ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo – nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente -, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con l’ordinanza n. 20437, pronunziata in data 10/07/2013.
In particolare, con la detta ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile nel processo tributario l’uso delle presunzioni semplici, quale mezzo di valutazione dei fatti di causa da parte dell’organo chiamato a giudicare.
Gli ermellini, infatti, pongono a fondamento del proprio ragionamento il combinato disposto di cui agli articoli 39 primo comma lettera c) del D.P.R. 600/1973, 54 terzo comma del D.P.R. 633/1972 e 2729 c.c.
Secondo i giudici di piazza Cavour, se in corso di causa il giudice rinviene elementi utili per fondare il proprio convincimento provenienti da dati e notizie acquisite in sede di controllo presso un soggetto diverso dal destinatario dell’avviso di accertamento, il proprio processo di valutazione può ritenersi perfettamente conducente e legittimo. Infatti, per effetto degli artt. 39 primo comma lettera c) del D.P.R. 600/1973, 54 terzo comma del D.P.R. 633/1972, detti elementi presentano i caratteri della gravità, precisione e concordanza ex art. art. 2729 c.c.
Gli ermellini sono addivenuti a tale decisione a seguito di un ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate che proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della C.T.R. del Molise.
Il ricorso si basava su tre motivi; in particolare, l’ente di riscossione denunciava la violazione dell’articolo 39 primo comma lettera c) del D.P.R 600/1973 e dell’articolo 54 terzo comma del D.P.R. 633/1972, per avere la Commissione tributaria regionale escluso la rilevanza degli elementi probatori acquisiti presso terzi.
La Corte di Cassazione, investita della decisione, ha rigettato i primi due motivi ed accolto la terza eccezione del ricorrente, riscontrando la violazione dei sopradetti articoli ed evidenziando che il processo di valutazione dei giudici di merito poteva legittimamente prendere in considerazione alcuni elementi tratti dalla guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente, così come è possibile leggere nelle motivazioni della S.C.
In conclusione, dunque, alla luce di tali considerazioni, gli ermellini hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della C.T.R. ritenendo pienamente ammissibile, nel processo tributario, la circostanza che il giudice possa fondare il proprio convincimento anche su elementi probatori acquisiti durante una verifica fiscale operata nei confronti di un terzo diverso ed estraneo al procedimento cui è chiamato a decidere.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate
– ricorrente –
contro
Fallimento alfa s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 21/2011/2 depositata il 17/2/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2013 dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ceniccola.
Svolgimento del processo
La controversia promossa da alfa s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 318/172005 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) per irpeg, ilor e iva 1996- 1997. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art.380 bis cpc chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/7/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con PRIMO MOTIVO la ricorrente assume la violazione dell’art.112 cpc laddove la CTR non si è pronunciata sulla eccezione di nullità della sentenza in quanto sottoscritta dal giudice anziano, nonostante il presidente non fosse dimissionario alla data della deliberazione.
La censura, non esaminata dalla CTR, è comunque infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6-2, Ordinanza n. 4326 del 19/03/2012) secondo cui, ove il presidente del collegio, che ha emesso la sentenza, venga successivamente a cessare dal servizio o rifiuti per qualsiasi motivo di porre in essere gli adempimenti di competenza in ragione delle funzioni già esercitate, non è nulla, nè tanto meno inesistente, la sentenza sottoscritta dal giudice componente anziano del collegio giudicante, che a tale stregua ne esplichi le relative incombenze, con l’annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente “impedito”, senza che sia peraltro necessario indicare la causa dell’impedimento, sufficiente essendo che egli ne attesti l’esistenza, con una statuizione non censurabile nei successivi gradi di giudizio, non risultando al riguardo prevista alcuna possibilità di impugnazione.
Con SECONDO MOTIVO la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n.546 del 1992, artt.53 e 57 laddove la CTR ha rigettato l’appello sul rilievo della mancanza di altro elemento probatorio.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).
Con TERZO MOTIVO la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n.600 del 1973, art.39 e D.P.R. n.633 del 1972, art.54 laddove la CTR ha escluso rilevanza agli elementi acquisiti nei confronti di terzi.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.9402 del 20/04/2007) secondo cui nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo – nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente -, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art.2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art. 39, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.54), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario; nonchè della pronuncia (Sez. 5, Sentenza n.13486 del 11/06/2009) secondo cui il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.54, comma 3, espressamente prevede che l’ufficio possa procedere a rettifica, indipendentemente dalla previa ispezione del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso; l’avviso di accertamento, non richiede un’autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, nonchè con le norme specifiche che, in materia tributaria, disciplinano l’istruttoria e la motivazione degli atti impositivi (L. n.212 del 2000, art.12) e consentono all’Amministrazione di avvalersi dell’attività di altri organi (artt.51 e 52 del D.P.R. n.633 cit.).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
PQM
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
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