ISSN 2385-1376
Testo massima
Negli anni passati si è assistito a pronunce da parte dei Giudici del Lavoro che hanno ritenuto, come prescritto dall’art. 40 del DPR 08/05/1987 n 266, necessario il parere sindacale anche nel caso del trasferimento del dirigente del sindacato per incompatibilità ambientale sulla scorta della considerazione che, a prescindere dalla natura o tipo dell’atto di trasferimento che la PA si appresta ad adottare, la stessa è sempre tenuta a richiedere preventivamente detto nulla osta (cfr. TAR Napoli, 24/03/2011, Trib. Taranto 12/09/2001, Tar Firenze 13/05/1999 n 294).
Tuttavia l’orientamento maggiormente condivisibile da parte dei magistrati del lavoro Brindisini e certamente più recente è quello secondo cui l’obbligo di richiedere il nulla osta sindacale non opera nel caso di trasferimento dovuto alla situazione di incompatibilità ambientale, in quanto esso presenta un carattere di specialità, estraneo al fisiologico esercizio dei poteri organizzativi della PA datrice di lavoro, essendo, appunto, finalizzato e diretto ad eliminare rapidamente quelle cause che determinano un oggettivo nocumento al prestigio ed alla funzionalità della struttura amministrativa presso cui è addetto il dipendente da trasferire (cfr. Tar Puglia Lecce, 18/06/1997 n 377 Tar Puglia Lecce, 05/02/2007 n 294, Tar Puglia Lecce, 02/09/2010 n 1889, Cons Stato 09/04/2013 n 1955).
E’ doveroso, a tal proposito, puntualizzare come nonostante il referente di diritto positivo del trasferimento per incompatibilità ambientale, ovvero l’art. 32 del DPR 3/57, sia venuto meno, quanto ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, per abrograzione da parte dell’art. 43 del D.Lgs 80/98 (oggi art 72 comma 1 lettera a) del D.Lgs 165/2001), ciononostante l’istituto conserva piena vitalità, tanto da essere presente anche nel lavoro privato e dunque applicabile anche nel lavoro pubblico contrattualizzato.
In tal senso preme evidenziare come il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale abbia la finalità di tutelare il prestigio e corretto funzionamento degli uffici pubblici, oltre che di garantire la regolarità e continuità dell’azione amministrativa, attraverso la eliminazione della causa obiettiva di disagi.
Si è altresì più volte sostenuto che il trasferimento per incompatibilità ambientale non postuli comportamenti contrari ai doveri d’ufficio e perciò non rivesta carattere sanzionatorio o disciplinare, ma piuttosto rientri nella discrezionalità della PA valutare i fatti che possano nuocere al decoro o al prestigio e/o alla funzionalità dell’ufficio con la permanenza del dipendente in una data sede (cfr. Cons. Stato, sez III, 02/02/2012 n 558 Cons Stato sez III, 22/08/2012 n 4587).
Il presupposto essenziale del trasferimento per incompatibilità ambientale, in sostanza, è che sussista oggettivamente una situazione di fatto per effetto della quale la permanenza dell’impiegato in una determinata sede sia di nocumento al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’amministrazione, mentre è irrilevante che tale situazione dipenda o meno dal comportamento volontario dell’interessato o che tale comportamento sia sanzionabile in sede penale e/o disciplinare.
L’impossibilità di riconoscere al procedimento di cui si discute il carattere sanzionatorio, comporta che ad esso non possa applicarsi la disciplina dettata per i procedimenti aventi tale carattere, e, dunque, le garanzie sostanziali e procedimentali fissate per le sanzioni disciplinari (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 febbraio 2009, n. 1086) così come la previsione del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale.
In particolare, l’adozione di un tale provvedimento, espressione del potere discrezionale, presenta un carattere di specialità estraneo al fisiologico esercizio dei poteri organizzativi della p.a. datrice di lavoro, che, come poc’anzi ricordato, proprio in quanto finalizzato ad eliminare tempestivamente quelle cause che determinano un oggettivo nocumento al prestigio ed alla funzionalità della struttura amministrativa presso cui è addetto l’impiegato da trasferire, non può essere subordinato al preventivo assenso delle organizzazioni sindacali (Consiglio Stato, sez. V, 08 marzo 2001, n. 1359).
La previa acquisizione del nulla osta nel caso di trasferimenti di dirigenti sindacali, pertanto, non può che essere riferibile ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, tanto al fine di tutelare l’esercizio delle attività e libertà sindacali, altrimenti lese, mentre non può essere richiesto nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, ove risulta preminente l’interesse pubblico al migliore funzionamento degli uffici. (cfr. Trib. Brindisi, GdL 17/09/2013 sent. 2406).
Testo del provvedimento
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