ISSN 2385-1376
Testo massima
La copertura di perdite di bilancio attraverso l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria non può costituire oggetto del piano concordatario.
Il piano concordatario implica la sussistenza di strumenti finanziari attuali, concreti e reali, perché soltanto dinanzi a tali strumenti i creditori potranno dare eventualmente il loro consenso informato alla falcidia concordataria dei loro crediti.
Il voto dei creditori, che precede la stessa omologa, deve dunque riguardare la fattibilità di un piano che abbia ad oggetto elementi finanziari che siano nella disponibilità diretta o indiretta del proponente. La fattibilità del piano concordatario non può essere collegata ad un effetto giuridico (riduzione dei debiti) tipico del decreto finale di omologa.
La dichiarazione in sede di seduta assembleare di un socio e due estranei alla società proponente (asseriti futuri soci) di effettuare versamenti a fondo perduto non è imputabile alla società in quanto risulta che i suddetti soggetti abbiano singolarmente deliberato e non può assumere alcun valore giuridico impegnativo per ciascuno di tali soggetti, in quanto una tale singolare delibera non può che assumere il significato di mera decisione o volontà (cfr la dichiarazione: “deliberano di effettuare nelle casse sociali versamenti a fondo perduto…da versarsi secondo i tempi e le destinazioni indicati nel piano di ristrutturazione depositato al tribunale di Napoli in data 26-4-2013…“).
Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Presidente Relatore Angelo del Franco, con decreto n.42 del 20/09/2013 chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità di un concordato preventivo.
Nel caso di specie, la vicenda nasce dalla domanda di concordato ove la società proponente aveva predisposto un piano fondato sulla continuazione dell’attività imprenditoriale, sul presupposto della entrata nel patrimonio sociale di nuove risorse finanziarie che sarebbero dovute provenire dalla sottoscrizione di nuove azioni.
Dopo aver concesso un termine per consentire l’integrazione al piano, la società proponente prevedeva che le perdite di bilancio della società sarebbero state coperte attraverso l’utilizzazione “della sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria” e quindi dalla conseguente relativa riduzione dei debiti omologata dal Tribunale.
La copertura di perdite costituiva, pertanto, premessa programmatica concordataria da cui si doveva partire per attuare la successiva ricostituzione del capitale.
Ebbene, correttamente il Collegio ha osservato come la copertura di tali perdite attraverso le suddette modalità non può costituire oggetto del piano finanziario concordatario.
Se il piano di concordato è tipicamente e funzionalmente predisposto proprio per il pagamento dei creditori concordatari nei limiti della percentuale offerta, si ritiene giuridicamente illogico che tali creditori debbano poi essere chiamati col voto ad eventualmente accettare tale falcidia concordataria sulla base di un piano che abbia per oggetto l’utilizzazione della stessa falcidia, facendone cioè derivare contabilmente un provento straordinario che faccia parte integrante del piano concordatario.
L’attuazione concreta del piano concordatario deve prescindere dagli effetti costitutivi derivanti dal decreto di omologa del concordato preventivo.
In realtà, il cd. utile da ristrutturazione può assumere una rilevanza contabile soltanto dopo l’omologa del concordato preventivo e cioè ai fini della redazione a bocce ferme della nuova situazione patrimoniale aggiornata alla luce della produzione degli effetti costitutivi derivanti da tale decreto.
Sulla scorta di tali principi il Collegio ha dichiarato inammissibile il concordato precisando che “non si possa considerare quale condizione sospensiva di efficacia della delibera di copertura delle perdite di bilancio lo stesso decreto di omologa, in quanto la medesima copertura delle perdite dovrà, secondo il medesimo piano, attuarsi con l’utilizzazione (fra l’altro) dei proventi contabili derivanti proprio dalla riduzione dei debiti (che è l’effetto tipico costitutivo del decreto di omologa), la quale nonostante ciò viene considerata, invece e al tempo stesso, quale presupposto di operatività del piano“.
Il provvedimento fa emergere due profili di inammissibilità, derivanti dalla impostazione della domanda, che evidentemente non ha seguito le forme legali necessarie in sede di presentazione.
