ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il Giudice dell’Esecuzione è titolare del potere dovere di verificazione dell’idoneità del titolo esecutivo azionato, nonché nella correttezza della quantificazione del credito, come operato dal procedente,dovendo altresì controllare anche d’ufficio e al di fuori di una specifica contestazione tra le parti, se la quantificazione della somma pretesa dal pignorante corrisponda alle previsioni del titolo esecutivo”.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, Giudice dell’Esecuzione, dott. Francesco Abete, nell’ordinanza ex art. 495 cpc che ha determinato le somme, di cui alla richiesta di conversione del pignoramento proposta dal debitore esecutato.
Il principio è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con precedenti pronunzie (cfr. Cass. civile 8/4/2003 n.5510; Cass. civile 26/3/2003 n. 4491; Cass. civile 23/6/2000 n.8559; Cass. civile 10/9/1996 n. 8215) e trova la sua ratio nel potere del Giudice dell’Esecuzione di verificare, anche in assenza di contestazioni da parte del debitore, se il modo in cui è stato liquidato il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nell’istanza di assegnazione corrisponde al titolo esecutivo o al titolo posto alla base dell’intervento.
Quando il Giudice esercita questo potere e non decide su una contestazione sollevata dal debitore, il suo accertamento ha una portata limitata, che si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo, poiché è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione.
Tanto a differenza di ciò che accade quando il debitore solleva contestazioni sulla entità del credito, proponendo opposizione all’esecuzione o sollevando una controversia in sede di distribuzione del ricavato, perché in tal caso si è in presenza di questione che deve essere risolta nei modi della cognizione e sull’accertamento della entità del credito alla data della decisione si forma un giudicato, che travalica l’ambito del processo esecutivo in corso.
In sintesi, dunque, il Giudice, applicando la legge ai fatti che costituiscono il diritto di chi propone la domanda, anche in assenza di una specifica contestazione di parte, ha la facoltà di esaminare il titolo esecutivo azionato e la quantificazione del credito così come operata dalle parti, la cui pronunzia, tuttavia, ha un’efficacia limitata al processo esecutivo nel quale viene emessa.
Testo del provvedimento
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