ISSN 2385-1376
Testo massima
Non può trovare accoglimento l’ammissione al passivo per l’importo totale di un credito, in virtù del quale le parti, con transazione stragiudiziale novativa, avevano pattuito il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella azionata. Da tanto ne consegue l’ammissione al passivo per l’importo transatto.
Invero, è pacifico che “.… qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario, l’art. 1976 cod civ sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l’irrisolubilità della transazione“.
È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli settima sezione civile con decreto emesso in data 11.11.2013, Giudice estensore dott.ssa Ilaria Grimaldi, Presidente dott. Lucio Di Nosse, pronunciandosi su di una opposizione allo stato passivo.
Nel caso di specie, l’opponente lamentava di esser stato ammesso al passivo del fallimento solo in parte rispetto al credito vantato, contestando, integralmente, l’esistenza di qualsivoglia transazione, men che meno novativa, per esser stata la stessa minata nel consenso dal dolo, in quanto basata su raggiri e su informazioni menzognere fornite al sol fine di far prestare la propria accettazione. Da tanto ne faceva conseguire l’inoperatività del divieto di risoluzione per inadempimento previsto ex art 1976 c.c
Costituitasi ritualmente, la curatela contestava l’assunto di parte opponente, evidenziando la corretta conclusione dell’accordo transattivo, essendo stata la proposta accettata per facta concludentia stante la ricezione nonché l’incasso di una delle cambiali.
Il Collegio ha rigettato l’opposizione, aderendo alle tesi prospettate dalla curatela, sulla base della corretta ricostruzione della fattispecie negoziale, da configurarsi quale transazione stragiudiziale novativa e della conseguente irresolubilità della stessa ex art.1976 cc.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti, non poteva escludersi la chiara volontà delle parti di addivenire ad una composizione stragiudiziale delle reciproche pretese. Tanto si ricava, agevolmente, nonostante la mancata sottoscrizione della transazione (si osservi forma richiesta ad probationem e non già ad substantiam), dall’accettazione dei titoli di credito offerti in garanzia e, soprattutto, dall’incasso del primo di essi, circostanze rilevanti quali facta concludentia.
Chiarito tale punto, il Tribunale, al fine di completare una corretta ed attenta analisi della problematica sottoposta alla sua attenzione ha esplicitato gli elementi che militano in favore di una interpretazione a favore della natura novativa della transazione in esame
Due gli elementi da valutare a tal uopo, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: l’animus novandi e l’aliquid novi.
Con riguardo al primo (elemento soggettivo), avvalendosi della ricostruzione operata da parte resistente, i giudici partenopei hanno rinvenuto l’elemento dirimente nell’indicazione, all’interno del regolamento negoziale, della dicitura “transazione a stralcio della posizione debitoria mediante l’emissione di titoli cambiari“, che non può sottacere la volontà di sostituire la precedente obbligazione con il nuovo assetto d’interessi raggiunto in sede transattiva.
Il requisito oggettivo della novazione è stato invece rintracciato, non tanto nella sostanziale riduzione del quantum debeatur, quanto nella autonomia dell’obbligazione cambiaria rispetto a quella causale, la quale ultima viene necessariamente ad essere estinta dal nuovo (e maggiormente garantito) rapporto sorto tra le parti.
Sulla base di tali assunti, è stata dichiarata la natura novativa della transazione intervenuta tra la creditrice e la fallita in bonis, la quale, per sua natura, non può essere soggetta a risoluzione per inadempimento ex art.1976 cc, con conseguente perdurante vigore della stessa.
Ed è proprio sulla scorta di tale assunto che non poteva che ammettersi al passivo parte opponente se non per l’importo transatto ed al netto della cambiale incassata.
Non potendosi rinvenire alcuna contraria previsione nel regolamento negoziale, pertanto, in rigetto dell’opposizione, è stato confermato il provvedimento di ammissione del g.d. per l’importo transatto, al netto della cambiale già incassata.