La prima vicenda, riguarda l’impegno da parte di terzi al finanziamento, che non può certo essere assunto mediante una decisione extra assembleare di soci e terzi, ma va assunto, per esser vincolante, mediante una delibera notarile di aumento di capitale con rinunzia alla opzione per la sottoscrizione della quota da parte dei soci ed assunzione da parte dei terzi di un obbligo cogente al versamento.
La copertura delle perdite del bilancio, poi, non poteva certamente ritenersi condizionata alla omologa e costituire fondamento della Proposta, in quanto ne era la eventuale conseguenza. In realtà, invece, la sopravvenienza attiva (peraltro espressamente prevista dalla normativa fiscale, la quale espressamente la considera esente da imposizione) che conseguiva alla eventuale accettazione della proposta, avrebbe comportato l’effetto automatico di ridurre la perdita (al pari di una remissione del debito) e riportare il patrimonio in positivo, mentre la possibilità di continuare nella gestione anche in patrimonio netto negativo fino alla omologa è prevista dalle disposizioni in tema di concordato.
Testo del provvedimento
Il Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
doti. Angelo Del Franco Presidente relatore
dott. Nicola Graziano Giudice
dott. Livia De Gennaro Giudice
Letti gli atti del fascicolo n. 42/2012 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, 1. tali. (nel testo, qui applicabile razione temporis, risultante dalle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7.8.2012, n. 134), depositato, nell’interesse dell’ISTITUTO alfa in p. del 1.r.p.t..
Rilevato che la proponente ha predisposto un piano fondato soprattutto sulla continuazione dell’attività imprenditoriale, sul presupposto della entrata nel patrimonio sociale di nuove risorse finanziarie, che dovranno provenire dalla sottoscrizione di nuove azioni;
rilevato che il Tribunale, letto l’art. 162 1.f., ha concesso alla proponente termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Rilevato che a seguito del deposito integrazioni documentali depositati dalla proponente, questo Tribunale, lette e valutate le medesime, ha con decreto del 19-7-2013 deciso di fissare l’udienza del 28¬8-2013 ai sensi degli artt. 160, 161 e 1621.1.;
all’esito dell’udienza del 28-8-2013 e lette la memoria e le integrazioni documentali della proponente Questo Collegio, letta la memoria difensiva del 28-8-2013 e le allegate integrazioni documentali, ritiene di dover confermare quanto già ritenuto nel decreto di fissazione di udienza del 19-7-2013, pur con le seguenti precisazioni:
DELIBERA DI COPERTURA DELLE PERDITE DI BILANCIO E FALCIDICA CONCORDATARIA
Nel piano di concordato in esame è stabilito che le perdite di bilancio della società proponente saranno coperte attraverso l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria e quindi dalla conseguente relativa riduzione dei debiti omologata dal Tribunale.
Questo Collegio ritiene che la copertura di tali perdite attraverso le suddette modalità non possa, come è avvenuto nel caso di specie da parte della proponente, costituire oggetto stesso del piano finanziario concordatario.
Infatti, nel caso di specie, nel piano depositato dalla proponente tale copertura di perdite costituisce premessa programmatica concordataria da cui si deve (secondo la proponente) partire per attuare la successiva ricostituzione del capitale e quindi, previa utilizzazione anche di finanziamenti dei soci, per la continuazione redditizia dell’attività imprenditoriale, tale cioè da consentire il pagamento dei creditori nei limiti della percentuale offerta.
Quindi, se il piano di concordato è tipicamente e funzionalmente predisposto proprio per il pagamento dei creditori concordatari nei limiti della percentuale offerta, si ritiene giuridicamente illogico che nel caso di specie tali creditori debbano poi essere chiamati (col voto) ad (eventualmente) accettare tale falcidia concordataria proprio sulla base di un piano concordatario finanziario che abbia per oggetto l’utilizzazione della stessa falcidia, facendone cioè derivare contabilmente un provento straordinario che faccia parte integrante del piano concordatario.
In altri termini, l’attuazione concreta del piano concordatario deve prescindere dagli effetti costitutivi derivanti dal decreto di omologa del concordato preventivo, in quanto il voto dei creditori, che precede la stessa omologa, deve poter riguardare la fallibilità di un piano che abbia ad oggetto elementi finanziari attuativi che devono necessariamente rientrare nella disponibilità (diretta o indiretta) del proponente e quindi tale fattibilità non può tanto meno essere collegata ad un effetto giuridico (riduzione dei debiti) tipico del decreto finale di omologa.
