale che le approssimazioni ed i correttivi apportati al computo chilometrico erano stati “correttamente ritenuti validi” proprio al fine di attribuire concreta aderenza fattuale al computo stesso, in considerazione delle specifiche caratteristiche dei trasporti, organizzati dal mittente in vista delle consegne pianificate.
3.3. La motivazione sul punto, quindi, esiste e non è nè insufficiente, nè incongrua, nè contraddittoria (peraltro, non vengono indicate contraddizioni interne alla motivazione della sentenza, nè trascritte le proposizioni che si assumano essere “contraddittorie”, ovvero tra loro inconciliabili e tali da elidersi a vicenda: v. Cass. n. 3248/2012): i correttivi e le approssimazioni sono stati ritenuti validi in primo grado e nell’ambito della C.T.U. (come precisato in controricorso, proprio attraverso l’utilizzo di un programma computerizzato scelto sull’accordo di tutti i C.T. di parte). E la loro validità è stata ritenuta “correttamente”, così sintetizzata la valutazione operata dalla Corte territoriale circa il corrispondente giudizio di valore espresso in primo grado in ordine ai criteri di computo in questione. Ne deriva la totale inconsistenza del motivo del ricorso principale.
4. Anche il motivo di ricorso incidentale non coglie nel segno.
4.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla beta, la Corte territoriale ha ricondotto la pretesa restitutoria, azionata nel presente giudizio dalla stessa, nell’ambito del contratto di trasporto intercorrente tra le parti, non nell’indebito oggettivo.
Il fondamento della ripetizione dell’indebito consiste, infatti – diversamente da quanto accade nel caso in esame – nell’assenza di un rapporto giuridico tra le parti, trovando il diritto di ripetere la prestazione ex art. 2033 c.c., la sua giustificazione nell’inesistenza della ragion d’essere del dovere della prestazione, nel difetto, cioè della causa dell’obbligazione di pagare. Tali argomentazioni sono confermate dalla prevalente dottrina, secondo cui uno dei presupposti per l’applicazione dell’istituto in esame è proprio la mancanza di un valido titolo contrattuale.
Ad avviso del Collegio, quindi, i giudici del merito hanno correttamente escluso la possibilità di ricondurre l’azione restitutoria proposta allo schema dell’indebito oggettivo.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che non è possibile parlare, in ipotesi del genere, di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il quale, ricorre tutte le volte in cui vi sia difetto di obbligazione o perchè il vincolo non è mai sorto, o perchè venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (argomento desumibile da Cass. n. 12794/2012, in motivazione).
Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello, ha correttamente inquadrato la pretesa nell’alveo contrattuale, traendo la richiesta restitutoria spunto da un contratto di trasporto. Con la conseguenza che ogni questione, sia in ordine al corrispettivo, sia alla determinazione delle prestazioni realmente eseguite, avrebbe dovuto essere dedotta nell’ambito della relativa disciplina contrattuale e nel termine prescrizionale per questa previsto dall’art. 2951 c.c..
5. La reciproca soccombenza legittima la totale compensazione delle spese tra le parti, per il presente grado di giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013
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Numero Protocolo Interno : 658/2013