ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definito del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis”.
E’ questo il principio statuito dal Tribunale di Vicenza, in persona della dott.ssa Eloisa Pesenti, nella sentenza n. 714 depositata il 29 maggio 2013, che ha aderito al prevalente indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, 27.1.2009 n. 1968, Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 9440 del 18.5.2004).
Secondo il Tribunale di Vicenza, quindi, l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., può essere promossa non solo da chi, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
In virtù di tanto il Tribunale ha ritenuto che il giudizio promosso con l’azione revocatoria non sia soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. anche nel caso in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito, poiché la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
Nel caso in esame il fondo patrimoniale era stato costituito (dopo 25 di matrimonio), prima del sorgere del credito ma tra le parti vi erano comunque preesistenti rapporti commerciali, accertati nel corso del giudizio, dai quali poteva scaturire una posizione debitoria dei convenuti. Da qui nasceva l’esigenza degli stessi di cautelarsi mediante la costituzione del fondo patrimoniale.
Ebbene, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che “appaia pacifica in capo ai convenuti la sussistenza della scientia damni, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore rendendo più difficile, con la costituzione del fondo patrimoniale, la conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore” ed ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Quindi, il soggetto che intenda proporre una azione revocatoria del fondo patrimoniale dovrà solo provare la “scientia damni” del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il “consilium fraudis”.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica in persona del giudice dott. Eloisa Pesenti ha così pronunciato nella causa n. 1726/2012 iscritta a ruolo il 13.3.2012 da:
M. S.r.l.
attrice
contro
B. E FL.
convenuti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’atto di citazione in premesse indicato, M. SRL, premesso di essere creditrice della ditta RA. S.A.S., di cui era socio accomandatario BL., per Euro 96.386,28 come da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Padova, agiva in giudizio contro lo stesso BA. e la coniuge FL. onde sentire dichiarare la simulazione assoluta o nullità o comunque revocare ex art. 2901 c.c. l’atto di costituzione di fondo patrimoniale datato 16.3.2007 e avente ad oggetto tutti i diritti immobili di proprietà del debitore; sottolineava che il fondo patrimoniale era stato costituito dopo 25 anni dal matrimonio, su beni che non costituiscono abitazione della famiglia, a distanza di tempo dalla loro acquisizione (risalente al 1973 e al 2000), e non su tutti i beni della coppia, in particolare non su un immobile di proprietà esclusiva della FU., mentre era stato costituito su quote indivise di comproprietà del BA.; ritenendo tutti tali indici rivelatori della destinazione dell’atto a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, ne chiedeva l’accertamento di simulazione o nullità o la revocazione, con vittoria di spese.
I convenuti si costituivano, eccependo che il fondo patrimoniale era stato costituito per le finalità sue proprie quando il figlio, nato nel 1990 era minorenne, e prima del sorgere del credito di M. SRL; che nel fondo non era stato conferito l’immobile della FU. in quanto gravato da mutuo
ipotecario e in comunione ereditaria con la sorella; che NM. e SG., soci al 50% della ditta M., erano soci anche della PR- S.r.l. costituita nel 2004 dal BL.; che “M. S.r.l. era l’unico fornitore di PR. S.r.l. delle materie prime essenziali all’attività di PR. S.r.l. medesima. R. SAS acquistava da PR. S.r.l. solo alcuni prodotti ma era il maggior cliente nei primi anni dell’attività della Pr. srl. Solo nel mese di marzo 2008 SI. e NO. esprimevano la richiesta che una parte degli acquisti della PR. S.r.l. fosse eseguita dalla R. sas. .. il BA. pur non condividendo tale proposta, al solo fine di agevolare il
prosieguo dell’attività PR. S.r.l. in fase di avviamento, accettava temporaneamente tale proposta”.Aggiungeva che “la presunta esposizione di R. verso M. era oggetto di approfondimento nella causa n. 9429/2011 Tribunale di Padova”.
L’attrice replicava che l’immobile della convenuta era già stato diviso nel 2005, e che l’iscrizione ipotecaria non avrebbe ostato al suo conferimento in fondo patrimoniale; osservava che i convenuti non avevano mai specificamente contestato il credito di M. verso RTI. In assenza di istanze istruttorie (a parte quella dei convenuti, oggi riproposta, che appare superflua perché non contestata) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e successivamente, su richiesta dell’attore, anticipata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Quanto all’eccezione preliminare dei convenuti, va ricordato che, secondo la prevalente e del tutto condivisibile giurisprudenza di legittimità, l’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e che in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis (Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, 27.1.2009 n. 1968).
Nel caso di specie, anche se il credito formalmente è sorto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, tuttavia lo stesso convenuto ha dichiarato, e ha anche chiesto di provare per testimoni, (v. conclusioni in via istruttoria) che “i rapporti commerciali tra il sig. BA. e le persone fisiche titolari di M. (NO. e SI.)e la M. stessa iniziavano nel 2004 e proseguivano negli anni prima attraverso la società PR. S.r.l. poi attraverso la R. sas”.
Pertanto è ammessa da parte del convenuto la preesistenza di rapporti commerciali dai quali poteva scaturire una posizione debitoria, con conseguente opportunità di cautelarsi mediante la costituzione del fondo patrimoniale.
Inoltre, secondo le Sezioni Unite (ordinanza n. 9440 del 18.5.2004), poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esercizio dell’azione revocatoria, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex aR. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non
costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, ed essendo da escludere la possibilità di contrasto di giudicati tra la sentenza che a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.
Pertanto, appare pacifica in capo ai convenuti la sussistenza della scientia damni, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore rendendo più difficile, con la costituzione del fondo patrimoniale, la conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sez. Ili, 9.4.2009 n. 8680; 7.10.2008 n. 24757), mentre tale scientia damni non è esclusa dall’invocazione di un generico interesse della famiglia (peraltro costituita 25 anni prima: matrimonio del 1982) perché non sussiste alcun obbligo di costituzione del fondo ex aR. 170 c.c. per fare fronte ai relativi bisogni (Cass. Sez. III, 8.8.2007
n. 17418).
In assenza di prove della simulazione, o di cause di nullità o inefficacia dell’atto, è da accogliere, invece, la domanda svolta in via subordinata, di revocazione ai sensi dell’aR. 2901 c.c., con dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale non erga omnes ma nei soli confronti dell’attrice.
La domanda attorea merita, pertanto, accoglimento, e conseguentemente le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 140/20120 in base all’attività espletata e alle questioni affrontate, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione deduzione rigettata, così provvede:
1) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata dall’attrice, accerta e dichiara l’inefficacia ex aR. 2901 c.c. nei confronti di M. S.r.l. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i convenuti B. e FL., redatto dal notaio GC., rep. n. 14128 in data 16.3.2007;
2) condanna i convenuti B. e FL., in solido tra loro a rifondere all’attrice M. S.r.l. le spese di lite, liquidate in Euro 660,00 per spese ed Euro 4200,00 per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 28 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
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Numero Protocolo Interno : 622/2013