Peraltro, si ritiene che non si possa (come, invece. si legge nel piano di concordato in oggetto) considerare quale condizione sospensiva di efficacia della delibera di copertura delle perdite di bilancio (che costituisce parte integrante del piano di concordato) lo stesso decreto di omologa, in quanto la medesima copertura delle perdite dovrà, secondo il medesimo piano, attuarsi con l’utilizzazione (fra l’altro) dei proventi contabili derivanti proprio dalla riduzione dei debiti (che è l’effetto tipico costitutivo del decreto di omologa), la quale nonostante ciò viene considerata, invece e al tempo stesso, quale presupposto di operatività del piano.
Infine, appare opportuno precisare che il TUIR – Testo Unico delle imposte sui Redditi (D.P.R. 22.12.1986 n° 917 , G.U. 31.12.1986, come modificato dal D.L. 22ginno 2.012 n. 83. art. 33, co. 4),non ha una sua rilevanza meramente fiscale, in quanto se si và a individuare la ratio di tale normativa, che prevede l’esenzione dalla tassabilità della cd. sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria, è agevole comprendere come essa si giustifichi proprio perché tale sopravvenienza non costituisce reddito di impresa e quindi se non è reddito di impresa essa non è civilisticamente utilizzabile quale forma di reddito ai fini della sua inclusione in un pano di un concordato preventivo, in quanto un tale piano implica la sussistenza di strumenti finanziari attuali, concreti e reali, perché soltanto dinanzi a tali strumenti i creditori potranno dare eventualmente il loro consenso informato alla falcidia concordataria dei loro crediti.
In realtà, il cd. utile da ristrutturazione può assumere una rilevanza contabile soltanto dopo l’omologa del concordato preventivo e cioè ai fini della redazione a bocce ferme della nuova situazione patrimoniale aggiornata alla luce della produzione degli effetti costitutivi derivanti da tale decreto.
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
In sede di udienza del 28-8-2013, la proponente, anche se non autorizzata ad integrazioni documentali dal relativo decreto di fissazione della medesima udienza, ha prodotto una nuova delibera assembleare del 27-8-2013 in sostituzione di quella già allegata al piano di concordato.
Orbene, dalla lettura di tale nuova delibera si evince che in sede di seduta assembleare un socio e due estranei alla società proponente (asseriti futuri soci) deliberano di effettuare nelle casse sociali versamenti a fondo perduto…da versarsi secondo i tempi e le destinazioni indicati nel piano di ristrutturazione depositato al tribunale di Napoli in data 26-4-2013…Innanzitutto, si rileva che una tale delibera non è imputabile alla società, in quanto risulta che i suddetti soggetti abbiano singolarmente deliberato.
Dunque, essendo tale delibera imputabile solo ai singoli soggetti persone fisiche, (socia e non soci) di cui sopra, essa non può assumere alcun valore giuridico impepativo per ciascuno di tali soggetti, in quanto una tale singolare delibera non può che assumere il significato di mera decisione o volontà. Pertanto, deve essere confermata la valutazione già espressa da questo tribunale nel decreto del 19-7¬2013 circa la mancanza al riguardo di un qualunque tipo di impegno giuridico assunto e quindi di qualsivoglia garanzia da sottoporre alla valutazione e al consenso informato dei creditori.
Dunque, nel caso di specie, appare evidente che, sulla base dei rilievi di cui sopra, la motivazione sottesa alla relazione del professionista attestatore circa la fattibitità del piano concordatario non può ritenersi fondata su elementi di valutazione logici, coerenti e congruenti in relazione alla concreta idoneità e attuabilità del piano medesimo e quindi rispetto alla valutazione della sussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi della proponente (causa concreta).
Pertanto, rilevato che il termine di legge per l’integrazione documentale è stato già concesso e non è stato prorogato o reiterato, anche perché le questioni i rilievi sollevati dal Collegio potevano essere già eventualmente superarti usufruendo del termine di cui sopra
PTM
dichiara inammissibile la proposta di concordato in esame.
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Numero Protocolo Interno : 582/2013