ISSN 2385-1376
Testo massima
Azione revocatoria ordinaria- competenza territoriale- criteri di collegamento- applicabilità degli artt. 18-20 c.p.c.- inapplicabilità dell’art. 21 c.p.c.
Revocabilità dei trasferimenti immobiliari o della costituzione di diritti reali effettuati in sede di separazione consensuale omologata- sussiste.
In tema di azione revocatoria, dedotta in causa è l’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già l’atto impugnato: pertanto, la competenza per territorio deve essere determinata sulla base dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 c.p.c. previsti per la materia delle obbligazioni, e non già sulla base del criterio di collegamento di cui all’art. 21 c.p.c. previsto per la materia dei diritti reali.
L’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria.
Cosi si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dott. Gianluigi Morlini con la sentenza n. 1672 del 05/11/2013 su una controversia avente ad oggetto l’azione revocatoria ordinaria relativa alla cessione di un immobile effettuato dal marito alla moglie in sede di separazione consensuale omologata a titolo di contributo al mantenimento ex art.5 comma 8 Legge 898/1970.
Il giudice dopo aver chiarito l’infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale ha altresì rigettato l’eccezione di inammissibilità, sollevata da parte convenuta, secondo la quale non può essere oggetto di revocatoria, ma solo di opposizione del terzo ex art.404, un trasferimento immobiliare reso nell’ambito di una separazione consensuale omologata.
Sul punto, l’adito Giudicante si è uniformato al consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 24757/2008; 11914/2008) secondo il quale è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c.il contratto con cui un coniuge trasferisce all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale, non essendo di ostacolo né l’avvenuta omologa, né l’intangibilità della separazione (non essendo detta statuzione oggetto della domanda revocatoria), né tanto meno, il fatto che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale siano pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4451/2008 promossa da:
CREDITO ALFA
ATTORE
contro
TIZIO
CAIA
CONVENUTI
BANCA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ed i convenuti hanno concluso come da separati fogli allegati al verbale dell’odierna udienza, mentre parte intervenuta come da comparsa di intervento.
FATTO
Oggetto della presente controversia è un’azione revocatoria ordinaria, proposta sia dall’attore CREDITO ALFA sia dall’intervenuto BANCA, relativamente alla cessione di un immobile effettuata da TIZIO alla moglie CAIA, in sede di separazione consensuale omologata, a titolo di contributo al mantenimento ex art. 5 comma 8 L. n. 898/1970.
Resistono TIZIO e CAIA, deducendo l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità della domanda e comunque la sua infondatezza.
La causa è istruita con l’esame dei testi indotti dalle parti.
DIRITTO
a) L’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dalla difesa di parte convenuta si basa sul presupposto per cui, trattandosi di diritti reali su beni immobili, la competenza dovrebbe essere radicata, ex art. 21 c.p.c., dal criterio di collegamento del luogo ove è posto l’immobile oggetto di revocatoria, pacificamente ricompreso nel circondario del Tribunale di Vigevano.
Trattasi di eccezione manifestamente infondata, essendo del tutto errato il presupposto giuridico dal quale essa muove.
Invero, deve osservarsi che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte convenuta ed in conformità invece a quanto argomentato dalla difesa attorea, è pacifico insegnamento giurisprudenziale quello per il quale, in tema di azione revocatoria, dedotta in causa è l’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia di un negozio che si reputa fraudolento, non già l’atto impugnato: pertanto, la competenza per territorio dev’essere determinata sulla base dei criteri di collegamento di cui agli artt.18-20 cpc, previsti appunto per la materia delle obbligazioni, e non già sulla base del criterio di collegamento dell’articolo 21 cpc, previsto per la materia dei diritti reali (cfr. sul punto Cass. n. 15441/2002, Cass. n. 7377/1993).
Pertanto, essendo l’obbligazione per cui è causa integrata dal pagamento di una somma di denaro dal debitore TIZIO al creditore Credito ALFA, il forum destinatae solutionis coincide con Reggio Emilia, atteso che ivi ha la sede il Credito ALFA, e presso tale sede l’obbligazione deve essere adempiuta ex art.1182 comma 3 cc.
Discende che va comunque rigettata, in quanto infondata nel merito, l’eccezione di incompetenza, potendosi così ritenere assorbite le ulteriori questioni, sollevate dalla difesa di ALFA, in ordine alla tempestività della proposizione dell’eccezione stessa ed all’effettiva contestazione di tutti i criteri di collegamento astrattamente possibili.
b) L’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta muove dal presupposto che non può essere oggetto di revocatoria, ma eventualmente solo di opposizione del terzo ex art. 404 comma 2 c.p.c. davanti al giudice che ha emesso il provvedimento, un trasferimento immobiliare reso nell’ambito di una separazione consensuale omologata.
Anche in questo caso, è errato il principio giuridico dal quale muovo la difesa della convenuta.
Sul punto, occorre infatti nuovamente riportarsi al consolidato insegnamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi in ragione della sua piena persuasività.
E’ stato infatti spiegato che l’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell’avvenuta omologa, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell’intangibilità della separazione, essendo detta statuizione non oggetto della domanda revocatoria e logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare; né il fatto che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (cfr. Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 11914/2008, 8516/2006, Cass. n. 5473/2006, 15603/2005, Cass. n. 5741/2004).
Pertanto ed in conclusione, pienamente ammissibile è la domanda di revocatoria di un trasferimento immobiliare reso nell’ambito di una separazione consensuale omologata.
c) Venendo al merito, le domande revocatorie proposte sono fondate, essendo sussistenti tutti i requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.