Non v’è dubbio che tale pronuncia, sul piano degli effetti, conduca inevitabilmente a porre un freno alla cattiva pratica del creditore che tenti, in sede concorsuale, di togliere efficacia agli accordi transattivi conclusi quando il fallito era ancora in bonis, al fine di essere ammesso al passivo per un importo maggiore.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE di NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, nelle persone dei magistrati:
Dr. Lucia Di Nosse Presidente
Dr. Angelo Del Franca Giudice
Dr. Ilaria Grimaldi Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 4554/2013 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: ricorso in opposizione allo stato passivo (artt, 98 – 99 L.Fall.), vertente
TRA
M.G.T. S.R.L.;
RICORRENTE
E
Fallimento R.I. Spa, In persona del curatore AL;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2013, la M.G.T. S.R.L. presentava opposizione allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata, nella parte in cui il g.d. aveva escluso parzialmente il credito assistito da privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c., pari a complessivi E 649.200,00, per Euro 108.200,00, al netto degli interessi, ed in via chirografaria per la parte restante. Il credito, nato per forniture e basato su fatture, era ammesso solo in parte, dal g.d., per soli Euro 306.400,00, quale somma residua, spettante all’odierna istante, alla luce della transazione intercorsa tra la stessa e la fallita, allora in bonis. A sostegno del ricorso, l’opponente sottolineava l’assenza di qualsivoglia transazione, men che meno novativa, intercorsa tra le parti: ed invero, la ricorrente specificava che aveva concluso con la resistente una prima transazione per un pagamento ridotto del debito, garantita da cambiali rivelatesi, poi, bollate con bolli riciclati e, pertanto, successivamente, risolta con contestuale richiesta dell’intero pagamento; era intervenuta, quindi, una nuova proposta transattiva della medesima portata, nonché avente medesimo testo, garantita da cambiali rimaste poi impagate e non protestabili per illegibilità del numero partita iva, ad eccezione della prima, effettivamente incassata dalla MGT Srl dell’importo di 18,200,00.
La ricorrente ha contestato la configurabilità della seconda transazione, essendo la relativa proposta non firmata per accettazione, e le cambiali, a corredo e garanzia, prese esclusivamente come “banco di prova” della serietà della proposta stessa; inoltre, ha allegato che comunque tale transazione non sarebbe novativa, con la conseguente inoperatività del divieto di risoluzione per inadempimento previsto ex art 1976 c.c. In limine, la ricorrente ha invocato l’annullabilità della transazione de qua essendo, la stessa, minata nel consenso dal dolo, essendo basata su raggiri individuabili nelle menzognere informazioni fornite al fine dell’accettazione. Su tali basi argomentative, ha chiesto l’ammissione al passivo dell’intero credito vantato, oltre interessi leali e commerciali ex D.Lgs 231/02.
Ritualmente costituitasi, la curatela sosteneva l’infondatezza dell’opposizione, chiedendone il rigetto, sottolineando l’intervenuta transazione, nonché la natura novativa della stessa, come tale, non risolvibile per inadempimento ex art 1976 c.c.. Infatti, l’opposto fallimento ha sottolineato la corretta conclusione dell’accordo transattivo, essendo stata, la proposta, accettata per facta concludentia, stante la ricezione, nonché l’incasso, di una delle cambiali. Ad adiuvandum, la curatela resistente ha invocato l’inidoneità della documentazione in atti ai fini dell’ammissione del credito, essendo priva di data certa, nonché mancando le fatture, della sottoscrizione del destinatario.
2. Orbene, l’opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Il Collegio ritiene di condividere la tesi seguita dal gd in sede di verifica, nonché ribadita dal fallimento nell’odierno procedimento, circa l’intervenuta transazione tra la ricorrente e la R.I. Spa allora in bonis.
Ed invero, alla luce del corredo documentale che accompagna il ricorso, emerge chiaramente la volontà delle parti di giungere ad una composizione consensuale delle proprie pretese in sede stragiudiziale: l’ermeneutica del testo del documento, datato 20,12.2010, fa emergere inequivocabilmente la sussistenza degli elementi costitutivi di un accordo transattivo perfezionatosi.
La odierna opponente, sebbene non abbia sottoscritto il testo negoziale per accettazione, non ha di certo, in tal modo, impedito la conclusione dell’iter formativo del contratto, per il quale, essendo prevista la forma scritta solo ad probationem, può essere accettato anche per facta concludentia, senza dunque una formale sottoscrizione del testo negoziale (cfr. Cass. 6825/98).
