ISSN 2385-1376
Testo massima
Le spese della fase sommaria della opposizione sulla richiesta di sospensione possono essere liquidate dal Giudice dell’Esecuzione con il provvedimento che rigetta o accoglie l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione dei provvedimenti indilazionabili con fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito ovvero per la riassunzione davanti al Giudice competente.
Così si è espresso il Tribunale di Lodi, Giudice dell’Esecuzione, dott.ssa Arianna d’Addanbbo, che ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva proposta dal debitore esecutato con condanna alle spese.
Il principio è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con precedenti pronunzie (da ultimo Cass. Civ. sez. III 23/7/2009 n. 17266 e 27/10/2012 n.22503) e trova la sua ratio nella circostanza che la cognizione piena, a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ex art. 185 disp.att. cpc e, quindi, del sub procedimento di sospensione, è ora, secondo l’art. 616 comma 2 cpc, meramente eventuale, perché è rimessa alla parte la valutazione se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dare corso alla cognizione piena.
Il provvedimento che nega o accoglie l’opposizione, indipendentemente dall’applicabilità dell’art. 669 septies commi 2 e 3 cpc, ha infatti – l’attitudine di definire la vicenda davanti al Giudice dell’Esecuzione nel caso in cui l’opposizione non venga iscritta a ruolo contenzioso o non segua nel termine perentorio di cui all’art. 616 comma 2 cpc, per cui si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall’art. 91 cpc.
Del medesimo orientamento si evidenzia l’ordinanza del 10/10/2013 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Maria Ludovica Russo.
Segnalazione dell’avv. Aldo Vicario del Foro di Lodi.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI LODI
A scioglimento della riserva assunta in data odierna,
letto il ricorso ìn opposizione proposto I.C. e G.C. volto ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva sopra indicata;
letta la memoria di costituzione depositata dal creditore procedente,
rilevato quanto alle notifiche dell’atto di precetto che le stesse sono state effettuate ai sensi dell’art.140 cpc, per temporanea assenza dei destinatari, presso l’abitazione di residenza dei ricorrenti, in OMISSIS e le stesse si sono perfezionate per compiuta giacenza;
rilevato quanto alle notifiche degli atti di pignoramento che le stesse sono state effettuate ai sensi dell’art. 139 cpc mediante consegna nelle mani di T.G.che ha dichiarato all’Ufficiale Giudiziario di essere “moglie convivente del Sig. G.C.”, anagraficamente residente a far data dal 13.06.2007 nell’abitazione sita in OMISSIS e pertanto non qualificabile come ospite occasionale:
rilevato, inoltre, che la dichiarazione della. G.T.è stata riportata nella relazione di notifica dell’Ufficiale Giudiziario che è assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.;
rilevata pertanto che le notificazioni sono valide ed efficaci;
rilevato che entrambi i ricorrenti avevano eletto domicilio nel contratto di mutuo nel luogo in cui sono state eseguite le notifiche;
rilevato, quanto al merito, che i ricorrenti non hanno negato L’esistenza del credito finanziato e che le contestazioni sollevate sono generiche, prive di fondamento e non supportate da nessuna prova;
rilevato che, anche ove fosse fondata la doglianza dei ricorrenti relativa all’indicazione nell’atto di precetto di interessi non dovuti, tuttavia il creditore ha diritto di agire esecutivamente per la restante parte del credito derivante dalla stipula di un contratto di mutuo fondiario, potendo eventualmente discutere, in sede di distribuzione delle somme, dell’ importo che si ritiene non dovuto;
considerato che con sentenza 22033/2011 la Suprema Corte ha stabilito che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto. quello per la riassunzione davanti al giudice competente, – deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, rídiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito”;
rilevato che le spese delta presente fase sommaria devono essere poste a carico degli opponenti che sono risultati soccombenti;
PTM
respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione;
Fissa nuova udienza ai sensi dell’art. 569 c.p.c. per il 22.112013 ore 13,15
assegna alla parte interessata termine di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito a norma dell’art. 618 e.p.c. e ciò mediante rituale notificazione, unitamente al presente provvedimento, di atto di citazione a comparire ad udienza fissa nei termini di cui all’art. 163 bis. ridotti alla metà.
condanna, in solido tra loro, i ricorrenti a pagare in favore di banca e per essa banca 2 le spese della presente procedura liquidate in Euro 1.500,00, oltre Iva e c.p.a.;
manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti, al custode delegato e al perito estimatore, anche via fax o P.E.C.
Lodi, 11.10.2013.
Il Giudice
Dott.ssa Arianna d’Addabbo
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