Testo massima
Ai sensi degli artt. 2697 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario per la riscossione deve dare prova dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate attraverso la produzione in giudizio delle stesse, non essendo sufficiente l’esibizione della relata di notifica.
Così ha deciso il Tribunale di Taranto Sezione Distaccata di Manduria, in persona del dott. Giovanni Pomarico, nella sentenza n. 1992 depositata il 17.10.2013.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto avverso il fermo amministrativo di un’autovettura apposto da Equitalia con cui l’istante chiedeva, previa sospensione degli atti impugnati, che il giudice accertasse, riconoscesse e dichiarasse l’inesistenza e/o la nullità del fermo amministrativo e del titolo esecutivo sotteso allo stesso, con condanna della resistente anche al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Il giudice ha osservato come, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/73, “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni“.
Nel caso de quo, l’Equitalia, rimasta contumace, non ha prodotto la documentazione idonea a provare la legittimità della cartelle di pagamento e pertanto il giudice ha dichiarato l’inesistenza della cartella di pagamento sottesa al fermo amministrativo opposto e la nullità del provvedimento di iscrizione del fermo stesso, condividendo così l’orientamento della Suprema Corte nell’ordinanza n. 22041 del 28.10.2010 secondo cui: “il Concessionario per la riscossione deve dare prova dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificare attraverso la produzione in giudizio delle stesse, non essendo sufficiente l’esibizione della relata di notifica“.
Invero, come precisato dalla Commissione Tributaria Provinciale Emilia Romagna Parma Sez. I nella sentenza n. 40/2010, “il comportamento del Concessionario che si riservi di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno; quindi l’atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia“.
Relativamente all’estratto di ruolo il Giudice ha poi precisato come lo stesso sia un atto interno meramente descrittivo del credito iscritto a ruolo dall’Ente impositore il quale rappresenta un documento ben distinto rispetto alla cartella di pagamento ed autonomamente impugnabile ex at.19 D.lgs 546/92.
Il giudice ha anche condannato
Equitalia , ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2 e 3, al risarcimento dei
danni richiesti dall’attore, poiché è stata accertata in giudizio l’inesistenza
del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare. Nel caso in
esame il giudice ha liquidato il danno in via equitativa, ai sensi dell’art.
1226 c.c., pur mancando la specifica quantificazione dei danni subiti dal
contribuente e la sussistenza di un
danno effettivo a carico del soggetto che ha subito il provvedimento di fermo uniformandosi a giurisprudenza univoca sul punto (ex plurimis
Trib. Roma, 9.12.2010; CTP Bari n.36/08/10, Giudice di Pace Castellamare di
Stabia n. 407 del 7.12.2009).
Testo del provvedimento
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