Orbene, nel caso di specie, il contratto non può che ritenersi concluso sulla base del comportamento concludente della ricorrente; la stessa ha, infatti, non solo accettato i titoli di credito rilasciati in adempimento dell’intervenuta transazione, ma ha addirittura incassato il primo degli stessi, per la somma di curo 18.200,00, dotando così il proprio comportamento di quella univocità necessaria affinchè possa ritenersi concluso il contratto (cfr. Cassazione 1983, n. 6591).
3 Accertata l’intervenuta conclusione della transazione, si mostra come necessario esplicitare gli elementi che militano a favore di una interpretazione a favore della natura novativa della transazione in esame.
Ed invero è opinione di questo Collegio che ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie novativa, ovvero l’animus novandi e l’aliquid novi.
Secondo, infatti, giurisprudenza oramai granitica “Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere a prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (cfr. Cass., Sez. Il, n. 4455 del 2006).
Orbene, ai fini di una corretta interpretazione del testo negoziale orientata alla ricostruzione della comune volontà delle parti, non può non essere preso in considerazione con assoluta preminenza il dato letterale, in ossequio alla gerarchia che il legislatore sancisce tra í vari criteri interpretativi da adottare (Cass.. sez 3, 12120/2005).
Nel testo negoziale in parola le parti indicano lo stesso quale transazione stragiudiziale e si impegnano ad effettuare una transazione a stralcio della posizione debitoria mediante emissione di titoli cambiari. In particolare, la chiara previsione che la transazione fosse a stralcio tradisce chiaramente la volontà reciproca delle parti di sostituire la precedente obbligazione con il nuovo assetto di interessi raggiunto in sede transattiva.
Sussiste, inoltre, l’elemento oggettivo, proprio della transazione novativa, ovvero l’aliquid navi; ed invero le parti non hanno modificato solamente nella quantità le proprie rispettive obbligazioni, incidendo quindi esclusivamente sul quantum debeatur, bensì hanno sostituito la precedente obbligazione causale con una obbligazione cartolare cambiaria, per un importo nettamente inferiore a quello oggetto della precedente rapporto. L’autonomia dell’obbligazione cambiaria rispetto a quella causale rende la prima non definibile come una semplice diversa modalità attuativa della stessa ed evidenzia la nascita di un nuovo rapporto obbligatorio tra le parti, con contestuale estinzione della precedente obbligazione transatta.
Le reciproche concessioni, proprie di qualsiasi transazione, vanno, quindi, ad essere individuate nella rinuncia del quantum e nella maggiore garanzia che un obbligazione cartolare comporta.
Pertanto, stante la natura novativa della tansazione intervenuta, la stessa non può essere soggetta a risoluzione per inadempimento ex art 1976 c.c., con conseguente perdurante vigore della stessa, circostanza che ha portato alla ammissione dell’opponente al passivo per l’importo transatto, al netto della cambiale già incassata.
Infatti, è pacifico che “.… qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativa, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario, nel qual caso l’ari. 1976 cod civ sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l’irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)..” (cfr. Cass., n. 1690/2006 ).
Ad abundantiam, si sottolinea che la precedente transazione, anch’essa novativa, intervenuta tra le odierne parti prima del contratto dì cui qui si è discusso, è stata oggetto di risoluzione tra i contraenti per mutuo consenso e non per inadempimento. Ed invero, il contrarius consensus si rinviene nella missiva inviata dall’opponente nonché dalla presentazione di nuova proposta da pare della società fallita, con contestale travolgimento della precedente offerta.
Infine, nessun accesso può trovare, in questa sede, la domanda costitutiva di annullamento per vizio del consenso della transazione stessa.
Da tale ulteriore petititum, inoltre, il Collegio trae argomento di riconoscimento da parte della stessa istante della perdurante validità, per l’opponente, dell’accordo transattivo.
4. Alla luce della complessità delle questioni giuridica sottese alla pronuncia de qua, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, definitivamente pronunziando sull’opposizione al passivo del Fallimento R.I S.P.A. (n. 262/12), in persona del curatore proposta da M.G.T. S.R.L., in persona del legale rapresentante p.t. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I Rigetta il ricorso;
2 Spese compensate:
Cosi deciso nella camera di consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Napoli, lì 29.10.2013
Il Giudice est. il Presidente
Dott.ssa Ilaria Grimaldi Dott.Lucio Di Nosse
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valeria Maisto, Magistrato Ordinario in Tirocinio Mirato.
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Numero Protocolo Interno : 646/2013