Invero, da una prima angolazione, è pacifica ed incontestata tra le parti la posizione debitoria del TIZIO nei confronti di CREDITO ALFA e BANCA, come peraltro risultante ex tabulas da titoli esecutivi di formazione giudiziale e passati in giudicato, tutti relativi a debiti anteriori all’alienazione oggetto della domanda revocatoria (cfr. all. 5, 6 e 15 fascicolo attoreo, nonché all. 4 e 7 fascicolo di parte convenuta).
Da una seconda angolazione, innegabile è la sussistenza di un eventus damni, atteso che l’alienazione dell’unico immobile di proprietà del debitore rende non solo più gravoso, ma addirittura impossibile, il soddisfacimento del credito, non avendo il debitore altri immobili sui quali il creditore possa garantirsi, e non risultando nemmeno la disponibilità di un patrimonio mobiliare: discende che l’alienazione ha comportato per il creditore non solo un pericolo di danno, ciò che già di per sé supporterebbe l’esperimento dell’azione revocatoria, ma addirittura la certezza dell’incapienza tramite l’integrale azzeramento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Da una terza angolazione, certamente sussistente è anche l’elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore, che per un verso ha prestato fideiussione a favore di CREDITO ALFA e BANCA, e per altro verso è legale rappresentante del debitore principale TIZIO SRL, società dapprima in liquidazione poi fallita, ciò che lo rende certamente al corrente delle difficilissime condizioni economiche della società stessa (cfr. anche lettera di cui all’allegato 14 fascicolo attoreo, in cui la TIZIO SRL riconosce il debito e chiede di soprassedere temporaneamente ad azioni di recupero).
In proposito, anche la tempistica relativa all’alienazione in sede di separazione, effettuata un mese dopo la messa in liquidazione della società ed il contestuale affitto di tutti i beni aziendali ad una società di nuova costituzione avente il medesimo oggetto sociale e come soci lo stesso TIZIO e la propria giovane figlia, è ulteriore ed inequivocabile indice della scientia damni (cfr. all. 2 e 13 fascicolo attoreo).
Infine e da ultimo, anche a volere in mera ipotesi ritenere oneroso l’atto qui oggetto di revocatoria, id est l’attribuzione, in sede di separazione consensuale, dell’immobile coniugale al coniuge (atto che potrebbe ritenersi gratuito, alla stregua dei criteri distintivi dettati da Cass. n. 5473/2006, essendo difficilmente riscontrabile una funzione realmente solutoria di un oggettivo obbligo di mantenimento), agevolmente rinvenibile sarebbe comunque anche l’elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, e cioè la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, trattandosi comunque di atto successivo al sorgere del credito.
Detta consapevolezza è ampiamente confermata dall’istruttoria testimoniale, che ha pienamente provato quanto dedotto dall’attore, e cioè che la CAIA era perfettamente conscia della situazione debitoria per cui è causa, non solo in quanto moglie del debitore, ma anche e soprattutto in quanto, lavorando presso la TIZIO, si occupava personalmente e direttamente della contabilità, gestendo anche i rapporti con le banche creditrici (cfr. deposizione del teste B. L. C., a conferma dei capitoli 24-28, 30, 32-37 dedotti da parte attrice; nonché mancata ed ingiustificata presenza della parte, ex art. 232 c.p.c., a rendere l’interpello ritualmente dedotto sul punto dall’attore).
D’altronde, la stessa assegnazione di un immobile in funzione di mantenimento laddove dagli atti non emerge minimamente che la moglie di TIZIO fosse non autosufficiente, unitamente al fatto che anche dopo la separazione i coniugi hanno continuato a vivere insieme (cfr. all. 15 fascicolo attoreo, che comprova come TIZIO abbia personalmente ritirato la copia del decreto ingiuntivo notificatogli da Credem, mentre si trovava, dopo la separazione, presso l’abitazione ceduta alla moglie), lumeggia in capo alla CAIA non solo la consapevolezza dell’esistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ma anche ed addirittura una vera e propria partecipazione ad una dolosa preordinazione, peraltro nemmeno richiesta dall’art. 2901 c.c. trattandosi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito.
In ragione di tutto quanto sopra, vanno accolte le domande revocatorie proposte dall’attore e dal terzo intervenuto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla difesa degli attori in ordine alla pretesa invalidità dell’attribuzione di un immobile in funzione di mantenimento del coniuge debole, ex art. 5 comma 8 L. n. 898/1970, al di fuori del procedimento di divorzio e nell’ambito del giudizio di separazione.
d) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. n. 140/2012, stante la previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012), sono quindi poste a carico dei soccombenti convenuti, in solido tra loro, ed a favore dei vittoriosi attore e terzo intervenuto, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il petitum di causa.
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 13/11/2012, e, dopo avere disposto l’istruzione testimoniale e provveduto alla stessa, è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 5/11/2013.
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– dichiara inefficace nei confronti di Credito ALFA. e di BANCA, la cessione effettuata da TIZIO a favore di CAIA del diritto di proprietà sull’immobile sito in via dei Mulini n. 15 ad (OMISSIS), censito al (OMISSIS), con verbale di separazione consensuale del 18/12/2007 omologato dal Tribunale di Vigevano il XXX e trascritto il XXX ai numeri RG XXX ed RP XX;
– condanna TIZIO e CAIA, in solido tra loro, a rifondere a CREDITO ALFA le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 550 per rimborsi, 12.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
– condanna TIZIO e CAIA, in solido tra loro, a rifondere a BANCA le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 50 per rimborsi, 12.200 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, 5/11/2013
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
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Numero Protocolo Interno : 640/2013