ISSN 2385-1376
Testo massima
La mediazione è opportuna qualora vi sia un evidente contrasto tra il diritto fatto valere e lo strumento azionato per tutelarlo, nel senso che, tenuto conto del peso effettivo della controversia, in termini monetari, lo stesso attore avrebbe potuto anteporre alla scelta sposata in via diretta (sistema di risoluzione pubblico delle controversie), l’opportunità di un sistema di risoluzione alternativo della controversia e riservare, dunque, il percorso giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle procedure di confronto amichevole.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Milano, nona sezione, in veste di giudice di appello con ordinanza pronunziata in data 29/10/2013.
Nel caso di specie, il Tribunale Lombardo è stato chiamato a pronunziarsi in merito ad un appello proposto da uno dei due ex coniugi avverso la sentenza del giudice di pace avente ad oggetto il credito per le somme dovute per il mantenimento di due figli minorenni.
Ebbene, il Giudice ritenuta peculiare la controversia, ha ritenuto conveniente esperire un tentativo di conciliazione, seppure in sede di appello, sul presupposto che “ove la controversia coinvolga parti legate da un pregresso rapporto affettivo, come tale destinato a proiettarsi nel tempo, la ricerca di una soluzione conciliativa risulta di evidente opportunità considerando che i litiganti, non più coniugi ma tuttavia ancora genitori devono tener sempre presente l’interesse preminente dei figli minori meglio preservato se gli stessi non diventino, seppur indirettamente oggetto di procedure giudiziali”.
In conclusione, dunque, il Tribunale di Milano, in virtù di quanto statuito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 che, riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio), ha ordinato alle parti di rivolgersi ad un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente, al fine di definire il conflitto, nel suo complesso, e non in modo parziale come avverrebbe, tout court, con una sentenza di appello e allo scopo di pervenire ad un regolamento di interessi utile a ripristinare una relazione in grado di proiettarsi nel futuro.
Testo del provvedimento
Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Ordinanza 29 ottobre 2013
(est. G. Buffone)
osserva
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 12958/2010, ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato da
e
; declaratoria intervenuta su ricorso congiunto delle parti con cui, per quanto qui interessa, i genitori hanno concordato il mantenimento dei due figli minori in complessivi euro 300,00 mensili.
In data 30 dicembre 2011, la
ha notificato all’odierno appellato atto di precetto per euro 1.485,50 quale differenza tra il mantenimento dovuto sino a quella data euro 3.300,00 – e la minor somma versata; oltre le spese per la procedura giudiziale seguita e, così, per complessivi euro 1.810,68. Con atto di citazione dell’1 febbraio 2012, il debitore intimato ha presentato opposizione alle somme oggetto di precetto, avversato dall’attrice sostanziale.
Il giudice di pace adito, con sentenza n. 103.044, depositata in Cancelleria in data 6 marzo 2013, ha accolto solo parzialmente l’opposizione e riconosciuto alla
un saldo a credito di euro 324,50, condannandola alle spese del processo, per euro 450,00 per compenso professionale ed euro 77,00 per spese (nel corso del procedimento di primo grado, peraltro, l’opponente versava spontaneamente alla opposta la somma di euro 665,00 che veniva accettata a titolo di mero acconto). Il giudice di pace ha quantificato il credito spettante alla parte opposta in complessivi euro 990,50 (così riducendo l’importo del precetto), decurtando dal titolo azionato taluni spese giudicate non dovute (ad es. ticket sanitari; spese per vestiario; etc..). Con l’atto di appello introduttivo del processo, la
chiede la riforma della decisione impugnata.
Reputa il Tribunale che sussista l’evidente opportunità di una soluzione conciliativa della lite.
In primo luogo, la controversia involge due parti legate da pregresso rapporto affettivo; rapporto destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora genitori; quanto, inoltre, dovrebbe indurre le parti stesse ad agire tenendo sempre fermo e presente l’interesse «preminente» dei figli minori, che meglio è preservato ove gli stessi non diventino seppur indirettamente oggetto di procedure giudiziali (anche là dove le suddette procedure abbiano ad oggetto diritti disponibili come nel caso di specie: recupero di un credito – che, però si ricollegano, intimamente, alla vita biologica del nucleo familiare).
L’opportunità di un tentativo di conciliazione è pur resa evidente dal fatto che, in passato, i genitori sono stati in grado di pervenire ad accordi (v. ricorso congiunto per la fase del divorzio): hanno, dunque, rivelato la capacità di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise. Vi è, poi, da segnalare come lo strumento giudiziale almeno in questa fattispecie si sia rivelato inidoneo a prevenire ulteriore contenzioso: risulta ad acta che la odierna appellante ha già notificato all’appellato un altro atto di precetto.
Va, infine, rivelato come sempre guardando all’odierna fattispecie vi sia un evidente iato tra il diritto fatto valere (guardando al valore del credito secondo la prospettazione attorea) e lo strumento azionato per tutelarlo (due gradi di giudizio), nel senso che, tenuto conto del peso effettivo della controversia, in termini monetari, lo stesso creditore avrebbe potuto anteporre alla scelta sposata in via diretta (sistema di risoluzione pubblico delle controversie), l’opportunità di un sistema di risoluzione alternativo della controversia (es. mediazione familiare; mediazione civile; diritto collaborativo; etc.) e riservare, dunque, il percorso giurisdizionale solo alla res litigiosa residuata all’esito del fallimento delle procedure di confronto amichevole.
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale stima necessario un percorso di mediazione in favore delle parti. Come noto, la legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: trattasi, conseguentemente, di una norma applicabile ai procedimenti pendenti e, dunque, anche all’odierna lite.
Peraltro, il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Giova, peraltro, ricordare come i mediatori ben potrebbero estendere la «trattativa (rectius: mediazione)» ai crediti maturati successivamente alla instaurazione dell’odierna lite e non fatti valere in questo processo, così essendo evidente che l’eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto, nel suo complesso, mentre la sentenza di appello potrebbe definire, tout court, solo una lite, in modo parziale.
Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: nel caso in esame, dunque, l’onere della instaurazione della procedura mediativa grava sull’appellante. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Ovviamente, trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale, è chiaro che le parti se tutte d’accordo possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro organismo scelto di comune accordo. Si segnala anche che l’onere posto a carico dell’appellante di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione non esclude che la domanda possa essere presentata anche dall’appellato; in quel caso, al cospetto eventuale di più domande di mediazione, la mediazione deve essere svolta, come noto, dinanzi all’organismo adito per primo, purché territorialmente competente (art. 4 comma III cit.). La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti.
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Fissa nuova udienza in data 18 marzo 2014, ore 10.00 assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Milano, lì 29 ottobre 2013.
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