ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di domanda di concordato preventivo proposto da una società di persone affinchè il ricorso non venga dichiarato inammissibile è necessario che:
a) i prospetti contabili siano redatti su fogli muniti di firma;
b) l’imprenditore sottoscriva il bilancio entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
c) il bilancio sia approvato dai soci estranei all’amministrazione e, nel caso delle Sas, dai soci accomandanti.
È questo il principio di diritto pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia, relatore dott. Luciano Varotti.
Il decreto in esame ha deciso sul ricorso ex art. 161 co. 6 lf depositato da una società di persone, che a supporto della domanda aveva depositato nel termine concessole documenti che non potevano essere considerati bilanci, ai sensi dell’art.2217 cc, sia perché non vi era prova della loro approvazione nel termine di legge sia perché privi di documenti accessori che consentissero di verificare se nelle valutazioni fossero stati rispettati i criteri previsti per i bilanci delle società per azioni.
Conseguentemente il Tribunale di Reggio Emilia ha concluso per il rigetto della proposta concordataria.
Ebbene, il principio ricavabile dalla pronunzia in esame è, dunque, il seguente: ai sensi dell’art.2217 c.2 cc l’imprenditore nelle valutazioni di bilancio deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili, inoltre il terzo comma del predetto articolo stabilisce che l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Testo del provvedimento
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