ISSN 2385-1376
Testo massima
La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato nè la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo o sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente.
E’ questo il principio di diritto richiamato con ordinanza n.21804 dalla Cassazione civile, sezione sesta, in data 24/09/2013, a seguito del ricorso presentato dall’Equitalia avverso il decreto del Tribunale di merito con cui veniva rigettata l’opposizione allo stato passivo da essa proposta avverso l’esclusione del proprio credito insinuato, in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata e i ruoli erano stati tardivamente emessi dopo la chiusura dello stato passivo.
In particolare, l’ente di riscossione deduceva che il Tribunale di merito avesse erroneamente ritenuto che i ruoli dovessero essere emessi prima della chiusura dello stato passivo, rilevando altresì l’incolpevolezza del ritardo nella presentazione dell’istanza tardiva di ammissione al passivo presentata nel 2011, ancorchè lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo nel 2008, atteso che avesse avuto conoscenza dell’esistenza della procedura solo nel 2010 non avendo ricevuto le dovute comunicazioni da parte del curatore.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, in virtù del principio di diritto secondo il quale la domanda di ammissione al passivo può trovare accoglimento, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare.
Ed infatti il dato rilevante ai fini dell’ammissione al passivo di un credito tributario è che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato. A tal fine non rileva certamente se i ruoli siano stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo.
In conclusione, dunque, gli ermellini hanno accolto il ricorso cassando il decreto impugnato e rinviando anche per le spese al Tribunale di merito, atteso che l’elemento rilevante è soltanto l’anteriorità del credito rispetto al fallimento e non anche la preventiva formazione del ruolo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19707/2012 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA
– ricorrente –
contro
M.F. in qualità di Curatore del Fallimento IATS di S.F.;
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 221/2012 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA del 6.6.2012, depositata il 07/06/2012;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte rilevato che sul ricorso n. 19707/12 proposto da Equitalia sud spa nei confronti del Fallimento IATS di S.F. il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 601/12 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del proprio credito insinuato L. Fall., ex art. 101, in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata ed inoltre i ruoli erano stati tardivamente emessi dopo la chiusura dello stato passivo.
Non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
Con il primo motivo di ricorso Equitalia osserva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i ruoli dovevano essere emessi prima della chiusura dello stato passivo poichè ciò che conta è l’anteriorità del credito tributario rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo deduce l’incolpevolezza del ritardo nella presentazione dell’istanza tardiva di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 101, presentata nel 2011, ancorchè lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo nel 2008, poichè aveva avuto conoscenza della esistenza della procedura solo nel 2010 non avendo ricevuto la dovute comunicazioni da parte del curatore L. Fall., ex art. 92.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la domanda di ammissione al passivo, può trovare accoglimento, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. (Cass. 5063/08; Cass. 12019/11).
Ancora più recentemente si è poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato nè la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente etc. (Cass. sez. un 4126/12).
Da tale giurisprudenza si evince con chiarezza che il dato rilevante ai fini dell’ammissione al passivo di un credito tributario è che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato. A tal fine non rileva certamente se i ruoli siano stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo.
Il secondo e del terzo motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi si rivelano manifestamente fondati.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare apoditticamente non può considerarsi incolpevole un ritardo non determinato direttamente dalla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Tale motivazione non da però conto del motivo di reclamo che si fondava sulla mancata conoscenza del procedimento di verifica dello stato passivo non essendo stata inviata dal curatore la comunicazione di cui alla L. Fall., art. 92.
A tale proposito va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma della L. Fall., art. 101, (c.d. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto. (Cass. 4310/12).
La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto prendere in esame siffatta contestazione e darne conto con adeguata motivazione alla luce delle esistenti risultanze processuali.
Con il secondo motivo la società ricorrente censura pure la sentenza laddove afferma che l’istanza di insinuazione doveva semmai essere proposta dell’Ente impositore.
Anche tale censura è fondata.
Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, espressamente prevede che, qualora i debitori d’imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e segg., relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.
Nessun dubbio quindi che la legittimazione attiva competeva ad Equitalia.
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 28.04.2013.
Il Cons. relatore”.
Considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013
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