ISSN 2385-1376
Testo massima
Dalla lettura comparata degli elaborati e dei criteri come predefiniti e specificati, si devono poter desumere le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione.
Nell’ipotesi in cui nella predeterminazione dei criteri non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.
Sono questi i principi di diritto statuiti dal Tar Campania Salerno, con ordinanza n. 1039, pronunziata in data 20/09/2013.
Tale ordinanza trae origine dal ricorso presentato da un candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, al fine di ottenere l’annullamento dell’elenco degli ammessi alle prove orali nella parte in cui escludeva l’ammissione dello stesso alle suddette prove.
Ebbene, il Tribunale amministrativo, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della legittimità dell’atto, è sufficiente il solo voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ad externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo; è stata infatti evidenziata la necessità che l’iter logico giuridico seguito dalla commissione nella concreta attribuzione del punteggio numerico sia ricostruibile attraverso criteri puntuali, specifici e non generici, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione.
A questo punto, il Tar osserva che, nell’ipotesi in cui nella predeterminazione dei criteri non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza.
Tanto anche in considerazione della necessità di un quid pluris in termini motivazionali, avvertita dallo stesso legislatore che all’art. 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Orbene, nella fattispecie in esame, l’organo giudicante, rilevato il mancato rispetto dei suddetti principi, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non sono state rinvenute né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, ha ritenuto illegittima la votazione espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali.
In conclusione, dunque, il Tar ha accolto il ricorso del candidato e ha disposto che nella rinnovata correzione degli elaborati scritti la valutazione venisse espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai principi sopra espressi.
A tal riguardo, si segnala altresì la sentenza n.4130 pronunziata dal Consiglio di Stato, sezione quarta,in data 06/08/2013, con la quale si è stabilito che la motivazione espressa numericamente è considerata di per sé idonea a rendere palese la valutazione compiuta, e la sentenza n.1994 pronunziata dal Tar Sicilia Catania, sezione quarta, in data 11/07/2013, con la quale è stato sancito il principio secondo il quale la commissione esaminatrice, durante gli esami orali, ha l’obbligo di motivare lo svolgimento delle prove scritte e di esprimere un relativo giudizio di merito.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
tizio, rappresentato e difeso dall’avv.
.
contro
Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore;
per l’annullamento dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di appello di Salerno, nella parte in cui si è disposta la non ammissione del ricorrente alle prove anzidette;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 il dott. G.G. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;
RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;
RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);
EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti“, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati [
]”;
EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;
RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;
RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;
RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;
RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013
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