ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine di rilevare la possibile tempestività della notifica del ricorso non assumere rilievo la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, né può essere giustificata la ripresa del procedimento notificatorio tutte le volte in cui il ritardo sia dipeso da una richiesta tardiva del notificante che non ha verificato il nuovo domicilio dell’avvocato costituito nel precedente grado di giudizio.
L’eventuale tardività della notifica può essere addebitata e giustificata solo da errori e/o ad inerzia dell’Ufficiale Giudiziario o dei suoi ausiliari.
È questo il principio di diritto emerso dalla sentenza n. 21437 pronunciata dalla Corte di Cassazione, sezione seconda, in data 19/09/2013.
Nel caso di specie parte ricorrente aveva proceduto alla notifica del ricorso presso il domicilio eletto dell’avvocato difensore che non era andata a buon fine, “per irreperibilità del destinatario” in quanto lo stesso aveva mutato indirizzo di studio, dandone opportuna e idonea comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza
Il soggetto notificante pertanto, provvedeva ad effettuare una nuova notifica, che avveniva oltre il termine lungo di cui all’art.327 cpc ratione temporis applicabile al caso di specie.
Costituitasi in giudizio, parte resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione con riferimento all’osservanza del termine lungo ex art.327 cpc.
Ebbene, la Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando l’intempestività dello stesso ex art.327 cpc.
In particolare, secondo la Cassazione non assume rilievo, ai fini della tempestività della notifica, la circostanza che il ricorso fosse stato oggetto di un precedente tentativo di notifica tempestiva, presso il domicilio eletto del procuratore delle parti intimate.
È ormai pacifico il principio in base al quale: “Costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, pertanto ricade sullo stesso il rischio dell’esito negativo della notificazione.” (cass. Civ sez. unite 06/09/2012 n.14934; Trib. Torino 23/04/2013 n.2723 ).
La tempestività della proposizione del ricorso esige che la consegna della copia del ricorso e la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o a inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari e non a responsabilità del notificante.
Pertanto, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non assume rilevo ove l’atto in questione si ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario perché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.
Per tale ragione è opportuno, prima di notificare un atto di appello, verificare sul sito del Consiglio Nazionale Forense l’indirizzo attuale dell’avvocato costituito atteso che, la variazione del domicilio se debitamente comunicata, è rilevante ai fini di una possibile tardività della notifica.
Testo del provvedimento
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